Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Non è consentito al giudice dell'esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali è inclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modifica sostanziale del "dictum" della sentenza solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che aveva tenuto conto della data di cessazione della permanenza del reato fissata nella sentenza irrevocabile, e non di quella antecedente indicata e pretesa dal condannato con l'obiettivo di far ritenere la custodia cautelare sofferta in relazione a un reato come posteriore alla commissione di altro reato, alla cui pena la si sarebbe dovuta imputare).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3895
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 022082/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR NI, N. IL 25/01/1957;
avverso ORDINANZA del 11/04/2007 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 11.4.2007 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la opposizione presentata nell'interesse di GR DO - detenuto in virtù del provvedimento di cumulo del 6.2.2006 comprendente la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 5.3.2002 di condanna alla pena di sette anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commesso in Taurianova fino all'ottobre del 1996, in corso di esecuzione, e la sentenza della Corte di Assise di Appello di Genova in data 22.5.2005 di condanna alla pena di tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 c.p. - contro l'ordinanza con cui gli era stato concesso l'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, nella misura di tre anni di reclusione, relativamente alla condanna della Corte di Assise di Appello di Genova già interamente espiata alla data del 9.11.1997. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento emesso de plano in data 5.10.2006, premesso che l'indulto non era direttamente applicabile al reato di cui all'art. 416 bis c.p., aveva peraltro imputato alla pena in corso di esecuzione, relativa al reato di cui all'art. 416 bis c.p., l'indulto concesso per la pena espiata per il reato che lo consentiva, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., commi 2 e 4, limitatamente al periodo dall'ottobre del 1996 al 9.11.1997, e cioè al periodo di carcerazione sofferta in epoca successiva alla consumazione del reato ostativo. Nell'atto di opposizione e con successiva memoria in data 7.12.2006 la difesa del GR aveva, da un lato, ritenuto erronea la determinazione, all'ottobre del 1996, della data di cessazione della permanenza per il reato di associazione di mafiosa, poiché i collaboratori avrebbero indicato nel giugno del 1991 la data di allontanamento del GR dal sodalizio mafioso con rescissione del vincolo associativo e, da altro lato, aveva chiesto lo "spostamento" della fungibilità della pena espiata dal 29.6.1996 al 9.11.1997 - attribuita dal Pubblico Ministero nel provvedimento di cumulo alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Genova - alla pena di cui alla condanna della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria;
il giudice dell'opposizione aveva però ritenuto infondate entrambe le richieste rilevando che la data di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (fino all'ottobre del 1996) non poteva essere messa in discussione in sede di esecuzione poiché aveva costituito oggetto di un preciso esame da parte del giudice della cognizione ed era ormai coperta dal giudicato e che anche le doglianze relative alla attribuzione della fungibilità per il periodo di pena espiata dal 29.6.1996 all'11.10.1996 e dal 12.10.1996 al 9.11.1997 erano erronee, in quanto, per il primo periodo, era stata specificamente invocata dal condannato ai fini della avvenuta esecuzione della intera pena per il reato di cui all'art. 416 c.p., tanto che era stato scarcerato, e, per il secondo periodo, il GR era in espiazione della condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 c.p., per cui non poteva essere attribuito ad altra diversa condanna, anche se si trovava contemporaneamente in custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GR lamentando violazione dell'art. 672 c.p.p., art. 174 c.p. e art. 675 c.p.p., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato sotto un duplice profilo:
1 - erroneamente era stato ritenuto che il reato di associazione mafiosa fosse stato commesso fino all'ottobre del 1996 pur risultando dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso del dibattimento che la cessazione del vincolo associativo era avvenuta nel giugno del 1991, il che consentiva al giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato e di attribuire l'intero periodo di detenzione subita dal GR a partire dal 9.3.1993, data di inizio della custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 c.p., ad espiazione della pena per il diverso reato di cui all'art.416 bis c.p.;
2 - era ben possibile la "rivisitazione" della attribuzione della fungibilità, nonostante una diversa precedente richiesta del condannato, in applicazione del principio del favor rei che avrebbe consentito al GR, attraverso la riconduzione del periodo detentivo dal 29.6.1996 all'11.10.1996 (durante il quale si trovava esclusivamente in custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) alla espiazione della pena per il reato di cui all'art. 416 c.p., di ottenere una più vasta applicazione dell'indulto, mentre,
quanto al periodo dal 12.10.1996 al 9.11.1997 già il provvedimento applicativo dell'indulto aveva disposto che fosse computato nel periodo di carcerazione da eseguire in relazione alla sentenza di condanna per il reato di associazione mafiosa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti infondato.
