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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
Commentario • 1
- 1. La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correitàErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33314 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD CE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 18/1/2022 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette conclusioni scritte dell'avv. NI Larussa per AD LO CE con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro con la quale, in esito a giudizio abbreviato, AD CE LO è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il delitto di estorsione aggravata, consistita in intimidazioni e minacce poste in essere con modalità mafiose, in concorso con altri, ai danni NI e LE IO, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33314 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/05/2023 imprenditori che stavano eseguendo alcuni lavori stradali, costringendoli a pagare una tangente di euro 1.500,00. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione AD CE LO il quale eccepisce mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 192 c.P.P.). 2.1. La Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia CA e CA, ritenendoli credibili per il solo fatto di essersi autoaccusati del delitto senza considerare che CA, invero, non si era autoaccusato dell'estorsione, che mancavano riscontri oggettivi al loro narrato e che le loro dichiarazioni erano state ritenute credibili pur in presenza di incongruenze ed illogicità quanto all'incontro con IO NI. 2.2. Aggiunge il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 16 quater del D.L. 8/1992, avendo ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonostante fossero state rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare;
il narrato dei collaboratori, aggiunge, sarebbe mendace perché la riferita sussistenza della minaccia estorsiva, sarebbe contraddetta dal fatto che IO non fece i lavori stradali oggetto della pretesa tangente ed anche in relazione alla circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, la motivazione sarebbe carente poiché la sentenza non ha chiarito quale fosse il sodalizio mafioso agevolato dalla condotta estorsiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati. La sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, violazione di legge con riguardo ai criteri valutativi della prova dichiarativa ovvero travisamento del fatto o della prova. La Corte territoriale ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni dei collaboratori CA e CA, il cui portato, l'odierno ricorrente, mira a ridiscutere nel merito, fornendo una diversa e più favorevole lettura non consentita in questa sede di legittimità. 2.Cìrca i necessari riscontri sulla attendibilità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, delle dichiarazioni dei collaboranti, conviene premettere che in tema dì valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato oltre a dover risultare intrinsecamente attendibili, devono essere corroborate da riscontri estrinseci 1 41 individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordìne all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse, tuttavia in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che ì riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità ( Sez.2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). Nel caso di convergenza di dichiarazioni accusatorie, poi, i parametri valutativi della reciproca attendibilità vanno individuati nella contestualità, autonomia, reciproca non conoscenza, convergenza almeno sostanziale, nonché in tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i connotati di reciproca autonomia, indipendenza ed originalità; le eventuali discordanze su alcuni punti possono, in taluni casi, addirittura attestare la reciproca autonomia delle varie dichiarazioni in quanto fisiologiche per la disarmonia normalmente presente in racconti di soggetti diversi (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Rv. 253418; Sez. 1, n. 2328 del 14.4.1995, Rv. 201294) e la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra di esse, non implica, di per sè, il venir meno della sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali. Ha precisato questa Corte ( Sez.6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393; Sez. 2,n. 13473 del 04/03/2008,Rv. 239744) che in tema dì valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilítà degli elementi d'accusa forniti daì dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. 3.Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che la Corte di appello ha deciso dimostrando un buon governo degli esposti principi, riscontrando fa credibilità oggettiva e soggettiva dei propalanti, saggiata già in diversi processi definiti con sentenze irrevocabili grazie al loro apporto dichiarativo e rilevando la coerenza e la precisione delle dichiarazioni 3 degli stessi quanto al tema centrale della presenza del AD in occasione dell'incontro estorsivo con il IO, non infirmata da parziali discrasie, attinenti a marginali circostanze di tempo e di luogo ( pag. 2 della sentenza impugnata). 4.Quanto alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori perché rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, il giudice di merito ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento" ( Sez. Unite n. 1150 del 25/09/2008, Rv. 241885 Sez.1, n. 54844 del 06/06/2018,Rv. 274653). 5. Quanto infine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa , la Corte d'appello ha ben motivato sul punto facendo richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori che riferivano della coinvolgimento, nella vicenda estorsiva, di soggetti notoriamente appartenenti alle cosche locali e conosciuti da IO, i quali attraverso l'estorsione miravano ad esercitare il controllo sul territorio avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. In particolare la sentenza di primo grado ha sottolineato che gli estortori non facevano mistero della natura della loro richiesta e della loro riconducibilità a contesti di criminalità organizzata oggetto anche di discussione ( cfr. pag. 4 della sentenza di appello e pag. 10 della sentenza di primo grado). