Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
Quando si procede nelle forme del giudizio abbreviato condizionato, la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è comunicata, se l'imputato è contumace, al difensore che lo rappresenta, ai sensi dell'art. 423, comma primo, cod. proc. pen., in quanto tale disposizione, relativa all'udienza preliminare, è espressamente richiamata dall'art. 441 bis, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 23983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23983 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 03/02/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 459
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA RD - Consigliere - N. 25245/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RD, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Bologna il 26.11.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore Generale Dott. Scardaccione Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Totti Alessandro, del Foro di Rimini, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 26.11.2013 la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 21.1.2011, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, tra gli altri, DI RD, in relazione al reato ex artt. 81 cpv., 110 e 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 1), artt. 585 e 576, c.p., commesso in danno di AD EL e di AS MA, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle persone offese, costituite parti civili, rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il DI, personalmente, lamentando: 1) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 438 c.p.p., in quanto il processo a carico dell'imputato in primo grado
è stato definito all'udienza del 21.1.2011 con il rito alternativo del giudizio abbreviato, richiesto, nella contumacia di tutti gli imputati e nell'assenza dei rispettivi difensori di fiducia muniti di mandato speciale, dai difensori nominati sostituti processuali dal giudice procedente ai sensi dell'art. 97 c.p.p., privi di procura speciale, nonché sforniti di delega a richiedere l'accesso al rito di cui all'art. 438 c.p.p., non essendo stata conferita tale facoltà ai difensori di fiducia nella procura loro rilasciata dagli imputati e non potendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale con motivazione carente, logicamente contraddittoria e resa in violazione dell'art. 122 c.p.p., che il difetto della menzionata procura speciale sia stato sanato dal successivo intervento dei difensori di fiducia, che hanno ratificato l'operato dei propri sostituti processuali;
2) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 441 bis e 520 c.p.p., in quanto, contestata all'udienza del 9.11.2010 dal pubblico ministro la circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., a fronte della richiesta dei difensori presenti di far proseguire il procedimento secondo le forme ordinarie, ai sensi dell'art. 441 bis c.p.p., il giudice procedente, dopo aver disposto la notifica del verbale di udienza contenente la contestazione della menzionata circostanza aggravante agli imputati contumaci, alla successiva udienza del 21.1.2011, pur rilevando che il suddetto verbale non era stato regolarmente notificato a tutti gli imputati contumaci, disponeva procedersi alla discussione del giudizio abbreviato, ritenendo sufficiente la sola comunicazione ai difensori presenti ai sensi dell'art. 423 c.p.p., richiamato dall'art. 441 bis c.p.p., in tal modo violando il principio della correlazione tra imputazione e sentenza, operante anche in sede di giudizio abbreviato, ed apparendo, sul punto, la motivazione con cui la corte territoriale ha disatteso la relativa eccezione, insufficiente, logicamente contraddittoria e resa in violazione degli artt. 441 bis e 520 c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso di un'arma, che non risulta avere formato oggetto di contestazione, oltre a non essere configurabile nel caso concreto;
4) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto, venute meno le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 c.p., che non sono configurabili, avendo, tra l'altro, il perito medico-legale accertato che le lesioni subite dall'AD sono guarite in non più di venti giorni, il reato di lesione volontaria non è perseguibile, in mancanza di querela delle persone offese, risultando anche in questo caso la motivazione con cui la corte territoriale ha disatteso la relativa eccezione, insufficiente, logicamente contraddittoria e resa in violazione dell'art. 521 c.p.p.. 3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Ed invero, avuto riguardo al primo motivo di impugnazione, ne va rilevata la genericità, in quanto il ricorrente, a fronte di una puntuale ricostruzione operata dalla corte territoriale delle varie fasi attraverso le quali, in primo grado, si è giunti alla trasformazione del rito ordinario in giudizio abbreviato, distinguendo la posizione degli imputati DI, LO e EL, da quella del coimputato La RO (cfr. pp. 8 e 9 della sentenza impugnata), non fa specifico riferimento alla sua posizione, ma, in modo generico, a tutti gli imputati, non consentendo, dunque, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, cui era stata proposta la medesima eccezione, di individuare con chiarezza le ragioni per cui l'accesso al rito alternativo da parte del DI sarebbe avvenuto al di fuori dello schema tipico previsto dal codice di rito.
La genericità del rilievo difensivo appare in tutta evidenza ove si tenga conto che il ricorrente, nel sostenere che "non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge", sembra non tenere conto che di "ratifica" la corte territoriale parla solo con riferimento alla richiesta di giudizio abbreviato formulata per il coimputato La RO, dall'avv. Sara Smurro, in qualità di sostituto processuale dei difensori di fiducia di quest'ultimo, avv. Paudice ed avv. Borrelli, muniti, peraltro, come sottolineato dalla stessa corte di appello, di procura speciale con cui il loro assistito li autorizzava a farsi sostituire nel procedimento da altro avvocato o procuratore (cfr. pp.
8-9 della sentenza impugnata) e non anche con riferimento alla posizione del DI, la cui richiesta di giudizio abbreviato, evidenza la corte territoriale, al pari di quelle dei coimputati LO e EL, è stata presentata dai rispettivi difensori di fiducia muniti di procura speciale, circostanza che il ricorrente non ha contestato con rilievi specifici per quel che riguarda la sua posizione.
5. Anche il secondo motivo di impugnazione appare privo di pregio. Al riguardo non può non riscontrarsi la medesima genericità della censura dedotta, già evidenziata con riferimento al primo motivo di gravame.
