Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 79
CASS
Sentenza 19 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di riesame delle misure cautelari l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a trasmettere al tribunale, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., "gli atti presentati a norma dell'art. 201, comma primo", cioè gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta è fondata, ma non la richiesta medesima (che, ovviamente, non può essere posta a supporto di se stessa), salvo che a ciò sia particolarmente sollecitata per l'insorgere di un problema di conformità del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 79
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 79
    Data del deposito : 19 gennaio 1998

    Testo completo