Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN DE OPOL ITAL ANO0244 9 /0 1 LA CORTES R Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA - R.G.N. 4294/00 - Consigliere Cron. 5061 Dott. Federico ROSELLI Dott. Paolo STILE Consigliere – Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - Ud.19/12/00 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1000 n 999999799 dal Tribunale di VICENZA, con ordinanza er diritti.20 FEB. 2001 del 23/02/00, nella causa vertente IL CANCELLIERE tra GO GE rappresentato e difeso dall'Avv.to CANCELLERIA PIETRO DE LUCA di Vicenza;
ricorrente - AM PI SRL, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;
intimati udita la relazione della causa svolta nella camera di 2000 consiglio il 19/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA 5574 TERZA;
-1- lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, con provvedimento del 23 febbraio 2000 ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, al fine di sentire dichiarare competente il Tribunale di Vicenza quale giudice civile ordinario nella causa di opposizione proposta dalla società RO RL (divenuta poi MB IM RL) avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del locale Tribunale, con cui le si era ordinato di pagare al liquidatore i compensi professionali, determinati come da parcella del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, per il periodo ottobre 1996/aprile 1997. A seguito della opposizione proposta dalla società, il Tribunale, con sentenza n. 411 del 1999, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia con declaratoria di nullità dell'ingiunzione, ritenendo W competente il giudice del lavoro. La causa veniva riassunta davanti a quest'ultimo, non più pretore, ma giudice unico dello stesso Tribunale, il quale, ritenendo, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza 411/99, che l'attività spiegata dal liquidatore per la società non avesse carattere "coordinato” e quindi non rientrasse nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto d'ufficio per regolamento di competenza appare inammissibile, in quanto, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, la competenza non può che radicarsi presso il tribunale quale giudice unico di primo grado, mentre la distinzione tra cause di lavoro e cause ordinarie riguarda la distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio, e non la competenza (cfr. Sez. un. 1045/2000 e da ultimo Cass. 29 marzo 2000 n. 3780). Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. CreazaVuiceur IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ми ни Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.0 FEB. 2001 DI CANCELLERIA暁 IL LABORATORE I D A 0 , S 3 1 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' S N I L E L D P 3 E S 7 A I D - T N 8 I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E E L R E O D