Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Nessuna difformità sotto il profilo sanzionatorio sussiste tra l'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la previsione dell'art. 4, comma primo, della Decisione quadro del Consiglio U.E. n. 75 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. (In applicazione di tale principio è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui le pene previste dall'art. 73 sarebbero incompatibili con la disciplina comunitaria, da interpretarsi nel senso di stabilire in materia di stupefacenti una pena di durata minima di almeno un anno e massima di tre anni).
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1. Si segnala all'attenzione dei lettori che, in data 17 giugno 2015, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (1ᵃ Serie Speciale-Corte costituzionale n. 24) l'ordinanza (n. 113 del 5 febbraio 2015) con cui il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, reputandola rilevante e non manifestamente infondata, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per contrasto con gli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost. 2. Provando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, sul quale meriterà tornare in futuro per una più puntuale disamina, va innanzitutto evidenziato che la sopra citata disposizione del T.U. stupefacenti è stata impugnata nel …
Leggi di più… - 2. Droghe pesanti: si torna alla Corte Costituzionalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Droghe pesanti: è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena edittale minima di anni 8 di reclusione ed ? 25.822,00 di multa, anziché quella di anni 4 di reclusione ed ? 10.329,00 di multa, per violazione degli artt. 3, 11, 27, comma 3 e 117 Costituzione. (scarica l'ordinanza in .pdf) N. 1460/2015 R.G. notizie di reato N. 793/2015 R.G. G.I.P. TRIBUNALE PENALE DI ROVERETO Ufficio del Giudice dell?udienza preliminare ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE art. 23 legge n. 87 del 1953 1. Premessa: il fatto oggetto di giudizio. In data 27.09.2015 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12635 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 427
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 19505/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IV LE N. IL 19/07/1957;
avverso la sentenza n. 2632/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA Agostino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1.9.2008 il G.u.p. di Brescia condannava PI SA col rito abbreviato alla pena di 5 anni di reclusione ed Euro 24.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in più occasioni ceduto a terzi imprecisati quantitativi di cocaina, e per avere, all'atto dell'arresto, detenuto gr. 426 di tale sostanza, collocata in un incavo dell'autovettura.
Su appello per l'imputato, la Corte di Brescia lo assolveva dalla prima parte dell'imputazione, riducendo la multa ad Euro 22.000 e motivando come segue in relazione ai rispettivi punti d'impugnazione:
1) la Decisione quadro 757/04 del Consiglio dell'Unione Europea prevede all'art. 4 p. 1 che ogni Stato membro provveda a che i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa almeno tra 1 e 3 anni: quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la norma prevede i limiti minimi della pena e non quelli massimi;
2) il congruo quantitativo di cocaina era ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, essendo significativo di una stretta intraneità con esponenti dediti all'illecito commercio della droga, a parte i numerosi e gravi precedenti, indici della propensione a violare la legge penale;
3) non aveva significato positivo la confessione, essendo stato il PI colto in flagranza;
4) non poteva essere esclusa la recidiva, essendo stato consumato l'illecito a soli due mesi dall'estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova di pene inflitte con precedenti condanne, donde la fragilità dei freni inibitori;
5) l'imputato andava invece assolto dalla cessione di droga a terzi non identificati, mancando la prova di tale attività: ma detta assoluzione incideva solo sulla pena della multa, non avendo il G.u.p. tenuto conto della continuazione formalmente contestata ed avendo fissato la pena nel minimo edittale, determinandola come indicato in premessa.
Proponeva personalmente ricorso l'imputato, deducendo quanto appresso:
a) era stato erroneamente riportato il testo della Decisione quadro, che non prevede "pene detentive della durata massima compresa almeno tra 1 e 3 anni" bensì "pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni", mentre tale dizione doveva interpretarsi nel senso della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni: tanto più che l'art. 4, comma 2 dispone che in presenza di determinate aggravanti si debba avere riguardo a "pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni";
b) quindi, la norma doveva essere interpretata nel senso che in materia di stupefacenti la durata minima è di almeno un anno e massima di tre anni;
c) ritenere che l'art. 4 cit. fissi almeno il limite minimo edittale della pena, lasciando liberi gli Stati di prevedere a proprio piacimento quello massimo, frusterebbe l'esigenza di combattere su di un fronte unito la criminalità operante nel settore degli stupefacenti;
d) la lievità del fatto deve quindi essere considerata alla luce del dato normativo comunitario, essendo pacifica la sua immediata operatività, donde il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che in effetti l'art. 4, comma 1 della citata Decisione quadro prevede che "Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni", per cui non appare censurabile l'interpretazione data nella sentenza impugnata secondo cui con tale dizione vengono indicati i massimi, che non possono essere inferiori ad uno e tre anni, e cioè, che non vengono indicati il termine minimo (1 anno) e quello massimo (3 anni), bensì quelli minimi da stabilire a seconda dei casi.
Infatti, ove fosse attendibile l'opposta tesi, la norma si sarebbe espressa nei termini che la pena irrogabile sarebbe stata "da 1 a 3 anni", e non "tra 1 e 3 anni", essendosi voluto indicare che il massimo doveva "almeno" non essere inferiore a quello compreso tra 1 e 3 anni.
Prescindendo da ciò, la questione è superata dal fatto che l'art. 4, comma 2 prevede la pena della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in caso, fra l'altro, di grandi quantitativi e di fornitura di stupefacenti più dannosi per la salute: e la cocaina ricade ovviamente tra questi per il suo maggiore effetto drogante. Quanto sopra assorbe non solo i primi tre motivi di ricorso, ma anche il quarto, relativo alla conseguente applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a parte l'inconferenza in sè di tale concatenazione.
Infatti, trattasi di ben 426 gr, di cocaina che non configura per la qualità e quantità il fatto di lieve entità, peraltro commesso da soggetto con otto precedenti penali, di cui tre specifici. Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010