Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7206
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge per mancata considerazione della sospensione feriale dei termini

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata. Ha spiegato che il termine di 45 giorni per l'appello, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione, doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1-31 agosto). Di conseguenza, l'appello è stato ritenuto tempestivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 7206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7206
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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