Sentenza 17 gennaio 2011
Massime • 1
La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 cod. pen., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità. (Fattispecie relativa al riconosciuto difetto di correlazione tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di abbandono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assistenza morale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2011, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 82
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20959/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.D. ;
contro la sentenza 11 dicembre 2008 della Corte d'Appello di Lecce;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. De Santis Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 dicembre 2008, la Corte d'Appello di Lecce, a conferma della decisione del Tribunale, riteneva P.D. colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p., per aver tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia avendo abbandonato la moglie, con gravi ripercussioni sulla salute psicofisica della donna.
2. Ricorre il P. che reitera in questa Sede la censura già avanzata in appello di nullità per mancata corrispondenza tra la contestazione mossagli con l'imputazione e i fatti di cui è stato ritenuto responsabile. Rammenta al riguardo che l'accusa per cui era stato tratto a giudizio era quella di "essersi sottratto ai suoi doveri di marito di C.M. non contribuendo in alcun modo al sostentamento economico della sua famiglia". Accusa in relazione alla quale egli aveva dimostrato di aver invece contribuito in modo sufficiente per il periodo considerato. Ciononostante il Tribunale lo aveva condannato per aver abbandonato il domicilio domestico, così rimproverandogli un fatto per il quale egli non si era difeso ne' aveva potuto valutare la convenienza di accedere a riti alternativi quali il patteggiamento. Di qui la violazione dell'art. 521 c.p.p., erroneamente negata dalla Corte d'Appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Benché genericamente accomunate dalla finalità di protezione dei medesimi beni (e cioè gli obblighi essenziali derivanti dai vincoli familiari), le condotte previste dal primo comma e dal capoverso dell'art. 570 c.p. non si trovano in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma sono del tutto eterogenee nella loro storicità e nella loro considerazione sociale, così da richiedere, sul piano processuale, l'apprestamento di strategie difensive completamente diverse.
Ciò vuoi dire che l'accusa dell'abbandono del tetto coniugale con sottrazione dagli obblighi di assistenza morale corrisponde a un fatto nuovo rispetto a quella di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza e ne è riprova l'osservazione che il proscioglimento da quest'ultima ipotesi non esclude, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., l'esercizio dell'azione penale per la prima condotta e viceversa.
2. Nella specie l'aver ritenuto in sentenza che il P. era responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., per aver abbandonato la moglie con gravi ripercussioni sulla salute psico-fisica della donna, comporta dunque la mancata correlazione con la contestazione di "essersi sottratto ai suoi doveri di marito di C.M. non contribuendo in alcun modo al sostentamento economico della sua famiglia". Nè può ritenersi che la correlazione sia stata sostanzialmente rispettata rilevando, come fa la sentenza impugnata, che l'accusa di abbandono era chiaramente formulata nella querela presentata dalla donna: tale abbandono non era stato compreso nel decreto di rinvio a giudizio ed è questo l'unico atto al quale si deve far riferimento quando l'imputato resterebbe comunque soggetto ad un ulteriore esercizio dell'azione penale per la condotta non espressamente contestata.
3. La Corte d'Appello di Lecce pertanto avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 3 e a tanto si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza 4 ottobre 2007 del Tribunale di Lecce e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011