Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 1
In materia di riesame delle misure cautelari l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a trasmettere al tribunale, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., "gli atti presentati a norma dell'art. 201, comma primo", cioè gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta è fondata, ma non la richiesta medesima (che, ovviamente, non può essere posta a supporto di se stessa), salvo che a ciò sia particolarmente sollecitata per l'insorgere di un problema di conformità del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 19/1/1998
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N. 79
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " 33110/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SC CA, n. 29.05.1952
avverso l'ordinanza emessa il giorno 28.07.1997 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. A. Gaito in sostituzione dell'avv. E. Gaito, che conclude per l'accoglimento del ricorso, in subordine per la rimessione alle SS.UU. FATTO Con ordinanza emessa il giorno 28.07.1997 il Tribunale di Milano rigettava il riesame proposto da SC CA avverso la ordinanza con cui in data 11.07.1997 il GIP di quel Tribunale gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80 del dpr 309/90, per avere detenuto a fine di spaccio di kg. 5,610 di cocaina. Rilevava il Tribunale che:
a) era irrilevante la mancata trasmissione della richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare;
b) non erano esaminabili eventuali vizi inerenti alla convalida dell'arresto; c) era inammissibile e comunque infondata la deduzione di inefficacia della misura per nullità dell'interrogatorio effettuato ex art. 391 cpp.; d) non sussistevano vizi procedimentali in ordine alla rilevazione di erba e fango addosso al SC e al sequestro della borsa contenente la droga;
e) sussistevano i gravi indizi e le esigenze cautelari.
Ricorre il SC, deducendo vari motivi.
Col primo motivo lamenta che l'avviso per l'udienza camerale del riesame è stato dato ad uno solo dei due difensori ritualmente nominati.
Col secondo motivo rileva che sui vizi inerenti alla convalida dell'arresto il Tribunale ha illegittimamente eluso ogni pronuncia, laddove, oltre all'esercizio del potere-dovere di trasmettere per competenza gli atti alla Corte di cassazione, avrebbe potuto occuparsi della legittimità del provvedimento pre-cautelare nel contesto del complessivo esame della legittimità della misura custodiale e, in ogni caso, per gli inevitabili riflessi su quest'ultima di tutto quanto attinente alla immediata fase anteriore, in relazione, in particolare, al tempo intercorso fra l'inizio delle operazioni di inseguimento e il "blocco" del SC, alle modalità del ritrovamento della borsa (nei pressi di una strada - solo presuntivamente percorsa dall'indagato), alla irritualità della perquisizione dell'automezzo e del suddetto ritrovamento, effettuati nella coatta assenza dell'interessato.
Col terzo motivo deduce che, in relazione ai vizi surriferiti - non sanabili per vie traverse e in particolare attraverso deposizioni su fatti oggetto di perquisizione nulla e su elementi, quali il fango rilevato sulle scarpe del SC, che avrebbero dovuto materializzarsi in sequestro e sui quali non si sono, in violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), valorizzati i rilievi favorevoli all'indagato - e alla problematica attribuibilità al ricorrente della borsa rinvenuta contenente la droga, il quadro indiziario è sicuramente carente.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta che illegittimamente non è stata trasmessa al Tribunale del riesame la richiesta del P.M. di applicazione della misura.
Col quinto motivo deduce la nullità dell'interrogatorio di garanzia effettuato ex art. 391 cpp. per omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato e la conseguente inefficacia della disposta misura cautelare, rilevabile in sede di impugnazione. Con motivi nuovi la difesa dell'indagato ha in primo luogo censurata motivazione dell'ordinanza sotto i profili del contrasto con oggettive risultanze in atti (in relazione precisamente al pacificamente lungo lasso di tempo durante il quale il SC è sfuggito al controllo degli agenti operanti e alla circostanza, rilevata in sede di interrogatorio, che il SC non aveva le scarpe sporche di fango), dell'inammissibile rinvio per relationem all'ordinanza di convalida dell'arresto, dell'astrattezza dei rilievi addotti a sostegno delle esigenze cautelari e della mancata indicazione del termine in relazione alla esigenza di cui alla lett. a) dell'art. 274 cpp. In secondo luogo e stata sottolineata la nullità conseguente al mancato invio al Tribunale della richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare, in quanto atti contenenti anche elementi favorevoli all'indagato, su cui occorreva una delibazione.
Si è infine ribadita l'eccezione di nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso dell'udienza camerale ad uno dei due difensori nominati (giusta l'insegnamento della sentenza delle SS.UU. del 25.06.1997, Gattellaro). DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso.
Come hanno, invero, statuito di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 6 del 25.06. 1997, Gattellaro), nel procedimento camerale in materia cautelare si ha violazione del diritto di difesa, rilevante agli effetti dell'art. 178 lett. c) cpp., quando, avendo l'indagato nominato due difensori, l'avviso per l'udienza camerale sia fatto solo ad uno di essi. Nella specie risulta dagli atti che effettivamente il SC, prima che (il 22-7- 97) partissero gli avvisi per il riesame, aveva (il 16-7-97) nominato, previa revoca delle nomine antecedenti, due difensori nelle persone degli avv.ti Bamonte e Steimberg, di cui solo il primo venne avvisato.
L'impugnata ordinanza deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo (previa precisazione, quanto alle censure rivolte al provvedimento di convalida, che nella richiesta di riesame ne era palese la esclusiva finalizzazione strumentale alla caducazione della misura cautelare). Devono invece essere esaminati il quarto e il quinto motivo di ricorso, posto che dal loro eventuale accoglimento deriverebbe la declaratoria di immediata perdita di efficacia della misura cautelare.
I motivi non sono fondati.
Quanto, invero, alla doglianza inerente alla mancata trasmissione della richiesta di applicazione della misura, va ricordato (con Cass. sent. 2342 del 4-7-95, CC.18-4-95, Esposito) che, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a trasmettere al tribunale del riesame "gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo", cioè gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta di applicazione della misura cautelare è fondata, ma non la richiesta medesima (che, ovviamente, non può essere posta a supporto di sè stessa), salvo che a cio, sia particolarmente sollecitata per l'insorgere di un problema di conformità del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta.
Circa poi la dedotta nullità dell'interrogatorio avvenuto in sede di convalida (che rileverebbe agli effetti del coord. disp. degli artt. 294 e 302 cpp.), rettamente la stessa è stata esclusa dal Tribunale in base al rilievo che agli attì non risulta che l'arrestato avesse proceduto, prima dell'udienza di convalida, ad una valida e identificabile nomina di difensore di fiducia (avendo egli indicato, come da verbale di arresto, un inesistente e non meglio specificato avv. Ranieri di Milano, solo in seguito correttamente individuato nell'avv. Antonio Ranieli).
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1998