Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
L'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata non trova applicazione quando, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, non rilevando che il deposito sia intervenuto nell'intervallo tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISVEIM SRL in persona dell'A.U. e leg. rapp. AR MA, RUBRA EDIL RES SRL in persona dell'A.U. e leg. rappr. ORIETTA MEI, MA AR, IT NU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AR MIRABELLO 11, presso lo studio dell'avvocato DE PRIAMO LUCIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZZ MA, rappresentato da sè stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DI GRAVIO DARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2309/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del 1^ motivo del ricorso, accoglimento del 2^, assorbito il 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presidente del Tribunale di Roma emetteva due decreti ingiuntivi, il n. 19512 del 1991 per lire 147.062.785 ed il n. 575 del 1992 per lire 7.989.788, relativi - ai - crediti - vantati - - per - prestazioni professionali dall'avv. Massimo Gizzi nei confronti di AR NI, ZI LI, IS s.r.l. e UB IL RE s.r.l.. Su opposizione degli ingiunti, con sentenza del 1993, il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e revocava i decreti ingiuntivi opposti, rilevando che il credito di cui al decreto ingiuntivo del 1991 era inferiore a quanto già corrisposto all'avv. Gizzi e che il credito di cui al decreto del 1992 era compreso nell'altro.
L'avv. Gizzi interponeva gravame. Le controparti si costituivano in giudizio.
Con sentenza pubblicata il 7.7.1998, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, respingeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575 del 1992, e, con riguardo al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 19512 del 1991, condannava in solido il NI, il LI e le società IS e UB IL RE a pagare all'avv. Gizzi la somma di lire 46.413.740, con gli interessi legali dal 20.12.1991 al saldo. A motivo della decisione, segnatamente esponeva:
L'appellante ha chiarito in questa sede, col supporto di alcuni documenti stilati in adempimento del mandato, - che - l'attività defensionale della quale ha chiesto il compenso con i due decreti ingiuntivi opposti si è sviluppata fra il 1987 ed 1990, attraverso l'assistenza a trattative stragiudiziali ed il patrocinio in procedimenti contenziosi, nonché con la redazione di un contratto di mandato a vendere un complesso immobiliare del valore di oltre lire 8 miliardi. La somma di lire 50.000.000 che ha ammesso di aver ricevuta copriva soltanto una - parte del lavoro espletato fino al settembre 1991. A saldo di quanto dovutogli per queste prestazioni, specificate nelle fatture n. 61 e 62/1992 e nella nota indirizzata alla IS in data 11.11.1991, egli ha richiesto il decreto ingiuntivo n. 575/92, mentre il decreto n. 19512/91 è stato chiesto ed ottenuto in relazione alla redazione del contratto di mandato sottoscritto fra la IS e la società Grotte dell'Acqua il 10.10.1990. Le allegazioni in tal modo esplicitate, che trovano riscontro nei documenti prodotti, non risultano contestate dagli appellati, che si sono costituiti nel grado con comparsa di cui non è conservata copia agli atti, e si sono successivamente disinteressati del giudizio. L'appello va dunque accolto quanto al decreto ingiuntivo 575/92, che va confermato, ed in parte anche quanto al decreto 19512/91. È vero infatti che il valore del contratto stilato dall'attore era di lire 4.641.374.000 come ritenuto dal Tribunale, perché il mandato a vendere non comprendeva gli appartamenti assegnati in permuta alle signore De GE e De PA (clausola n. 2). Ma è fondato il secondo motivo di impugnazione, concernente l'erronea liquidazione del compenso in relazione alla qualifica - di procuratore del professionista, che già dal 20 settembre 1990 aveva conseguito la iscrizione all'albo degli avvocati. In mancanza di specifica contestazione, deve ritenersi che la predisposizione della minuta del contratto sia stata eseguita nei giorni immediatamente precedenti la sottoscrizione del documento, avvenuta l'11/10/1990. Fra il minimo dello 0,5% ed il massimo del 3% della tariffa, complessità e rilevanza dell'incarico inducono a ritenere congruo un compenso ragguagliato all'1% del valore stimato, pari a lire 46.413.740...". Per la cassazione di tale sentenza, le società IS e UB IL RE, nonché AR MA e ZI LI, hanno proposto ricorso in forza di tre motivi.
L'avv. Massimo Gizzi ha resistito con controricorso ed ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353/90, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dalla controparte, avendo quest'ultima depositato tardivamente la copia della sentenza impugnata nonché il proprio fascicolo di primo grado, per l'appunto il 23.4.1998, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.3.1995, in data addirittura posteriore alla prima udienza collegiale del 18.6.1997, poi rinviata. Il motivo è infondato.
