Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 03 9 1 7 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.12788/99+ 14965193 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.9152 13 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 31 Antonio Lamorgese -Ud. 10.12.2001 " IN EL " -Oggetto: " RL D'AG " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA оsul ricorso n' 12788/99 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gabriella Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente contro 4834 RI ER, difeso, per procura speciale in calce al con- troricorso, dall'avv. Maria Paoletti del Foro di Pisa con do- 1 micilio eletto in Roma alla via Monte Zebio n. 32 presso l'avv. Marina Messina controricorrente e sul ricorso n° 14965/99 proposto da RI ER, difeso, per procura speciale in calce al con- troricorso con ricorso incidentale, dall'avv. Maria Paoletti del Foro di Pisa con domicilio eletto in Roma alla via Monte Zebio n. 32 presso l'avv. Marina Messina ricorrente incidentale
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS intimato per 1'annullamento °della sentenza del Tribunale di Pisa n 249/99 in data 13 gennaio/29 marzo 1999 (R.G.L. 456/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso inciden- tale. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, respingendo l'appello dell'INPS, ha deciso che il limite di reddito cumulato al reddito del coniuge, ostativo al conse- guimento della pensione sociale in favore di soggetto ultra- sessantacinquenne divenuto invalido, non è quello fissato dalla legge (art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153) per l'ultrasessantacinquenne non invalido, ma tenuto conto del- la sentenza costituzionale n. 88 del 9 marzo 1992 quello che il giudice deve determinare all'esito di una valutazione del casc concreto. Nella specie, il Tribunale ha confermato sentenza del Pretore che, con riguardo alla pensione so- la ciale da attribuire all'invalido ultrasessantacinquenne Cian- dri ER, ha stabilito che il limite massimo va maggiorato di un terzo. Avverso questa decisione 1'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, cui RI ER resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un motivo. Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, anche in relazione alla sentenza n. 88 del 9 marzo 1992 della Corte Costituzionale (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), l'Istituto ricor- 3 rente sostiene che la sentenza additiva di principio della Corte Costituzionale è priva di contenuto immediatamente pre- come successivamente ribadito dalla stessa cettivo, sicchè Corte nella sentenza n. 196 del 1995 spetta solo al legi- slatore porre rimedio all'illegittimità del sistema, elabo- rando criteri di determinazione di limiti di reddito capaci di riportare i vari trattamenti ad omogeneità. Aggiunge esse- re significativo che il legislatore, nell'intervenire nuova- mente nella materia introducendo l'assegno sociale (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6) in luogo della pensione sociale, non abbia ritenuto di dover prevedere limiti di reddito dif- ferenziati tra gli ultrasessantacinquenni non invalidi e CO- loro che sono riconosciuti tali dopo il compimento di tale età. Il motivo è infondato. La sentenza n. 88 del 1992 della Corte Costituzionale, con- fermando la legittimità costituzionale del più rigoroso re- quisito reddituale, con la previsione del cumulo del reddito personale con quello del coniuge, richiesto all'invalido di- venuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età per il percepimento della pensione sociale (diretta), ha tuttavia giudicato rigido e indiscriminato, con violazione e 38 Cost., il cumulo per tutti gli anziani, degli artt. 3 senza distinguere tra quelli che vedono normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e quelli che, invece, di- vengano effettivamente e propriamente invalidi. La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui non pre- vede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il ses- santacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione socia- le, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge. La stessa Corte ha aggiunto che la configurazione di un simi- le meccanismo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo i criteri chiariti nella sentenza n. 295 del 1991. Con quest'ultima pronuncia, la medesima Corte affermò che la dichiarazione di illegittimità costituzionale lascia libero il legislatore di differenziare adeguatamente le varie situa- zioni, ma somministra essa stessa un principio cui il giu- dice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattan- to rimedio all'omissione in via di individuazione della rego- la del caso concreto>>. Dai suddetti principi deriva che il giudice, nella verifica dei limiti di reddito dell'aspirante alla pensione sociale divenuto invalido, deve ricercare un contenuto della norma che risulti esente dai vizi che ne hanno determinato la pro- nuncia di incostituzionalità, individuando un limite reddi- tuale congruo rispetto alla specificità del caso concreto. 5 E' quindi infondata la tesi dell'INPS che vorrebbe perpetuare 1'operatività di un limite di reddito, la cui contrarietà al- la Costituzione, ove inteso in via assoluta e generalizzata, è ormai definitivamente sancita (Cass. 24 maggio 1994 n. 5046; 17 febbraio 2000 n. 1760; 4 aprile 2001 n. 5010; 25 lu- glio 2001 n. 10163; 9 novembre 2001 n. 13918). L'assetto normativo risultante dalla legge n. 335 del 1995, che ha lasciato inalterato il sistema delle condizioni reddi- tuali riferibili ai trattamenti di invalidità e della pensio- ne sociale, non inficia il principio somministrato>> dalla dichiarazione di incostituzionalità. Sebbene la sentenza impugnata nulla precisi al riguardo, si deve ritenere, in ragione del richiamo fatto dal Tribunale alla sentenza costituzionale n. 88 del 1992 (che ha rilevanza per gli invalidi assoluti), che l'assistito fosse totalmente inabile. Se così è, non pertinente è il richiamo alla senten- za costituzionale n. 196 del 1995, perché questa riguarda il diverso caso in cui l'aspirante alla pensione sociale non sia totalmente ma solo parzialmente invalido (v. Cass. 9 novembre 2001 n. 13918, cit., in motivazione). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Stimasi di giustizia compensare interamente le spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale, con il quale si chiede la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di appello, e 6 inammissibile e va rigettato, perché manca qualsiasi indica- zione delle ragioni che fanno ritenere, al ricorrente, censu- rabile la decisione del Tribunale di compensarle. Nulla per le spese, stante il disposto dell'art. 152, disp. att., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese, per l'INPS. Nulla per il RI. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001. Il Presidente ! Il Consigliere estensore ВлипоBanns Bultimilllo сеDhceой IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 MAR. 2002 oggi.. IL CANCELLIERE 7