Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 2
In tema di trattamento di dati personali, l'istanza volta all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento si riferisce unicamente all'atto deliberativo del "relativo grado di giudizio", secondo quanto indicato dall'art. 52, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui la stessa, se è formulata in riferimento ad una sentenza di primo grado, non ha efficacia anche con riguardo alla decisione di secondo grado.
In tema di applicazione di pena concordata, il giudice di appello può accogliere la richiesta dell'imputato rigettata in primo grado, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M., solo se vi sia identità di oggetto nei due giudizi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non censurabile l'omessa pronuncia sull'istanza da parte del giudice di appello, avendo lo stesso dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni dei reati oggetto della richiesta formulata in primo grado).
Commentari • 3
- 1. CODICE DELLA PRIVACY E DIRITTO ALL’OBLIO: Trattamento di dati personali, istanza di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi riportati in…Di Daniela Di Paola · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CODICE DELLA PRIVACY E DIRITTO ALL'OBLIO: Trattamento di dati personali, istanza di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi riportati in sentenza o altro provvedimento. Di Paola Daniela C. C. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 2^, 31/01/2020 (Ud. 18/10/2019), Sentenza n.4145 CODICE DELLA PRIVACY E DIRITTO ALL'OBLIO – Trattamento di dati personali – Oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento – C.d. “procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali” – Necessità di “motivi legittimi” – Art. 52, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.. In tema di trattamento di dati …
Leggi di più… - 2. Truffa in danno dello Stato: è configurabile il concorso materiale con il reato di corruzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima È configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione). (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2021 , n. 37653). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2021 …
Leggi di più… - 3. Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 41566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41566 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 656
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 7086/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/11/2010 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MURA Antonio che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai fatti di peculato commessi sino al 5/10/2000, nonché a tutti i reati di falso, perché estinti per prescrizione, l'eliminazione della relativa pena e la rideterminazione della pena principale residua in anni due e mesi sei di reclusione e dell'interdizione dai pubblici uffici nella misura corrispondente, con rigetto nel resto;
udito l'avv. Cervio Emanuele che ha concluso riportandosi al ricorso, associandosi in subordine alle richieste del P.g. e sollecitando, in caso di annullamento senza rinvio, la dichiarazione di estinzione della pena per effetto dell'indulto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 15/06/2006 ha condannato RT LA alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione riconoscendolo responsabile dei reati di peculato e falso contestatigli, commessi eseguendo appropriazioni delle utilità raccolte in qualità di curatore fallimentare, nelle procedure affidategli.
La Corte d'appello con la sentenza oggi impugnata, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall'interessato, ha riconosciuto la sopraggiunta prescrizione di alcune ipotesi di peculato e falso originariamente contestati, così riducendo la sanzione inflitta.
2. La difesa di LA ha proposto ricorso deducendo violazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie del reato impossibile nelle ipotesi di reato di falso in cui l'autorizzazione al prelievo bancario risulta costituita da atti in fotocopia, che riportano la firma di un giudice delegato, individuabile in diversa persona fisica rispetto a quello titolare della procedura ed emergente dagli atti, situazione di fatto che, in tesi difensiva, integra la fattispecie del reato impossibile di cui all'art. 49 c.p.. 3. Con ulteriore motivo si aggredisce la motivazione del provvedimento, nella parte in cui esclude la ricorrenza del falso grossolano, deducendo l'illogicità del suo percorso valutativo, fondato su una sostanziale equiparazione tra copia ed originale, insussistente sul piano concreto, stante la diversità di colore delle due rappresentazioni grafiche, e sulla non rilevabilità della difforme sottoscrizione del giudice fallimentare, malgrado la chiara possibilità di percepire tale discrasia sulla base degli atti.
4. Si deducono violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione della richiesta di applicazione della pena, formulata dall'interessato nel corso del dibattimento in primo grado, respinta dal quel giudice, decisione avverso la quale era stato sviluppato un autonomo motivo d'appello, non trattato dalla Corte di merito.