Ed invero, al di là di alcune isolate pronunce (v. fra tutte sent. n. 11270/90), l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di deposito della sentenza impugnata nel giudizio d'appello, ante riforma del 1990, si è consolidato nel senso che non possa darsi luogo all'improcedibilità dell'appello quando, al momento della decisione, si trovi comunque allegata agli atti una copia della sentenza, non rilevando dunque che il suo deposito sia intervenuto nell'intervallo tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione (v. fra le tante sent. n. 5136/98, n. 5798/97, n. 1008/96, n. 4043/91, n. 3620/89, n. 6429/87, n. 5549/79 e n. 3047/77). Le ragioni di tale orientamento, condiviso dal collegio, risiedono nella funzione propria della produzione in oggetto, che è quella di consentire al giudice di prendere conoscenza della sentenza, impugnata (legalmente conosciuta invece dalla parti all'esito ed in ragione della sua pubblicazione), e nella finalità propria dell'istituto della improcedibilità, che non è sanzionatoria, bensì ricognitiva dell'impossibilità per il giudice d'appello di conoscere il provvedimento impugnato, oggetto del giudizio richiestogli.
L'onere di presentazione del fascicolo di parte, fissato a pena d'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma secondo, c.p.c., ante riforma del 1990, è onere poi riferito al fascicolo d'appello, contenente i documenti previsti dall'art. 74 disp. att. c.p.c., e non anche al fascicolo di primo grado, il cui omesso deposito può spiegare rilievo sotto il diverso profilo dell'eventuale mancanza di che siano ritenuti necessari a sostegno difese della parte (v. sent. n. 2293/95, n. 2456/94, n. 4108/93, n. 423/85 e n. 3342/82). Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia omesso di motivare ovvero abbia motivato insufficientemente su punti decisivi della controversia, peraltro violando e falsamente applicando gli artt. 184 e 345 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 1990.
In primo luogo, assumono l'evidente insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, per essersi riferita del tutto genericamente ad imprecisati "documenti stilati in adempimento del mandato", rendendo così impossibile ogni verifica del procedimento decisionale adottato;
e ciò, tanto più se si consideri che nel giudizio d'appello non era stato prodotto dalla controparte appellante alcun documento.
Analogo rilievo, poi, svolgono in ordine alle "fatture n. 61 e 62/1992" ed alla "nota indirizzata alla IS in data 11.11.1991", peraltro sottolineando che la Corte di merito neppure precisa se si tratti di documenti nuovi o già contenuti nel fascicolo di primo grado della controparte, tardivamente depositato dopo l'udienza di remissione della causa al collegio.
Deducono, infine, il vizio logico della motivazione, nella parte in cui afferma che "..le allegazioni in tal modo esplicitate, che trovano riscontro nei documenti prodotti, non risultano contestate dagli appellati..", non considerando che nessun documento era stato prodotto in grado d'appello e che quelle e non meglio chiarite allegazioni della controparte, allora appellante, erano state da loro contestate in comparsa di costituzione, non rinvenuta in atti per l'inopinato ritiro del proprio fascicolo ad opera di ignoti (giusta denuncia nel frattempo proposta).
Il motivo è fondato.
Ed invero, l'insufficienza argomentativa della sentenza impugnata, di cui in narrativa si è riportata per esteso la motivazione, appare di tutta evidenza sotto il profilo sostanziale, quanto a completezza, a struttura logica ed a persuasività delle ragioni giustificative addotte in ordine all'accertamento degli elementi fattuali del rapporto controverso in causa.
La Corte di merito, infatti, non solo non dà adeguato conto di quale sia stata in concreto l'attività professionale per il cui compenso è insorta la controversia, limitandosi ad alcune e non esaurienti indicazioni, peraltro mutuate dai chiarimenti resi dalla parte Avv. Gizzi in forza di non meglio precisati documenti, ma manca poi di dare spiegazione congrua di come quella stessa attività professionale dovesse essere ritenuta provata in giudizio. L'argomentazione esposta, secondo cui le allegazioni della parte Avv. Gizzi "trovano riscontro nei documenti prodotti" e "non risultano contestate dagli appellati, che si sono costituiti nel grado con comparsa di cui non è conservata copia agli atti, e si sono successivamente disinteressati del giudizio", è affatto generica, priva com'è di qualsivoglia apprezzabile indicazione del contenuto e degli stessi estremi dei documenti cennati, così da non essere neppure individuabili, oltre che priva di più specifiche e necessarie precisazioni in ordine al difetto di contestazione delle allegazioni avversarie e di interesse al giudizio delle controparti dell'avv. Gizzi, che pure si erano costituite in grado di appello con comparsa di risposta, la cui copia doveva per ciò stesso essere stata inserita nel fascicolo d'ufficio ex art. 73 disp. att. c.p.c. con conseguente e non eludibile conservazione agli atti di causa. Ne consegue, dunque, la fondatezza del motivo in esame sotto il precipuo profilo di motivazione insufficiente in ordine ai sopraindicati punti decisivi della controversia.
L'accoglimento di tale motivo e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per il riesame della controversia, assorbe il terzo ed ultimo motivo di ricorso, relativo all'ammontare del compenso dovuto per le prestazioni professionali in questione. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi come da dispositivo.
Al giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e, dichiarato assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001