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette conclusioni scritte dell'avv. NI Larussa per AD LO CE con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro con la quale, in esito a giudizio abbreviato, AD CE LO è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il delitto di estorsione aggravata, consistita in intimidazioni e minacce poste in essere con modalità mafiose, in concorso con altri, ai danni NI e LE IO, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33314 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/05/2023 imprenditori che stavano eseguendo alcuni lavori stradali, costringendoli a pagare una tangente di euro 1.500,00. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione AD CE LO il quale eccepisce mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 192 c.P.P.). 2.1. La Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia CA e CA, ritenendoli credibili per il solo fatto di essersi autoaccusati del delitto senza considerare che CA, invero, non si era autoaccusato dell'estorsione, che mancavano riscontri oggettivi al loro narrato e che le loro dichiarazioni erano state ritenute credibili pur in presenza di incongruenze ed illogicità quanto all'incontro con IO NI. 2.2. Aggiunge il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 16 quater del D.L. 8/1992, avendo ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonostante fossero state rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare;
il narrato dei collaboratori, aggiunge, sarebbe mendace perché la riferita sussistenza della minaccia estorsiva, sarebbe contraddetta dal fatto che IO non fece i lavori stradali oggetto della pretesa tangente ed anche in relazione alla circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, la motivazione sarebbe carente poiché la sentenza non ha chiarito quale fosse il sodalizio mafioso agevolato dalla condotta estorsiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati. La sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, violazione di legge con riguardo ai criteri valutativi della prova dichiarativa ovvero travisamento del fatto o della prova. La Corte territoriale ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni dei collaboratori CA e CA, il cui portato, l'odierno ricorrente, mira a ridiscutere nel merito, fornendo una diversa e più favorevole lettura non consentita in questa sede di legittimità. 2.Cìrca i necessari riscontri sulla attendibilità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, delle dichiarazioni dei collaboranti, conviene premettere che in tema dì valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato oltre a dover risultare intrinsecamente attendibili, devono essere corroborate da riscontri estrinseci 1 41 individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordìne all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse, tuttavia in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che ì riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità ( Sez.2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). Nel caso di convergenza di dichiarazioni accusatorie, poi, i parametri valutativi della reciproca attendibilità vanno individuati nella contestualità, autonomia, reciproca non conoscenza, convergenza almeno sostanziale, nonché in tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i connotati di reciproca autonomia, indipendenza ed originalità; le eventuali discordanze su alcuni punti possono, in taluni casi, addirittura attestare la reciproca autonomia delle varie dichiarazioni in quanto fisiologiche per la disarmonia normalmente presente in racconti di soggetti diversi (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Rv. 253418; Sez. 1, n. 2328 del 14.4.1995, Rv. 201294) e la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra di esse, non implica, di per sè, il venir meno della sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali. Ha precisato questa Corte ( Sez.6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393; Sez. 2,n. 13473 del 04/03/2008,Rv. 239744) che in tema dì valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilítà degli elementi d'accusa forniti daì dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. 3.Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che la Corte di appello ha deciso dimostrando un buon governo degli esposti principi, riscontrando fa credibilità oggettiva e soggettiva dei propalanti, saggiata già in diversi processi definiti con sentenze irrevocabili grazie al loro apporto dichiarativo e rilevando la coerenza e la precisione delle dichiarazioni 3 degli stessi quanto al tema centrale della presenza del AD in occasione dell'incontro estorsivo con il IO, non infirmata da parziali discrasie, attinenti a marginali circostanze di tempo e di luogo ( pag. 2 della sentenza impugnata). 4.Quanto alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori perché rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, il giudice di merito ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento" ( Sez. Unite n. 1150 del 25/09/2008, Rv. 241885 Sez.1, n. 54844 del 06/06/2018,Rv. 274653). 5. Quanto infine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa , la Corte d'appello ha ben motivato sul punto facendo richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori che riferivano della coinvolgimento, nella vicenda estorsiva, di soggetti notoriamente appartenenti alle cosche locali e conosciuti da IO, i quali attraverso l'estorsione miravano ad esercitare il controllo sul territorio avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. In particolare la sentenza di primo grado ha sottolineato che gli estortori non facevano mistero della natura della loro richiesta e della loro riconducibilità a contesti di criminalità organizzata oggetto anche di discussione ( cfr. pag. 4 della sentenza di appello e pag. 10 della sentenza di primo grado). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023