Sentenza 2 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di gioco d'azzardo, risponde del reato di omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti, di cui all'art. 110, comma primo, del testo unico di pubblica sicurezza, in relazione all'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione, esclusivamente l'assegnatario della rivendita, in quanto unico responsabile della gestione del servizio nei confronti dell'amministrazione ai sensi dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e non anche il coadiutore, che non ha poteri decisionali, ma riveste solo il ruolo di mero aiuto e sostituto in caso di temporanea assenza o impedimento del primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2015, n. 41844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41844 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2015 |
Testo completo
4 1 8 44/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Presidente - N. 3244/2015 Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 39149/2014 Dott. LORENZO ORILIA : Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AD N. IL 05/08/1969 avverso la sentenza n. 14953/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Gindeffe Corasanti Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 义rigette Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli, con sentenza 7.4.2014 ha ritenuto TI IA responsabile del reato di cui agli artt. 110 cp, 110 e 17 TULPS in relazione all'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione. Il giudice di merito, premesso che dal controllo eseguito nel locale tabaccheria sito alla via Provinciale Napoli 27 era emersa l'installazione di alcuni giochi elettronici rientranti nella categoria dei giochi proibiti in assenza della esposizione della prescritta tabella, ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata sul ruolo di gestore in concreto da essa rivestito. 2 L'imputata ricorre per cassazione denunziando tre motivi:
2.1 con un primo motivo, deducendo la mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 comma 1\ lett. d cpp) si duole della mancata ammissione dei testi indicati nella lista tempestivamente depositata, i quali avrebbero riferito sulla natura della qualifica di coadiutore (ruolo rivestito dalla ricorrente), sulla sua estraneità alla gestione della tabaccheria e sull'inesistenza di atti di gestione da parte dell'imputata, che è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli ed esercita regolarmente la professione forense. 2.2 2.3. Con altri due motivi, trattati unitariamente, denunzia la manifesta illogicità e apparenza della motivazione nonché la violazione di legge (RD n. 773/1931 e 28 legge n. 1293/1957 (così corretto l'errore sull'anno del provvedimento, indicato in ricorso come "1953" ndr): osserva che il tribunale non ha indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che la ricorrente fosse in concreto gestore della tabaccheria, mentre invece nella stessa relazione della Guarda di Finanza e nel capo di accusa, essa era stata indicata come "coadiutore". Richiama quindi la normativa di settore e in particolare l'art. 28 della legge n. 1293/1957 che disciplina la gestione delle rivendite e il ruolo del coadiutore. CONSIDERATO IN DIRITTO Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuna la trattazione del secondo e terzo motivo, che risultano fondati. : L'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) ai primi tre commi dispone che: "Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata" La legge quindi detta il principio della gestione personale dell'assegnatario e della sua responsabilità esclusiva nei confronti dell'Amministrazione (come si evince peraltro dallo stesso titolo della disposizione). Nel caso che ci occupa dal capo di imputazione riportato nell'epigrafe della sentenza impugnata risulta indicato il ruolo di "coadiutore" rivestito dall'imputata nella tabaccheria di via Provinciale di Napoli 27, il cui titolare è altro soggetto. Ciononostante, il tribunale, con un vero e proprio salto logico qualifica la TI come "gestore in concreto dell'esercizio" senza però indicare da quali elementi ha tratto un siffatto convincimento, posto che il capo di imputazione era di tutt'altro tenore quanto al ruolo rivestito dalla TI: il dedotto vizio di motivazione è dunque palese. Inoltre, considerato che il coadiutore non ha poteri decisionali ma riveste solo un ruolo di mero aiuto e sostituto in caso di temporanea assenza o impedimento del titolare (unico soggetto responsabile della gestione del servizio), della omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti (circostanza pacifica) doveva rispondere il solo assegnatario. Sussiste pertanto anche la violazione di legge che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputata per non aver commesso il fatto, restando così logicamente assorbito l'esame della prima censura
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputata commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 2.10.2015. residentefloli Il Cons. est.Cons. Il а то бя DEPOSITATA IN CANCELLERIA) IL 1 9 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Marioni 1