Sentenza 26 gennaio 2000
Massime • 1
La diminuente prevista per la celebrazione del processo con rito abbreviato ha genesi e finalità che la rendono non assimilabile a una circostanza attenuante. Ne consegue che qualora venga inflitta per il reato di concussione una pena inferiore a tre anni di reclusione in conseguenza della applicazione di detta diminuente, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, derivando l'applicazione della interdizione temporanea solo da una riduzione di pena conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2000, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/01/2000
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele Leonasi " N. 137
3. " Giovanni Caso " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco IC " N. 19838/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti dal Procuratore generale e da DD AN CO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 16.02.99 della corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari;
letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi,
udita la relazione del cons. Dott. Renato Fulgenzi,
udito il PM nella persona del sost. Procuratore generale Dott. Antonio Frasso, il quale ha chiesto: l'annullamento parziale con rinvio per la determinazione della pena accessoria, in accoglimento del ricorso del PG;
il rigetto del ricorso dell'imputato. O s s e r v a
Con sentenza 16 febbraio 1999 la corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione di primo grado, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, riduceva ad anni due e mesi otto di reclusione la maggiore pena inflitta a AN CO DD per avere indotto, abusando della sua qualità di sindaco del comune di Santa Teresa di Gallura, AL e RU ZZ a consegnargli, nel marzo del 1982, un assegno di quindici milioni di lire, adducendo di dover reperire il denaro necessario a pagare l'onorario dovuto agli architetti incaricati della redazione del piano di fabbricazione del comune, "con l'evidente benché larvata minaccia" che altrimenti i loro terreni sarebbero rimasti classificati come zona agricola.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale, il quale si duole della mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici: l'art. 317 bis c.p. (introdotto dalla legge n. 86 del 1990) non innovava sul punto ne' in senso favorevole ne' in senso sfavorevole, sicché la pena in questione conseguiva anche alle condanne riguardanti fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Anche il DD ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, omesso esame di circostanze decisive ai fini del decidere sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al sindaco e sul corrispondente atteggiamento psicologico tenuto dalle presunte persone offese.
Secondo i giudici di merito, osserva il ricorrente, la richiesta di denaro ai ZZ sarebbe stata avanzata dal DD col pretesto che, una volta liquidate sollecitamente - e al di fuori dei canali istituzionali - le competenze dei progettisti già incaricati di redigere il piano di fabbricazione, egli avrebbe potuto "sbloccare" il piano medesimo, conferendo analogo incarico ad altro professionista.
E poiché il pagamento degli originari progettisti al di fuori dei canali istituzionali non avrebbe potuto mai essere ritenuto doveroso dal ZZ, la corte d'appello, disatteso il motivo di gravame nel quale si sosteneva la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata (in base al rilievo che in questo tipo di delitto la vittima è indotta a ritenere dovuta una prestazione che tale non è), ne avrebbe tratto l'automatica ed erronea conclusione che la qualificazione giuridica appropriata per la condotta tenuta dal DD era soltanto quella di concussione.
Ma siffatto automatismo, secondo il ricorrente, era del tutto ingiustificato, in quanto la dazione di denaro per un fine illecito lasciava assolutamente inalterata l'ipotesi che i ZZ si fossero venuti a trovare, nel corso della trattativa con il sindaco, in una posizione di sostanziale e consapevole parità, e comunque non soggetti ad alcun metus pubblicae potestatis, non solo nella forma della costrizione, espressamente esclusa in fatto, ma neppure in quella più velata della induzione.
Tra gli elementi che erano stati del tutto obliterati avrebbero meritato rilievo, sempre secondo il DD, sia la circostanza che al termine dell'operazione effettivamente i terreni dei ZZ erano stati inclusi fra le aree fabbricabili, centuplicando il loro iniziale valore, sia soprattutto il fatto (ricordato anche nella ricostruzione dei primi giudici) che le indagini erano state avviate a seguito della causale scoperta, nei conti personali del sindaco, di un assegno proveniente dai ZZ, i quali avevano inizialmente sostenuto una versione di comodo circa la causale del versamento, e soltanto a seguito delle drastiche insistenze del giudice istruttore si erano poi determinati ad ammettere che si trattava di somma connessa con la trasformazione di terreni agricoli in aree fabbricabili.
L'indagine psicologica del tribunale e della corte d'appello appariva quindi manchevole, conclude il ricorrente, non essendosi spinta fino ad accertare: le ragioni della mancata denuncia da parte dei ZZ del torto subito;
le ragioni della loro mendace versione iniziale (dalla quale poteva logicamente arguirsi una complicità col sindaco piuttosto che una di lui coartazione); ed infine quelle di una scelta processuale che, una volta cadute le iniziali menzognere barriere rappresentate dall'asserito contributo alla organizzazione di un torneo di calcio, non avrebbe potuto non indirizzarsi, per evidenti motivi di personale tutela, verso la concussione.
