Sentenza 6 giugno 2001
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato (art.316-bis introdotto dall'art.3 della legge 26 aprile 1990, n.86), è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse ( contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato ; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.
Commentario • 1
- 1. I delitti di peculato e malversazioneLuigi Levita · https://www.filodiritto.com/ · 1 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2001, n. 29541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29541 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 06/06/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 827
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TITO GARRIBA - Consigliere - N. 2554/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: P.G. nei confronti di:
1) TT IA;
2) DI EM OR;
3) TT GI;
4) EL HE EL;
5) TO SQ
avverso la sentenza del 23/2/2000 della Corte d'Appello di Campobasso. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Geraci che ha concluso per annullamento con rinvio Udito il difensore avv. Rizzi che ha concluso per la conferma della sentenza.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 10 dic. 1997 il Tribunale di Campobasso pronunciava, tra l'altro, assoluzione (di LO IA e delle altre persone ancora imputate) dal delitto di cui all'art 416bis C.P. perché il fatto non costituisce reato. 1 predetti - come componenti del consiglio di amministrazione della soc. coop. "Frigomacello del Molise" - erano accusati di avere destinato L.999.905.000 - parte del maggiore importo di L.
1.50Omilioni di finanziamento ottenuto dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole ai fini della ristrutturazione degli impianti - alla estinzione di debiti già maturati nei confronti di due soci: con ciò disattendendo anche la prescrizione di utilizzo della somma secondo le finalità statutarie. Accertata la materialità del fatto-reato, il Tribunale dubitava dell'elemento soggettivo sotto il profilo che la decisione del c.d.a. della cooperativa aveva mirato soprattutto a favorirne il rilancio economico, esigenza imposta anche dalla congiuntura che vedeva i creditori già impegnati in procedure esecutive.
Su impugnazione del Procuratore Generale la Corte d'appello molisana in parziale riforma, pronunciava assoluzione perché il fatto non sussiste. Rilevava in proposito che - a differenza delle anticipazioni creditizie espressamente consentite dall'art. 3 lett. D) dell'atto costitutivo della società - il pagamento dei debiti contratti non deve essere oggetto di alcuna previsione pattizia, essendo parte naturale delle facoltà, anzi degli obblighi di ogni società la estinzione dei debiti.
Col proposto ricorso per cassazione lo stesso P.G. denunzia violazione della norma di cui all'art. 316bis C.P. nonché assoluta illogicità della motivazione. Il denaro pubblico era stato erogato per un "progetto di ristrutturazione degli impianti", non certo per la estinzione di vecchie obbligazioni, operazione non utile neppure per il recupero della capacità produttiva e della potenzialità occupazionale, come dimostrato dagli eventi successivi;
irrilevanti, d'altra parte, sono nella struttura della malversazione e il profilo della reale sussistenza di quei debiti e la impossibilità di realizzare l'originario progetto, sia pure per eventi sopravvenuti. Motivi della decisione
1. Il ricorso - lungi dall'essere inammissibile perché in fatto (assunto della difesa all'odierna udienza) - correttamente lamenta anzitutto violazione dell'art. 316bis C.P. sulla base di fatti ormai acclarati in sede di merito.
2. Il (nuovo) reato di "malversazione a danno dello Stato", introdotto nel nostro codice con la citata norma, consta di un presupposto (erogazione di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinato a determinate finalità d'interesse pubblico) e di una condotta - costituita dalla diversa destinazione che il beneficiario dà a quella somma o a una parte di essa (Cass.27/5/1998,Cosentini), destinazione del tipo più variabile potendo spaziare dal semplice non utilizzo, all'appropriazione pura e semplice e persino alla realizzazione di opere d'interesse aziendale ma non rientranti fra quelle per le quali il finanziamento era stato concesso (ovvio è che la individuazione e la valutazione dell'interesse pubblico da agevolare spetta soltanto allo Stato o al diverso ente pubblico erogante). L'elementò soggettivo poi si risolve nel dolo generico, ossia nella volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato, rimanendo quindi irrilevanti le finalità di qualsiasi tipo che l'agente abbia inteso perseguire.
3. Ciò posto - e risultando incontestato in fatto che la somma era stata richiesta (ed erogata) per finanziamento di un "serio ed organico progetto di ristrutturazione degli impianti, in realtà neppure avviato, la condotta distrattiva attuata a favore di soggetti terzi non può non integrare atto addebitato. Va solo precisato che la dizione contenuta nella nota pienamente la materialità del fatto ministeriale che comunicava il disposto finanziamento ("... l'utilizzo deve rientrare nelle finalità statutarie del consorzio...") non può non considerarsi una formula di stile, atteso che nessuna variazione di destinazione si allega prospettata tra la prima (ed unica) richiesta e la concessione del finanziamento stesso.
4. Ma la Corte territoriale, se anche non avesse percepito il valore da assegnare a quella indicazione, avrebbe dovuto domandarsi se il pagamento a favore di quei due soci (per obbligazioni pregresse, in vista di ulteriori conferimenti di fatto non avvenuti e senza in alcun modo garantirsi), corrispondesse seriamente alla finalità di cui all'art. 3 lett. D) dell'atto costitutivo della cooperativa ("... esercizio in forma diretta o quale intermediaria di istituti autorizzati, del credito agrario in favore dei propri soci...") o non fosse piuttosto uno stratagemma persino banale, per giustificare in qualche modo il pagamento da parte di IA e GI LO e degli altri a favore della soc. "Suinicola LO" e della soc.coop. "la Suinicola": anche perché, mentre è del tutto ovvio che ciascuno debba far fronte alle proprie obbligazioni non è altrettanto vero che l'utilizzo di una somma ricevuta per altri scopi discrimini l'illecito o possa ingenerare dubbi in questa direzione.
5. Altro errore - a questo punto marginale - nel quale è incorsa la Corte territoriale è quello di essere andata alla ricerca di giustificazioni quanto alla non riuscita del "rilancio" dell'azienda, senza affatto considerare che ove la somma erogata non avesse potuto seguire per qualsiasi obiettiva sopravvenienza, la destinazione prevista, se ne sarebbe dovuto rendere conto all'Ente erogante, nel rispetto della disciplina normativa ricordata anche dal ricorrente, e predisporsi eventualmente alla restituzione.
6. Una volta inquadrata la vicenda nei semplici parametri predetti, l'elemento soggettivo del reato ne sarebbe risultato evidente proprio in termini di consapevolezza della diversità della destinazione impressa alla somma.
7. L'indispensabile annullamento con rinvio non coinvolge, peraltro, il Di EM ON che risulta deceduto il 26 ott. 2000 (prima ancora della sentenza di appello): donde la inammissibilità del ricorso del P.G. nei di lui confronti (per il venir meno dello stesso rapporto processuale) e la intangibilità della relativa pronunzia assolutoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Di EM OR. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001