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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da LI RL, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/06/2022 emesso dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di RL LI, la Corte di appello di Palermo con decreto emesso in data 24 giugno 2022 ha confermato il decreto emesso in data 3 dicembre 2021 dal Tribunale di Palermo con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, oltre al pagamento di una cauzione di euro 900. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8460 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/01/2023 2. Nell'interesse di RL LI, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sotto il profilo della carente valutazione del presupposto della persistenza nel tempo delle condotte produttive di redditi da cui il proposto abbia abitualmente tratto la fonte del proprio sostentamento in violazione dell'art. 1, lett. b), d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, in difetto di plurimi accertamenti giudiziari della commissione di reati, sulla base della pendenza di un solo procedimento penale, relativo a condotte poste in essere in un ristretto arco temporale, atteso che al di là dell'accertata esistenza di un sodalizio criminoso che va dal 2015 al 2018, il coinvolgimento del proposto è risultato circoscritto al periodo compreso tra agosto/settembre 2016 al marzo del 2018, con conseguente carenza assoluta dei presupposti normativi della specifica categoria di pericolosità presa in esame. 3. La Procura generale assume inammissibile il ricorso perché deduce motivi non consentiti, essendo il ricorso per cassazione ammesso nella materia delle misure di prevenzione solo per violazione di legge e quindi per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, che nel caso di specie non è ravvisabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, e che quindi deve essere esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è invece certamente possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La decisione da ultimo impugnata non può essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Occorre ribadire che ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato, come possono essere le frequentazioni con soggetti pregiudicati e che, da parte del giudice della prevenzione, al fine di superare le obiezioni mosse alla carenza di tassatività della 2 nozione di pericolosità, è richiesta una adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata in termini tassativi, trattandosi della base del giudizio di pericolosità soggettiva. Il riferimento alla pericolosità c.d. generica, quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali è ora limitato alle sole ipotesi di cui all'art. 1 lett.b) e c), essendo stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 27/02/2019 l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a). Per l'applicazione della misura non basta evidenziare fatti sintomatici della pericolosità generica del proposto, ma è necessario, soprattutto dopo l'intervento della Corte Costituzionale che ha eliminato il riferimento alla categoria di pericolosità correlata alla abituale dedizione a traffici delittuosi, evidenziare gli specifici profili che consentano il suo inserimento nella categoria residuale della pericolosità di coloro che vivano abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose, attraverso sia l'accertamento della commissione di reati produttivi di un reddito illecito e sia del carattere abituale dr tali condotte, o in quella ulteriore e diversa di cui alla lett. c) dell'art.1 del digs. n. 159/2011. Il carattere dell'abitualità richiede una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto», in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, dep. 2018, non mass.), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19 gennaio 2018, non mass.). Al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve sempre affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose. 2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di detti criteri normativi, avendo confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nella categoria prevista dall'art. 1 b), d.lgs. 159/1981, sulla base di una serie di elementi desunti dalle condanne pregresse per reati contro il patrimonio commessi tra il 1990 ed il 1991 e della recente condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 11 settembre 2020 alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., 3 per avere partecipato con il ruolo di capo ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative, lesioni ed estorsione (reato permanente dal 17 agosto 2016) nonché per cinque delitti-fine di lesioni e truffe commesse dal 23 agosto 2016 al 22 marzo 2018. Ciò in considerazione, altresì, della modestia dei redditi dichiarati dal 2010 al 2014 e del ruolo di capo di detta associazione che aveva come scopo quello di realizzare frodi assicurative attraverso la predisposizione di falsi sinistri stradali con la partecipazione di soggetti deboli - affetti da minorazioni psichiche o comunque soggetti emarginati e disperati - disposti ad accettare di subire gravi fratture ossee pur di ottenere una parte del risarcimento. In particolare è stato valorizzato il suo coinvolgimento in una cruenta attività lucrativa svolta attraverso la organizzazione di squadre di cc.dd. "spaccaossa" e di operazioni di compravendita delle relative pratiche assicurative per un più che significativo lasso temporale con condotte delittuose protrattesi dal 2016 fino al 2018 a seguito della sottoposizione del proposto ad una misura cautelare durata fino alla decisione di primo grado. Pertanto, le due fasi temporali sebbene distanti tra loro (il primo periodo di condanne riferite a reati commessi tra il 1990 ed il 1991 ed il secondo periodo più recente riferito gli anni 2015-2018), danno conto, anche in ragione dell'estrema gravità dei reati da ultimo commessi in un contesto di criminalità organizzata, della persistente dedizione al crimine da parte del proposto, alla stregua anche della accertata assenza di fonti lecite di sostentamento, desunta dalla modestia dei soli redditi dichiarati negli anni compresi tra il 2010 ed il 2014. