Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen., perché la restituzione della "res" assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro, l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la P.A. intende conseguire.
Commentario • 1
- 1. Invasione di edifici: configurazione del reato, natura permanente e subordinazione della sospensione condizionale al rilascio (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2006, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 31/01/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 110
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 015833/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA GO, N. IL 19/10/1928;
avverso SENTENZA del 19/02/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 febbraio 2003, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, il 17 febbraio 2000, con la quale FA GO, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione quale imputato del reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a mesi uno di reclusione.
Propone ricorso per Cassazione l'interessato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta, in particolare, carenza di motivazione in quanto il giudice di appello non avrebbe identificato ®i termini del caso, ossia fatto e norma¯. Inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva. Viene poi contestata la tesi dei giudici del merito secondo la quale la condotta di inerzia serbata dalla amministrazione comunale, non avrebbe potuto ingenerare l'affidamento circa la legittimità della condotta ne' scriminarla, e si censura, infine, la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena all'abbattimento del manufatto abusivo realizzato sul suolo demaniale, richiamando a tal proposito la giurisprudenza di legittimità che ha avuto nodo di affermare che, in tema di opere abusive, non rientra tra i poteri del giudice quello di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera, trattandosi di potere riservato alla pubblica amministrazione. Il ricorrente ha successivamente depositato "motivi nuovi" con i quali ha ribadito le doglianze formulate in ordine alla mancanza di motivazione ed al profilo della scriminante putativa derivante dalla condotta serbata dalla amministrazione comunale, nonché in merito alla doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena subordinata alla riduzione in pristino.
Il ricorso non è fondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, la puntuale ed esauriente motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, ovviamente da integrare con quella adottata in prime cure, offre un panorama più che satisfattivo dei diversi punti e problematiche attinti dai motivi di gravame, sia per ciò che attiene alla scansione delle vicende che hanno contrassegnato i rapporti con le varie amministrazioni interessate, sia per quanto riguarda le specifiche e reiterate doglianze derivanti dal presunto affidamento generatosi in capo all'odierno ricorrente. La Corte territoriale ha infatti dato atto, con sviluppo argomentativo del tutto coerente, delle ragioni per le quali non poteva annettersi alcun valore scriminante, ne' all'istanza di condono, ne' alla iniziativa - poi non realizzatasi - di sdemanializzazione dell'area;
così come del tutto inconferente doveva ritenersi, agli stessi fini, la condotta di perdurante inerzia deprecabilmente serbata dagli enti territoriali, peraltro opportunamente valorizzata agli effetti della determinazione della pena. Parimenti infondate sono le doglianze espresse in tema di sospensione condizionale subordinata alla riduzione in pristino, giacché questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della pubblica amministrazione è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen., giacché la restituzione della res sulla quale è stato commesso il delitto, assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Non senza rilevare - si è aggiunto - che l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la pubblica amministrazione intende conseguire (Cass. Sez. 3^, 2 giugno 1998, Miuccio): con l'ovvio corollario che, in tanto possono conseguirsi effetti di tipo integralmente "restitutorio" di quella determinata area di sedime, anche e soprattutto sotto il profilo funzionale, in quanto quella stessa area sia ricondotta alla sua maturale ed originaria consistenza. Del tutto congrua è, infine, anche la motivazione della sentenza per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio ed alla ritenuta adeguatezza del giudizio di bilanciamento fra circostanze operato in primo grado, avuto riguardo, fra l'altro, alla sensibile riduzione della pena operata in grado di appello.
Segue pertanto al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006