A ciò deve aggiungersi che, pur eccependo genericamente la "nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica agli imputati contumaci del verbale contenente la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p.", il ricorrente incentra le sue censure, in realtà, sulla mancata correlazione tra imputazione e sentenza. Peraltro, ove interpretato nel senso di ritenere che il tribunale, a fronte della richiesta dei difensori presenti alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1), effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 9.11.2010, di far proseguire il processo nelle forme ordinarie, avrebbe violato il disposto dell'art. 441 bis c.p.p., comma 4, procedendo, nella successiva udienza del 21.1.2011, alla discussione del giudizio abbreviato con riferimento alla posizione del DI, senza revocare la precedente ordinanza di ammissione a tale rito, pronunciando a suo carico una sentenza di condanna anche in relazione alla menzionata circostanza aggravante, in tal modo violando l'art. 520 c.p.p., il rilievo difensivo appare infondato. Al riguardo va innanzitutto chiarito che, trattandosi di giudizio abbreviato condizionato, celebrato senza la presenza del DI, perché contumace, al pari degli altri imputati, ai fini della contestazione della nuova circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, emersa in punto di fatto solo all'esito dell'espletamento della perizia medico-legale cui il rito alternativo era stato subordinato, deve ritenersi sufficiente, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, la semplice comunicazione, avvenuta all'udienza del 9.11.2010, a chi rappresentava la difesa degli imputati DI, EL e LO, ai sensi del disposto dell'art. 423 c.p.p., comma 1, secondo cui, ove nel corso dell'udienza preliminare emerga una circostanza aggravante, la modificazione dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero, se l'imputato non è presente, è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione. L'applicabilità della menzionata disposizione normativa di cui all'art. 423 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, al giudizio abbreviato condizionato non può essere esclusa dalla previsione dell'art. 441 c.p.p., comma 1, secondo cui nel giudizio abbreviato non si osservano le disposizioni contenute negli artt. 422 e 423 c.p.p., in quanto lo stesso art. 441 bis, comma 1, stabilisce che nel giudizio abbreviato condizionato (come nel caso di integrazione probatoria previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5), il pubblico ministero può procedere "alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1", sicché sarebbe intrinsecamente irrazionale, in presenza di un esplicito richiamo al contenuto di tale comma, ritenere che non si debba applicare nel giudizio abbreviato condizionato la particolare disciplina in esso prevista per la contestazione della modifica dell'imputazione originaria effettuata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato non presente, mediante la comunicazione al suo difensore (sulla applicabilità dell'art. 423 c.p.p., comma 1, nel giudizio abbreviato condizionato, cfr. Cass., sez. 5, 31/01/2012, n. 18732, rv. 252521). Orbene, pur avendo chiesto la difesa del DI, del EL e del
LO, all'udienza del 9.11.2010, la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, non può non rilevarsi che, come rilevato dalla corte territoriale, tutti i difensori dei suddetti imputati, nella successiva udienza del 21.1.2011, chiedevano che si procedesse alla discussione, rinunciando ad "ogni ulteriore richiesta o opposizione" (cfr. pp. 10-11 della sentenza impugnata), in tal modo revocando, a conferma della propria scelta di definire il processo a carico dei propri assistiti in sede di giudizio abbreviato, la precedente richiesta di far proseguire il processo con le forme ordinarie, che erano legittimati a proporre, ai sensi dell'art. 441 bis c.p.p., comma 2, essendo muniti, come evidenziato dalla corte territoriale, di procura speciale.
6. In conclusione può, dunque, affermarsi che il processo a carico del ricorrente si è svolto in primo grado con le forme proprie del giudizio abbreviato, legittimamente instaurato, concludendosi con una sentenza di condanna corrispondente all'imputazione, come modificata dal pubblico ministero attraverso la contestazione della nuova circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, effettuata correttamente mediante la comunicazione prevista dall'art. 423 c.p.p., comma 1, ai difensori presenti all'udienza del 9.11.2010,
avendo i difensori di tutti gli imputati, successivamente, rinunciato ad avvalersi della facoltà di chiedere che il processo proseguisse nelle forme ordinarie, insistendo perché si procedesse alla discussione ed alla conseguente decisione.
7. Infondati devono ritenersi anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per i quali appare opportuna una trattazione unitaria. L'intervenuta esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e n. 10, conseguente all'assoluzione pronunciata in primo grado dal reato di cui all'art. 337, c.p., contestato nel capo a) dell'imputazione, non rende il delitto di lesione personale perseguibile a querela, in quanto dalla lettura complessiva dell'imputazione si desume agevolmente che al DI ed agli altri imputati è stata contestata anche la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con armi, che, ai sensi dell'art. 582 c.p., comma 2, rende il reato di cui si discute perseguibile d'ufficio, a prescindere dalla entità delle lesioni subite dalla persone offese. Ed invero nel capo b) d'imputazione si fa espresso riferimento, da un lato all'art. 585 c.p., che prevede la suddetta circostanza aggravante, specificando che per armi devono intendersi anche tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo (cfr. art. 585 c.p., comma 2, n. 2), dall'altro alle modalità dell'azione criminosa descritte nel capo a), da cui si evince che le persone offese vennero colpite dal DI e dagli altri aggressori utilizzando anche una bottiglia, oggetto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quando sia utilizzata in un contesto aggressivo (come quello in cui si sono svolti i fatti) e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere, dovendosi considerare arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p. (cfr. Cass., sez. 5, 22/04/1981, Palizzi).
8. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015