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente non possono ritenersi carenti di un adeguato supporto motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici del carattere dell'abitualità delle condotte delittuose, poste a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2023 Il consi liere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di RL LI, la Corte di appello di Palermo con decreto emesso in data 24 giugno 2022 ha confermato il decreto emesso in data 3 dicembre 2021 dal Tribunale di Palermo con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, oltre al pagamento di una cauzione di euro 900. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8460 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/01/2023 2. Nell'interesse di RL LI, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sotto il profilo della carente valutazione del presupposto della persistenza nel tempo delle condotte produttive di redditi da cui il proposto abbia abitualmente tratto la fonte del proprio sostentamento in violazione dell'art. 1, lett. b), d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, in difetto di plurimi accertamenti giudiziari della commissione di reati, sulla base della pendenza di un solo procedimento penale, relativo a condotte poste in essere in un ristretto arco temporale, atteso che al di là dell'accertata esistenza di un sodalizio criminoso che va dal 2015 al 2018, il coinvolgimento del proposto è risultato circoscritto al periodo compreso tra agosto/settembre 2016 al marzo del 2018, con conseguente carenza assoluta dei presupposti normativi della specifica categoria di pericolosità presa in esame. 3. La Procura generale assume inammissibile il ricorso perché deduce motivi non consentiti, essendo il ricorso per cassazione ammesso nella materia delle misure di prevenzione solo per violazione di legge e quindi per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, che nel caso di specie non è ravvisabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, e che quindi deve essere esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è invece certamente possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La decisione da ultimo impugnata non può essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Occorre ribadire che ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato, come possono essere le frequentazioni con soggetti pregiudicati e che, da parte del giudice della prevenzione, al fine di superare le obiezioni mosse alla carenza di tassatività della 2 nozione di pericolosità, è richiesta una adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata in termini tassativi, trattandosi della base del giudizio di pericolosità soggettiva. Il riferimento alla pericolosità c.d. generica, quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali è ora limitato alle sole ipotesi di cui all'art. 1 lett.b) e c), essendo stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 27/02/2019 l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a). Per l'applicazione della misura non basta evidenziare fatti sintomatici della pericolosità generica del proposto, ma è necessario, soprattutto dopo l'intervento della Corte Costituzionale che ha eliminato il riferimento alla categoria di pericolosità correlata alla abituale dedizione a traffici delittuosi, evidenziare gli specifici profili che consentano il suo inserimento nella categoria residuale della pericolosità di coloro che vivano abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose, attraverso sia l'accertamento della commissione di reati produttivi di un reddito illecito e sia del carattere abituale dr tali condotte, o in quella ulteriore e diversa di cui alla lett. c) dell'art.1 del digs. n. 159/2011. Il carattere dell'abitualità richiede una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto», in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, dep. 2018, non mass.), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19 gennaio 2018, non mass.). Al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve sempre affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose. 2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di detti criteri normativi, avendo confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nella categoria prevista dall'art. 1 b), d.lgs. 159/1981, sulla base di una serie di elementi desunti dalle condanne pregresse per reati contro il patrimonio commessi tra il 1990 ed il 1991 e della recente condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 11 settembre 2020 alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., 3 per avere partecipato con il ruolo di capo ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative, lesioni ed estorsione (reato permanente dal 17 agosto 2016) nonché per cinque delitti-fine di lesioni e truffe commesse dal 23 agosto 2016 al 22 marzo 2018. Ciò in considerazione, altresì, della modestia dei redditi dichiarati dal 2010 al 2014 e del ruolo di capo di detta associazione che aveva come scopo quello di realizzare frodi assicurative attraverso la predisposizione di falsi sinistri stradali con la partecipazione di soggetti deboli - affetti da minorazioni psichiche o comunque soggetti emarginati e disperati - disposti ad accettare di subire gravi fratture ossee pur di ottenere una parte del risarcimento. In particolare è stato valorizzato il suo coinvolgimento in una cruenta attività lucrativa svolta attraverso la organizzazione di squadre di cc.dd. "spaccaossa" e di operazioni di compravendita delle relative pratiche assicurative per un più che significativo lasso temporale con condotte delittuose protrattesi dal 2016 fino al 2018 a seguito della sottoposizione del proposto ad una misura cautelare durata fino alla decisione di primo grado. Pertanto, le due fasi temporali sebbene distanti tra loro (il primo periodo di condanne riferite a reati commessi tra il 1990 ed il 1991 ed il secondo periodo più recente riferito gli anni 2015-2018), danno conto, anche in ragione dell'estrema gravità dei reati da ultimo commessi in un contesto di criminalità organizzata, della persistente dedizione al crimine da parte del proposto, alla stregua anche della accertata assenza di fonti lecite di sostentamento, desunta dalla modestia dei soli redditi dichiarati negli anni compresi tra il 2010 ed il 2014. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente non possono ritenersi carenti di un adeguato supporto motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici del carattere dell'abitualità delle condotte delittuose, poste a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2023 Il consi liere estensore