Il ricorso dell'imputato, che in ordine logico va esaminato per primo, appare privo di fondamento.
In appello il difensore del DD aveva dedotto. 1) che il fatto dovuto essere qualificato come truffa aggravata ex art. 61 n. 9 CP;
2) che non sussisteva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 CP;
3) che la pena era comunque eccessiva.
Prive di qualsiasi giustificazione sono quindi le argomentazioni difensive, secondo cui soltanto al termine di un'adeguata e approfondita analisi la corte avrebbe potuto ritenere non incongruo l'automatismo "niente truffa, dunque concussione". Invero, posto che soltanto in questa sede il DD ha sostenuto trattarsi di corruzione, correttamente i giudici di appello si sono limitati ad osservare come fosse del tutto irrilevante la circostanza che l'imputato non avesse mai usato nei confronti dei ZZ espressioni di minaccia o di intimidazione (essendosi contestata, sia pure in alternativa, la concussione per induzione) e a richiamare il tradizionale insegnamento di questa Corte circa il criterio distintivo tra concussione e truffa aggravata ex art. 61 n. 9 CP. Se è vero, infatti, che la "domanda" del soggetto appellante non vincola il giudice con il suo contenuto (in quanto l'art. 597/1 CPP non parla di cognizione limitata ai motivi proposti, bensì di cognizione limitata "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti") è anche vero che la deroga al principio della devoluzione condizionata concerne soltanto alcune contingenze processuali specificatamente indicate dal legislatore (difetto di giurisdizione, incompetenza per materia, errore di persona, morte dell'imputato, declaratoria di cause di non punibilità, di nullità assolute o rilevabili d'ufficio, di inutilizzabilità delle prove, violazione del ne bis in idem o del principio di legalità della pena, applicazione della legge più favorevole, questione di costituzionalità), mentre nel caso in esame si vorrebbe estendere la cognizione del giudice di appello fino a comprendere in essa la valutazione non solo della qualificazione giuridica del fatto proposta dall'appellante in alternativa a quella sostenuta dal PM, bensì di ogni altra qualificazione ipotizzabile in astratto. Venendo ora alla tesi della corruzione (che il giudice di legittimità, a differenza del giudice di appello, dovrebbe prendere in esame anche se non sollecitato dal ricorrente) essa si fonda su quanto accertato dal tribunale in ordine all'interesse ad una sollecita approvazione del piano di fabbricazione da parte dei ZZ (i quali, essendo proprietari di terreni classificati agricoli, avevano avuto dalla sovraintendenza ai beni culturali un parere di massima favorevole ad un insediamento turistico).
Tale elemento non è tuttavia determinante in tema di distinzione fra concussione e corruzione.
Secondo quanto ritenuto e più volte affermato da questa Corte, nel reato di corruzione i soggetti trattano pariteticamente e si accordano con convergenti manifestazioni di volontà, laddove nella concussione la par condicio contractualis è inesistente perché il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale. Inoltre, può aversi concussione anche se il privato tragga un qualche vantaggio economico dall'accettazione delle pretesa del pubblico ufficiale (Sez. Vi, 13.12.95, Ciccarone, rv. 201.261; Sez. VI, 25.2.94, Fumarola, rv. 198.495).
Ora, con argomentazione immune da vizio logico-giuridico, e quindi non censurabile in questa sede, i giudici di merito hanno ritenuto che "se i ZZ non avessero 'contribuito' (ed erano convinti di non essere i soli) bene e facilmente era da presumete un atteggiamento negativo da parte del sindaco, e quindi della persona più influente nell'ambito dell'amministrazione, in ordine alle aspettative di valorizzazione dei loro terreni" (sent. di 1^ grado, p.3). Il ricorso del DD va quindi rigettato.
Anche il ricorso del PG è privo di fondamento.
Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena della reclusione per un tempo superiore a tre anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in conformità a quanto previsto dall'art. 317 bis CP, nel testo introdotto dall'art.5 della legge 26.4.1990 n. 86.
Ha ragione il ricorrente quando osserva che tale norma non ha introdotto modifiche sul punto rispetto a quella vigente alla data di commissione del reato (v. artt. 317 cpv. e 314 cpv. CP nel testo originario), ma da ciò non consegue che la corte d'appello, avendo ridotto la pena della reclusione a due anni e otto mesi, fosse tenuta a sostituire l'interdizione perpetua con l'interdizione temporanea. Secondo questa Corte, infatti, la diminuente prevista per la celebrazione del processo con rito abbreviato ha genesi e finalità meramente processuali che la rendono non assimilabile ad una circostanza attenuante. Ne deriva che qualora (come nella fattispecie) venga inflitta per il reato di concussione una pena inferiore a tre anni di reclusione in conseguenza dell'applicazione della detta diminuente, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, derivando l'applicazione della interdizione temporanea solo da una riduzione di pena conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante (Sez. VI, 6.2.92, Dominidiato, rv. 189.303).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Rigetta il ricorso di DD AN CO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2000