Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "B" IN04382/0 1 oggetto LAVORO OPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.20104/99 Consigliere Cron. 9457 Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron. Dott. Guido VIDIRI 2.Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD.12.02.2001 da GA LA FE LI CE rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Edoardo Di Berardino e Francesco V. Papadia, con i quali elett.te domicilia in Roma, via Marsala, n. 09, presso l'Ufficio Centrale Legale dell'Associazione Invalidi e Famiglie dei Caduti F.S. giusta procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente dar
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. 719 Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona 1 dell'avv. Giancarlo Alvino, giusta procura del 23 febbraio 1999 per notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Nicola Corbo, presso il 23, quale elett.te domicilia in Roma, via Sesto Rufo, n. giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 03945/97 del 13/29.10.1998, R.G. nn. 01711/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Nicola Corbo, per la Ferrovie dello Stato s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 9285/96 del 24 giugno 1996 il Pretore Bari rigettava la domanda proposta da CE di AT contro l'allora Ente Ferrovie dello Stato, oggi Ferrovie dello Stato s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni (in appresso solo Ferrovie) diretta al riconoscimento della malattia spondiloartrosi come malattia professionale, ancorché non tabellata, con 2 determinazione di rendita permanente, essendo essa dipendente da causa di servizio, dipendenza già negata in sede amministrativa dalle Ferrovie. Il Tribunale di Bari rigettava l'appello del AT;
irripetibili le spese del grado. Osservava il Tribunale: il mandato ad litem per la costituzione in appello della F.S. era stato rilasciato dal direttore della direzione legale dell'Ente F.S., alter con poteriego dell'amministratore della società e institori nel settore legale, sicché il mandato al procuratore costituito in giudizio era regolare;
il consulente tecnico di ufficio di prime cure, con accurate indagini cliniche e strumentali, aveva accertato che il dipendente era affetto da lievi note di spondiloartrosi solo una negativitàradiologicamente accertate, con all'esame clinico, la cui positività, invece, era essenziale ai fini della malattia professionale e/o della causa di servizio;
lo stato doveva ritenersi fisiologico nel quinto decennio di vita in soggetto che già nel terzo decennio era affetto da degenerazione delle cartilagini e dei metameri ossei della colonna vertebrale;
la consulenza di parte nulla aggiungeva sul piano diagnostico e si limitava a evidenziare la maggiore gravità della patologia;
tenuto conto della patogenesi multifattoriale della malattia, peraltro non tabellata, mancava la prova, 3 h dipendente, delle particolari cui era onerato il patogene in cui si era svolta l'attività condizioni lavorativa ai fini della concausa efficiente e determinante della malattia stessa;
per gli stessi motivi non andava disposta nuova consulenza di ufficio. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza il AT con tre motivi di censura. La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso AT Felice denunzia violazione degli artt. 1703 e 1704 c.c., 75, 77, 360, n. 3, 83, in relazione all'art.420 e 182 c.p.c. c.p.c. la società, in grado di appello, si era costituita con procura alle liti rilasciata dall'avv. Maria Teresa Fantola, che, senza essere legale rappresentante della società, ma solo procuratore speciale in virtù “di una non meglio specificata procura (GENERALE) notarile”, peraltro non versata in atti;
per Statuto (art.19) il potere di rilasciare procure generali a funzionari della società diversi dall'Amministratore Delegato era riservato al Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato aveva il potere di rilasciare solo procure per singoli giudizi e non, a sua volta, procura generale;
la memoria h di costituzione, pertanto, era nulla per difetto di rappresentanza. Il motivo è infondato. Questa Corte, con l'autorità propria della particolare composizione (Cass. SS.UU. 08 maggio 1998, n. 04666) ha già avuto modo di precisare che "il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, ove tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale;
non è tuttavia necessaria la specificazione aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale (e per i quali è perciò possibile l'attribuzione di rappresentanza processuale), potendosi pervenire alla individuazione dei poteri sostanziali delegati anche per via indiretta e/o in relazione alla natura controversa dei rapporti de quibus, ben essendo ipotizzabile un assetto organizzativo che 5 Я preveda la preposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi la caratteristica comune di essere oggetto di controversia. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto e di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo, ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso della Ferrovie sottoscritto da avvocati nominati da dello Stato s.p.a. procuratori speciali cui l'amministratore delegato della società aveva conferito il potere di rappresentare la medesima in tutti i giudizi in cui fosse parte, all'uopo attribuendo a detti procuratori "tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale"). Nel caso di specie la procura speciale di cui si discute, depositata ed allegata agli atti all'udienza pubblica di decisione del presente ricorso, presenta tutte le caratteristiche indicate dalla detta statuizione. Con il secondo motivo di ricorso AT Felice denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 360, n. 3, c.p.c.: il116 c.p.c. in relazione all'art. Tribunale, anziché valutare, liberamente, le prove a disposizione, propone un modello di prova (le particolari condizioni patogene dell'attività lavorativa) cui pretende che le parti dovessero attenersi;
