Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, per la realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c.) cod. strad., è necessario che la essa abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2014, n. 36456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36456 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 1049
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 38254/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ND n. il 01.10.1964;
avverso la sentenza n. 551/13 della Corte d'appello di Trieste del 15.04.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 3 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
AR RE ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d'appello di Trieste che, su gravame del Procuratore generale e del ricorrente, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 23.02.2011 ha sostituito la pena detentiva inflitta con quella di mesi dieci e giorni venti di libertà controllata, ha revocato la patente di guida ed ha disposto la confisca del motociclo Kimco Tg BB81951.
Il Ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla disposta revoca della patente. La Corte, su appello del P.G., ha disposto la revoca della patente di guida ritenendo sussistenti gli estremi della "recidiva nel biennio" con riferimento ad un decreto penale di condanna emesso dal GIP in data 01.09.2009, esecutivo il 17.04.2010, facendo decorre da tale data il biennio per la recidiva, andando dal diverso avviso della giurisprudenza della Cassazione secondo cui "la recidiva nel biennio" non è riferibile alla data di passaggio in giudicato della sentenza, bensì al momento cronologico della commissione del reato. Inoltre, il decreto cui si è fatto riferimento riguarda l'ipotesi di cui dell'art. 186 C.d.S., comma 7, vale a dire la condotta di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, per cui, per quanto attiene lo stato di ebbrezza, si fa riferimento all'art. 186, comma 2, lett. a) che risulta depenalizzata e non può avere alcuna rilevanza in materia di recidiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli atti emerge che la pena accessoria della revoca della patente, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, è stata applicata in quanto ritenuta sussistente l'ipotesi della ed. recidiva nel biennio di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (recita:
"la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo 1, sezione 2, del titolo sesto, ... in caso di recidiva nel biennio"). Ebbene, il ricorso va accolto, ma non in riferimento alle doglianze espresse in via principale dal ricorrente, in quanto corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità è la decisione della Corte d'appello di far decorre il termine del biennio dal momento in cui la sentenza precedente sia divenuta esecutiva.
È pur vero che la detta disposizione nulla specifica in relazione ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio di corrispondenza sul quale operare il calcolo temporale per la determinazione di tale sanzione accessoria, ma appare del tutto evidente che il legislatore ha rimandato ai principi che regolano la materia della recidiva, ancorché di recidiva in senso tecnico non è dato parlare nel caso dell'art. 2 C.d.S., comma 2, lett. c), trattandosi di reati contravvenzionali.
Orbene, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 1 come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, è recidivo chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro..............nei cinque anni dalla condanna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore letterale delle norma appena citata, che il calcolo dei suddetti cinque anni va effettuato - diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente - considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì quella (o quelle) della sentenza (o sentenze)di condanna divenuta (o divenute) irrevocabile (o irrevocabili) antecedentemente alla commissione del delitto non colposo per il quale si procede (V. per tutte Sez. 4^, Sentenza n. 36131 del 2007 Rv. 237651). Il Collegio non ignora che altra sentenza di questa Corte (Sez. 6^, Sentenza n. 27985 del 11/06/2009 Cc. Rv. 244420) è di contrario avviso, ma, atteso che, come già evidenziato, la disposizione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nulla dice in ordine ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio, dalla motivazione di tale sentenza non è dato verificare a quale altro riferimento normativo si aggancia l'interpretazione secondo cui, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva non già la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, bensì la data di commissione dello stesso.
Dunque, per il caso di specie, correttamente la Corte, tenuto conto che il ricorrente aveva subito una precedente condanna con decreto penale in data 01.09.2009, divenuto esecutivo il 17.04.2010, ha applicato la recidiva nel biennio per la sanzione amministrativa di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), rispetto alla consumazione del nuovo reato in data 23.07.2010.
Sennonché la collocazione di tale speciale recidiva dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) non può che significare che la recidiva nel biennio debba riferirsi al medesimo reato.
Nel caso di specie, invece, oggetto della condanna di cui al decreto penale richiamato è la contravvenzione di cui al comma 7 dello stesso art. 186 C.d.S., che punisce il rifiuto di chi guida, presumibilmente in stato di ebbrezza, a sottoporsi al test alcolimetrico, essendo stata ritenuta depenalizzata l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a). La giustezza della interpretazione emerge proprio dalla lettura del richiamato comma 7 che testualmente recita: "Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta....". Ciò vuoi dire che la reiterazione del reato nel biennio, sia nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), che in quella di cui al comma 7, per potere legittimare l'applicazione della revoca della patente di guida, deve riferirsi al medesimo reato.
Dunque, la sentenza va annullata limitatamente alla ritenuta recidiva nel biennio ed alla conseguente sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta recidiva nel biennio ed alla conseguente sanzione amministrativa accessoria e rinvia alla Corte d'appello di Trieste per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014