Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di reclami avverso i provvedimenti di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento Penitenziario), la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, introdotta dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (che ha sostituito il comma secondo quinquies del predetto art. 41-bis), non si applica per i reclami proposti in epoca anteriore alla data dell'8 agosto 2009, in cui è entrata in vigore la nuova disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 39810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39810 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania Consigliere N. 2351
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita rel. Consigliere N. 9597/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CI N. IL 08/01/1967;
avverso l?ordinanza n. 1106/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di L?AQUILA, del 26/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 gennaio 2010 il Tribunale di sorveglianza dell?Aquila rigettava il reclamo proposto da RO RO avverso il provvedimento ministeriale datato 24 luglio 2009, con il quale era stato applicato il regime differenziato di cui all?art. 41 bis ord. pen.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RO, il quale formula le seguenti doglianze: a) violazione delle norme in materia di competenza funzionale alla luce della L. n. 94 del 2009 che ha attribuito la competenza in ordine all?applicazione o alla proroga del regime penitenziario differenziato al Tribunale di sorveglianza di Roma;
b) violazione di legge, carenza e illogicita? della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti legittimanti l?applicazione del regime penitenziario differenziato. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso e? manifestamente infondato.
1. Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
1.1. Occorre preliminarmente rilevare che la competenza a decidere sul reclamo proposto dal detenuto avverso il regime detentivo speciale previsto dall?art. 41 bis ord. pen., appartiene, ai sensi del comma 2 quinquies della predetta disposizione, "al Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull?istituto al quale il detenuto o l?internato e? assegnato".
Si tratta di competenza funzionale e inderogabile che puo? essere rilevata, anche d?ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1^, 8 novembre 2001, n. 45714; Sez. 1^, 24 aprile 2008, n. 21339), a nulla rilevando il luogo ove il reclamo e? stato presentato per eventuali trasferimenti del detenuto, a qualsiasi titolo (Sez. 1^, 3 febbraio 2009, n. 9221).
1.2. Cio? posto, si tratta di verificare quale incidenza abbia avuto la modifica dell?art. 41 bis, comma 2 quinquies ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, che ha attribuito la competenza in ordine all?applicazione o alla proroga del regime penitenziario differenziato al Tribunale di sorveglianza di Roma.
2. In tema di successione di leggi processuali, il principio tempus regit actum trova applicazione, in difetto di disposizioni di carattere transitorio, ogni qualvolta lo spostamento della competenza da un giudice all?altro sia previsto da una norma processuale, sempre che, pero?, la competenza non si sia gia? radicata in capo ad uno dei due. In tale caso, infatti, prevale il principio della perpetuano jurisdictionis che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Ne consegue che, in virtu? del principio tempus regit actum, l?individuazione del Tribunale di sorveglianza competente a decidere sul reclamo proposto dal detenuto avverso il regime applicativo del regime differenziato di cui all?art. 41 bis ord. pen. deve avvenire con riferimento al momento in cui e? stato proposto il reclamo, qualora lo stesso sia antecedente, come nel caso di specie, all?entrata in vigore della riforma.
3. Nella fattispecie sottoposta all?esame della Corte, e? pacifico e incontestato che la formale assegnazione del detenuto, con carattere di stabilita?, a fini della sottoposizione al regime speciale, e? da intendersi relativa al carcere dell?Aquila, dove il detenuto, al quale il decreto ministeriale ex art. 41 bis ord. pen. risulta notificato, era stato contestualmente assegnato, sicche? e? da intendersi ivi radicata, alla stregua di quanto in precedenza osservato, la competenza funzionale di natura inderogabile a decidere sul reclamo di RO.
Inoltre, in applicazione del principio tempus regit actum, l?individuazione del Tribunale di sorveglianza competente a decidere deve avvenire con riferimento alla normativa vigente al momento della proposizione del reclamo: nel caso di specie il reclamo risulta datato 4 agosto 2009 e, dunque, non rileva che la L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, abbia modificato l?art. 41 bis ord. pen., comma 2
quinquies, atteso che la novella legislativa e? entrata in vigore solo il successivo 8 agosto 2009.
4. Parimenti all?evidenza priva di pregio e? anche la seconda censura. L?ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione e?
segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d?appello, l?internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l?ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge e? da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimita? e? esteso, oltre che all?inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicita?, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
E?, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicita? manifesta della motivazione, dedotto dal ricorrente con la seconda doglianza che, sotto questo profilo, non puo? trovare ingresso in questa sede.
5. I decreti applicativi del regime di detenzione differenziato previsto dall?art. 41 bis ord. pen. devono essere dotati di congrua e autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi da cui risulti la sussistenza delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza, correlate ai pericoli insorgenti dalla capacita? del condannato di tenere contatti con la criminalita? organizzata che le misure mirano a prevenire. Ne consegue che non sono consentite motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualita? le misure disposte (Sez. 1^, 10 gennaio 2005, ric. Lombardo, rv. 230554; Sez. 1^, 26 gennaio 2004, ric. Zara, rv. 228049).
Il provvedimento impugnato e?, all?evidenza, esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione compiuta e congrua, ha messo in luce il ruolo di primo piano rivestito dal ricorrente nell?ambito dell?associazione mafiosa denominata "locale di Corigliano", la permanente posizione di rilievo del prevenuto nel gruppo criminale di appartenenza, la perdurante operativita? dell?associazione di stampo mafioso, lo stato di latitanza di alcuni membri della stessa, la perdurante capacita? del detenuto di mantenere contatti con il sodalizio di provenienza.
Alla dichiarazione di inammissibilita? del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l?assenza di colpa nella proposizione dell?impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille/ Euro alla cassa delle ammende.
Cosi? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010