Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
La responsabilità penale di uno dei soggetti preposti alla gestione di una società, per inadempimento di un obbligo imposto dalla legge, può essere esclusa se questi assolve all'onere di dimostrare l'esistenza di un riparto interno di competenze tale da renderlo estraneo all'inottemperanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2009, n. 12866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12866 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/02/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 307
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34349/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. ROVELLI Patrizio, difensore di fiducia di PES ER, n. a Dolianova il 29.9.1961, e di PES NI, n. a Cagliari il 22.3.1978;
avverso la sentenza in data 6.5.2008 della Corte di Appello di Cagliari, con la quale, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Cagliari in data 16.3.2006, vennero condannati alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno, quali colpevoli del reato: d) di cui all'art. 110 c.p., 1 e della L. 17 gennaio 2000, n. 7, art.
4. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona dei Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Gian Maria Sechi, in sostituzione dell'Avv. Patrizio Rovelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di colpevolezza di ES ER e ES NI limitatamente al reato: d) di cui all'art. 110 c.p., L. 17 gennaio 2000, n. 7, artt. 1 e 4, loro ascritto, perché, nella rispettiva qualità di procuratore speciale e di amministratore unico della società "Oro Gross" S.r.l., avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi, esercitavano in via professionale il commercio di oro puro senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi. La Corte territoriale ha, invece, assolto gli imputati dal delitto di ricettazione e da altro reato loro ascritto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla attribuibilità ad entrambi gli imputati della fattispecie contestata al capo d). Si osserva, in sintesi, che la corte territoriale ha indiscriminatamente ritenuto sussistente in capo ad entrambi gli imputati l'obbligo previsto dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1; che, nella specie, trattandosi di una società a responsabilità limitata, gestita da un amministratore unico e da un procuratore speciale, doveva ritenersi esistente all'interno della stessa una ripartizione di competenze tra le due figure professionali.
Si deduce, quindi, che la corte territoriale ha affermato la colpevolezza di entrambi gli imputati senza avere accertato, a quale di essi fosse stato attribuito il compito di comunicazione all'Ufficio italiano cambi, con il conseguente difetto di motivazione della sentenza sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione afferente alla eventuale suddivisione di compiti all'interno della struttura societaria, di cui entrambi gli imputati, effettuavano, a titolo diverso, la gestione, non è stata dedotta dinanzi ai giudici di merito e non può essere, pertanto, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, ne' denunciata la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Peraltro, si deve, in ogni caso, osservare che è onere del soggetto tenuto all'adempimento della prestazione imposta dalla legge dimostrare la assenza di responsabilità conseguente alla sua inottemperanza per effetto di una valida delega di specifiche competenze, nei casi consentiti, ad altri soggetti. Pertanto, facendo capo ad entrambi gli imputati la gestione della società, in considerazione della qualità da ciascuno di essi rivestita, su entrambi incombeva l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 3, sicché è stata correttamente affermata la colpevolezza di entrambi gli imputati per l'accertata inottemperanza a detto obbligo, in assenza della necessaria prova liberatoria afferente alla ripartizione dei compiti nell'ambito societario, che peraltro deve risultare da atti deliberativi o statutari certi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009