in realtà, le mansioni denunziate e la esposizione a rischio non erano contestate 6 h da parte resistente, e comunque tali circostanze ben potevano essere desunte dalle prove per testi, che il Tribunale non ha consentito di assumere, e dalla documentazione, della quale era stata richiesta, inutilmente, l'acquisizione agli atti. Con il terzo motivo di ricorso AT Felice denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c. p., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: il giudice di appello aveva sostanzialmente omesso di valutare il caso concreto, assumendo apoditticamente che il consulente di prime cure aveva operato con accurate indagini cliniche e strumentali;
in realtà, sussisteva un nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia, da potersi escludere, ai c.p., solo in presenza di accertatasensi dell'art. 41 causa efficiente esclusiva di fattori estranei all'attività lavorativa;
né, in presenza di articolata contestazione desumibile dagli ampi spazi della consulenza di parte (riportati in ricorso), il giudice di appello aveva alcunché motivato, così privando le proprie conclusioni del sostegno comparativo fra i contrastanti elaborati agli atti. 7 I due motivi, da trattarsi congiuntamente per intima connessione e parziale sovrapposizione tra essi, sono in parte infondati e in parte inammissibili. Le mansioni in concreto svolte e la esposizione a rischio costituiscono elementi costitutivi della malattia che, nelleprofessionale e della causa di servizio, malattie cd. non tabellate, debbono essere provate dal richiedente. Orbene, dalla sentenza impugnata, e dallo stesso ricorso per cassazione che ad essa fa riferimento, risulta, quanto all'attività svolta dal AT, solo che lo stesso era "allo stato, applicato, non potendo svolgere più le mansioni di operaio motorista" per effetto di pregresso deficit uditivo. Ed allora, le mansioni in concreto svolte non risultano neanche dedotte, non essendo allo scopo sufficiente allegare le sole qualifiche senza neanche la specificazione dei periodi di operatività con le stesse, sicché non ben si intende in che cosa sia consistita la opposta mancata contestazione delle mansioni svolte e della esposizione a rischio, e che cosa avrebbe dovuto contestare, per ovviare all'omissione, la società convenuta. La carenza nella proposizione della domanda avrebbe dovuto comportare, quanto meno, una precisa articolazione delle prove, dalle quali, se complete e sufficienti, avrebbe potuto anche desumersi gli elementi per una corretta proposizione della domanda. Tali prove, 8 delle quali si denunzia anche il rifiuto di ammissione e di espletamento da parte del giudice di merito, non risultano neanche indicate, né di esse si fa menzione dei contenuti e delle modalità di articolazione, così privandosi questo Collegio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di ogni sia pur minimo elemento per il controllo della necessità e della decisività di esse. Non resta, ancorché ultronea, che la questione relativa alla natura della malattia, in ordine alla quale il Tribunale non solo ne ha accertato la negatività all'esame clinico (accertamento censurato come si vedrà in modo generico e censurato attraverso il riferimento alla perizia di parte viziata nei suoi presupposti), ma ne ha anche escluso la dipendenza da causa di servizio, о per meglio dire, sulla scorta della relazione del consulente tecnico di ufficio, ne ha accertata la compatibilità con l'età del dipendente in considerazione della naturale evoluzione di sintomi pregressi. Tale accertamento, a sua volta decisivamente compatibile alla insussistenza della esposizione a rischio, non trova la minima contestazione nella, pur richiamata in ricorso, consulenza di parte, laddove, almeno per la parte pedissequamente riportata, si propone, senza il minimo collegamento con elementi probatori, la (insussistente) esposizione a rischio, e una 9 diversa valutazione della documentazione sanitaria, perché si potesse pervenire ad una evoluzione della patologia in qualche modo svincolata dalla naturale evoluzione di essa. Si afferma, così pur sempre, la dipendenza della malattia dalla esposizione a rischio ("conseguenza prevedibile dell'attività svolta", esercizio di “attività che richiedevano un notevole impegno funzionale del rachide in toto", esposizione “per molti anni a variazioni climatiche, freddo, umidità e sbalzi di temperatura"), e sostanzialmente dandosi per presupposto e scontato quello invece che era tutto da dimostrare. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
nessun provvedimento deve assumersi sulle spese del giudizio di cassazione in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella giovannillastarella Giuseppe \Ianniruberto aument IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 27 MAR 2001 IL CANCELLIEREEll 10 N O T