Quanto al primo motivo, il giudice dell'esecuzione, con argomentazione logicamente ineccepibile e conforme al parametro normativo, ha correttamente ritenuto che il reato di associazione mafiosa fosse stato commesso fino all'ottobre del 1996 poiché era stato contestato in forma "chiusa" fino a tale data e proprio la questione della data della cessazione della permanenza aveva costituito oggetto di un approfondito esame in sede di cognizione, sulla base delle dichiarazioni globali dei collaboratori e del fatto storico che avevano determinato il venire meno della prova della permanenza (distacco dalla consorteria mafiosa del principale collaboratore che non aveva potuto narrare gli eventi successivi), che non consentiva un diverso giudizio sul punto in sede esecutiva. Non è infatti consentito al giudice della esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali è inclusa la data di commissione del reato, mentre la modifica sostanziale del dictum della sentenza è possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio della impugnazione (v. Cass. sez. 1 n. 7176 del 2006, Suljevic;
Cass. sez. 1 n. 38653 del 2004, Hallami Kakaria). Non può essere accolta neppure la richiesta del ricorrente di interpretare il giudicato attraverso una rivisitazione delle emergenze processuali, non essendo neppure ciò consentito al giudice della esecuzione, poiché comporterebbe una inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, in violazione del principio di intangibilità del giudicato, in assenza comunque di una previsione di legge in tal senso. D'altronde nel caso in esame viene richiesta non già la interpretazione del giudicato, che è chiarissimo in ordine alla data di commissione del reato, riportata nella contestazione ed accolta nel dispositivo, bensì un intervento in funzione correttiva del giudicato - che si assume erroneo - da parte dell'organo chiamato a darvi esecuzione, mentre la correzione spetta al giudice della impugnazione, se proposta (v. Cass.12.12.1995, Mandaliti, Rv. 203358).
In considerazione della cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. alla data dell'ottobre del 1996 è quindi evidente - a parte ogni altra considerazione - che il riconoscimento della fungibilità in relazione alla custodia cautelare subita fino a tale data per altro reato non è possibile, a norma dell'art. 657 c.p.p., comma 4, in virtù del quale deve essere salvaguardata la esigenza, posta a base di tale disposizione, di evitare che taluno possa fare conto, al momento della commissione di un reato, di eventuali "crediti" di pena già espiata che lo spingerebbero a delinquere contando sulla impunità acquisita. Non solo la lettera ma anche la ratio e lo spirito della norma impongono infatti che non possa imputarsi alla pena inflitta per un determinato reato la carcerazione sofferta precedentemente alla sua consumazione (v. per tutte Cass. 19.4.1998, Marinkovic, Rv. 213399), poiché l'ordinamento non ammette la precostituzione di riserve di impunità a favore di chi sia stato cautelarmene detenuto per altro fatto. Il che comporta anche il rigetto della prima parte del secondo motivo di ricorso. Quanto poi alla seconda parte del secondo motivo di ricorso, è solo il caso di ribadire che lo "spostamento" della fungibilità per il periodo dal 12.10.1996 al 9.11.1997 alla condanna in esecuzione non era possibile poiché il GR era in quel periodo in esecuzione di pena e non poteva pertanto essere ritenuto anche in custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa, considerato che la esecuzione della pena sospende la custodia cautelare, a norma dell'art. 298 c.p.p.. È vero che tale periodo è stato poi ugualmente imputato alla pena ancora da espiare ma ciò è avvenuto sotto il diverso profilo che per quel periodo era stato concesso l'indulto per un reato diverso (art. 657 c.p.p., comma 2); il che comunque fa venire meno l'interesse del condannato a chiederne il riconoscimento sotto altro profilo.
Seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni di cui in dispositivo in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008