Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 3955
CASS
Sentenza 6 dicembre 2007

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Massime1

Non è consentito al giudice dell'esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali è inclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modifica sostanziale del "dictum" della sentenza solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che aveva tenuto conto della data di cessazione della permanenza del reato fissata nella sentenza irrevocabile, e non di quella antecedente indicata e pretesa dal condannato con l'obiettivo di far ritenere la custodia cautelare sofferta in relazione a un reato come posteriore alla commissione di altro reato, alla cui pena la si sarebbe dovuta imputare).

Commentario1

  • 1Obbligo di testimonianza del convivente more uxorio: la Corte EDU non
    Marta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per scaricare la sentenza qui annotata, clicca qui. 1. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo qui annotata affronta la questione dell'equiparazione giuridica tra coppie "di fatto" e coppie sposate in tema di testimonianza nel processo penale. Il caso oggetto del giudizio riguarda il mancato riconoscimento del diritto di astensione dalla testimonianza contro il proprio compagno more uxorio, accordato dalla normativa olandese alle coppie sposate o registrate[1]. La ricorrente invoca l'art. 14 (divieto di discriminazione) e l'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Questo il fatto portato all'attenzione della Corte: A., con cui la ricorrente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 3955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3955
Data del deposito : 6 dicembre 2007

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