Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2011, n. 3016
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Sentenza 17 gennaio 2011

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La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 cod. pen., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità. (Fattispecie relativa al riconosciuto difetto di correlazione tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di abbandono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assistenza morale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2011, n. 3016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3016
    Data del deposito : 17 gennaio 2011

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