5. Si lamenta violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 seconda parte, richiamando il comportamento attivo dell'interessato, consistito nell'ammettere le proprie responsabilità e nell'impegnare tutte le sue possibilità economiche per risarcire i danni prodotti alle procedure fallimentari, comportamento poi culminato nelle transazioni con i creditori, che avevano conseguentemente rinunciato alla costituzione di parte civile. Si contrasta la validità in diritto dell'argomentazione della Corte di merito, che aveva ritenuto, in ragione della natura plurioffensiva del reato di peculato, l'inapplicabilità della disciplina invocata;
analogamente si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante nel delitto di falso, in relazione al quale precedenti di legittimità ammettono l'applicazione della disposizione invocata.
6. Sul medesimo aspetto si lamenta omessa motivazione nella sentenza, con riferimento alla ritenuta irrilevanza del ravvedimento dimostrato dall'interessato con l'azione compiuta, che si assume volta ad attenuare le conseguenze del reato, condotta pienamente rientrante nella seconda parte della disposizione di cui all'art. 62 c.p., n. 6 di cui era stata invocata l'applicazione.
7. Si deduce da ultimo violazione di legge processuale per avere la Corte modificato in pejus la pronuncia di primo grado, escludendo il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato nelle riproduzioni della sentenza, in conformità a quanto di cui al D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, art. 52 disposto invece dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, sostanziandosi nella riproposizione dei motivi d'appello, ignorando le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito, e risultando volto a sollecitare una nuova valutazione di merito, estranea a questa fase.
2. In particolare con riguardo alla possibilità di ravvisare la fattispecie di cui all'art. 49 c.p., comma 2 deve ricordarsi che essa riguarda condotte inidonee o inesistenza dell'oggetto dell'azione, situazione che rendono impossibile la verificazione dell'evento dannoso o pericoloso. Ciò presuppone quindi che la condotta venga valutata all'atto in cui l'evento non si è ancora verificato, e deve operarsi una valutazione ex ante per verificare la rilevanza giuridica della mera condotta. Nella specie, in senso opposto, si è in presenza, in tutti i casi di falsi, di eventi realizzati, posto che le false attestazioni hanno sempre condotto gi istituti bancari ad erogare la somma di cui si chiedeva il prelievo dato che, contestualmente ai reati di falso sono contestate le singole condotte integranti il peculato, sicché non ricorrono i presupposti giuridici e di fatto della figura del reato impossibile, che presuppone assenza di evento.
3. Conseguentemente inammissibile è l'eccezione attinente alla illogicità della motivazione in merito all'esclusione di tale qualificazione giuridica, che, in senso contrario la Corte ha sviluppato proprio con riferimento alla verificazione dell'evento, traendone la piena idoneità dell'atto ad ingannare i destinatari, ed arricchendo tale lineare considerazione con valutazioni in ordine alla composizione grafica del documento che risultano logiche e complete, rispetto alle quali l'odierno ricorrente contrappone esclusivamente le deduzioni di fatto già esposte nel grado di merito, sollecitando una nuova valutazione estranea a questa fase.
4. Inammissibile è altresì il rilievo di violazione di legge e vizio di motivazione attinente alla sollecitazione a valutare la congruità della richiesta di applicazione della pena,cui non si era acceduto per il mancato consenso del P.m..
In argomento si deve osservare che il presupposto di fatto ineludibile dell'esercizio del potere di applicazione della pena nell'ipotesi di valutazione di mancanza di giustificazione del dissenso del P.M. previsto dall'art. 448 c.p.p., comma 1, ultima parte è dato dall'identità dell'oggetto del giudizio, presupposto di fatto assente nella specie ove la Corte di merito è giunta alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per alcuni capi di imputazione, con ciò stesso escludendo la possibilità di applicazione della pena che era stata determinata per tutte le imputazioni e che, secondo la disposizione indicata non può che essere applicata negli esatti termini nei quali è stata quantificata, con riguardo quindi anche a fattispecie ormai estinte, nè è prevista la possibilità di rideterminazione della richiesta in fasi diverse, stante la specifica preclusione alla fase preliminare, disposta dalla norma richiamata.
