Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12635
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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Nessuna difformità sotto il profilo sanzionatorio sussiste tra l'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la previsione dell'art. 4, comma primo, della Decisione quadro del Consiglio U.E. n. 75 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. (In applicazione di tale principio è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui le pene previste dall'art. 73 sarebbero incompatibili con la disciplina comunitaria, da interpretarsi nel senso di stabilire in materia di stupefacenti una pena di durata minima di almeno un anno e massima di tre anni).

Commentari2

  • 1Torna all'esame della Corte costituzionale l'art. 73, quinto comma
    Luisa Romano · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Si segnala all'attenzione dei lettori che, in data 17 giugno 2015, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (1ᵃ Serie Speciale-Corte costituzionale n. 24) l'ordinanza (n. 113 del 5 febbraio 2015) con cui il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, reputandola rilevante e non manifestamente infondata, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per contrasto con gli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost. 2. Provando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, sul quale meriterà tornare in futuro per una più puntuale disamina, va innanzitutto evidenziato che la sopra citata disposizione del T.U. stupefacenti è stata impugnata nel …

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  • 2Droghe pesanti: si torna alla Corte Costituzionale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Droghe pesanti: è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena edittale minima di anni 8 di reclusione ed ? 25.822,00 di multa, anziché quella di anni 4 di reclusione ed ? 10.329,00 di multa, per violazione degli artt. 3, 11, 27, comma 3 e 117 Costituzione. (scarica l'ordinanza in .pdf) N. 1460/2015 R.G. notizie di reato N. 793/2015 R.G. G.I.P. TRIBUNALE PENALE DI ROVERETO Ufficio del Giudice dell?udienza preliminare ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE art. 23 legge n. 87 del 1953 1. Premessa: il fatto oggetto di giudizio. In data 27.09.2015 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12635
Data del deposito : 2 marzo 2010

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