Tale preclusione in rito esclude che possa assumere rilievo la mancata motivazione da parte della Corte sulla congruità della pena, risultando tale valutazione improduttiva di effetti, per la preclusione procedurale esposta.
5. e 6. Manifestamente infondata è la censura riguardante l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6; in proposito la Corte di merito, in linea con i requisiti di legge, ha escluso tale applicazione sulla base della mancanza di due presupposti essenziali costituiti dall'intervento di un risarcimento non integrale in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, oltre che dall'impossibilità di applicare la norma, nella sua seconda parte, ai reati contro il patrimonio, quale il peculato. Il ricorrente contrasta solo quest'ultimo aspetto, lamentando che non sia stata valutata l'applicabilità dell'attenuante all'ipotesi di falso, con ciò omettendo di dimostrare che, in relazione a tali fatti si sia integrata l'ulteriore condizione essenziale, costituita dall'anteriorità della condotta, negata dalla Corte, la cui sussistenza, per converso, non risulta neppure prospettata dal ricorrente. In senso contrario, nell'atto introduttivo del giudizio si opera un richiamo all'intervento del parziale pagamento prima del giudizio d'appello, circostanza di fatto che dimostra l'insussistenza del requisito temporale essenziale per entrambe le attenuanti richiamate nella disposizione normativa indicata, e conseguente esclude in radice l'applicabilità dell'attenuante, in relazione a tutti i reati contestati, argomentazione espressa dalla Corte nella valutazione preliminare di tale richiesta, con la quale il ricorrente non si confronta.
Le medesime osservazioni rilevano anche riguardo all'ulteriore motivo di ricorso ove si lamenta la mancata valutazione della condotta tenuta dal LA, ritenuta inquadrabile nel ravvedimento operoso post delitto, rilevante ai sensi dell'art. 62 c.p., n. 6, parte seconda, in quanto anche in questo caso le osservazioni difensive non superano quanto rilevato dalla Corte in merito alla tardività del condotte tenute, che non ne permettono la valutazione ai fini sollecitati, e che, poiché costituisce una precondizione dell'applicazione della norma invocata esaurisce in maniera coerente l'onere di motivazione gravante sul punto sulla Corte di merito, escludendo in fatto la sussistenza del vizio lamentato, sollevato senza considerare quanto sul punto esaustivamente espresso nel provvedimento.
7. Analogamente inammissibile è il rilievo riguardante la pretesa violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 per motivi procedurali e sostanziali.
Riguardo al primo aspetto si osserva che la disposizione di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 non prevede una disposizione giudiziale, ma esclusivamente un'istanza su cui si interviene con provvedimento di natura amministrativa, come è dato rilevate dalla circostanza di fatto che la sua esecuzione è rimessa alla cancelleria;
l'inclusione nella specie della previsione di tale adempimento nella sentenza di primo grado, non ne muta la natura, sicché la disposizione rimane valida, per il grado nel quale è stata prescritta, come del resto esplicitato dalla conferma nel resto della pronuncia impugnata, prevista nella sentenza d'appello. Conseguentemente non vi è stata alcuna violazione del giudicato, non risultando la prescrizione richiamata tra gli elementi decisori del giudizio. Del resto, ove l'eccezione svolta tenda a lamentare la mancata previsione della cautela, anche per il secondo grado, la circostanza non è da rapportarsi alla pronuncia giudiziale, ma eventualmente all'inattività della parte, che doveva rendersi parte diligente prima del giudizio, nel formulare la richiesta prima della definizione del grado, in conformità a quanto chiaramente previsto nel disposizione invocata.
La manifesta infondatezza del motivo rende inammissibile il ricorso anche sotto tale profilo.
8. L'accertata manifesta infondatezza del motivi di ricorso, impedendo la valida costituzione di un rapporto processuale, ha precluso la decorrenza del termine utile per la prescrizione per il periodo successivo alla pronuncia di secondo grado, escludendo la possibilità di maturazione dell'effetto estintivo. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013