Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2001, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLI 6.09 0 /0 1 ΙΤΑ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE Viola par stef Shritto di frels Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pront Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 18212/98 Consigliere Cron. 13346 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 2218 Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 602o sul ricorso proposto da: PARTECIPAZIONI 2000 SRL, in persona del suo legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 15, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA VECCHIONI VINCENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
E V D - ricorrente 0067468
contro
DD674684 RO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato G Richiesta copia esecutiva dal Sig. GARIBALD, 28000 + 6 2000 AL ANTONIO, giusta delega in atti;
B per diritti L. controricorrente 2132 il IL CANCELLIERE -1- nonchè
contro
PO ES;
intimato avverso la sentenza n. 239/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sez. II Civile emessa il 18/3/1998, depositata il 03/04/98; RG.1252/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato VINCENZO VECCHIONI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 4 gennaio 1991 ON VE, conduttore di un immobile posto in Recco, destinato a sede di agenzia assicurativa, esponendo che la proprietaria-locatrice RE AP aveva alienato il bene, in costanza del rapporto locatizio, alla s.r.l. Partecipazioni 2000, conveniva quest'ultima e la stessa AP davanti al Tribunale di Genova per sentire pronunciare il retratto del bene ai sensi dell'art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392, e per conseguire, in subordine, il risarcimento del danno. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva il Tribunale, disattesa la domanda principale, in quanto Quient tardivamente proposta, accoglieva quella di risarcimento danni, sul rilievo che le parti convenute, in accordo l'una con l'altra, avevano occultato al VE l'avvenuta vendita dell'immobile. Dopodiché, con sentenza definitiva, liquidava il danno in lire 74.000.000, pari alla differenza fra il prezzo pagato dall'acquirente, secondo l'atto di vendita, e il valore effettivo del bene. In seguito, su gravame della società (che aveva a suo tempo presentato riserva d'appello contro la sentenza non definitiva), la Corte d'appello di Genova confermava la decisione impugnata, così motivando. Premesso che costituisce illecito aquiliano la condotta del locatore alienante e del terzo acquirente, i quali si accordino per celare al conduttore, titolare del diritto di prelazione, 3 l'avvenuto trasferimento dell'immobile locato, si da distoglierlo dall'onere di consultare i registri immobiliari, tale principio appariva perfettamente applicabile nella specie, poiché: a) la AP non aveva mai comunicato al conduttore il proprio intendimento di vendere il bene;
b) essa aveva continuato ad incassare direttamente il canone per i sei mesi successivi alla vendita (avvenuta nel dicembre 1989), omettendo di far presente che non ne aveva diritto;
c) solo il 14 maggio 1990, cioè dopo scaduto il termine decadenziale, aveva rifiutato il canone, senza spiegare nemmeno allora che era avvenuta nel frattempo la vendita del bene. Non poteva essere ammessa -a fondamento della tesi Eluvul dell'acquirente, secondo cui, comunque, il VE sapeva del trasferimento- la prova orale richiesta in primo grado e riproposta in appello. Essa, infatti, era da considerare rinunciata (in quanto non riproposta in sede di conclusioni definitive), cosicché la richiesta reiterata in appello aveva ad oggetto una prova non nuova. In ogni caso, indipendentemente da ciò, il capitolato era inammissibile ed irrilevante, come già ritenuto dal Tribunale. Egualmente inammissibile appariva, infine, il (pur nuovo) capitolo di prova dedotto in appello, sotto il duplice profilo del difetto di specificità e della mancata indicazione dei testi. A quest'ultimo riguardo, tenuto conto che il deducente, pur potendo indicare i testi da assumere, non li aveva indicati, non 4 riteneva, esso giudice, di potersi avvalere del potere discrezionale di cui all'art. 244 c.p.c. Per la cassazione della sentenza la Partecipazione 2000 proponeva ricorso sulla base di tre motivi. L'intimato resisteva con controricorso, depositando in seguito memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 34 e 38 legge 27 luglio 1978 n. 392, la ricorrente si duole che il giudice d'appello abbia ritenuto che il VE fosse titolare del diritto di prelazione nonostante che l'attività assicurativa non sia prevista tra le дли ни categorie di cui all'art. 27 della legge. Osserva il Collegio che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella fase del merito (v., da ultimo, Cass. 31 marzo 2000 n. 3928, Cass. 30 marzo 2000 n. 3881, Cass. 24 febbraio 2000 n. 2088). Poiché il primo motivo di ricorso investe una questione che non risulta prima trattata, ne va dichiarata l'inammissibilità. secondo la puntuale eccezione del resistente. Peraltro, incidentalmente, la censura sarebbe infondata, avendo questa Corte ripetutamente affermato, in riferimento 5 della debenza dell'indennità di alla coordinata questione legge 392/1978, che l'attività avviamento ex art. 34 assicurativa, ancorché non espressamente considerata dall'art. 27 legge citata, rientra fra quelle commerciali in base al disposto dell'art. 2195 co. 1 c.c. (Cass. 11 agosto 2000 n. 10723, Cass. 20 agosto 1990 n. 8496, Cass. 14 dicembre 1985 n. 6339). Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., testo previgente, la medesima ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia ammesso il capitolo di prova dedotto in appello, ritenendo che fosse identico ai capitoli dedotti in primo grado e non Glucent ammessi. Essendo il capitolo così formulato: "Vero che il signor VE venne informato, di fronte a testimoni, del fatto che l'immobile sito in Recco, via Cavour 3/C, da lui condotto in locazione, era stato venduto dalla proprietaria AP s.r.l., e che tale RE alla Partecipazioni 2000 comunicazione gli venne fatta immediatamente dopo la trascrizione del relativo atto notarile e comunque prima dello spirare del termine di sei mesi a fare data dalla trascrizione stessa", esso non era né generico, né identico al capitolato dedotto in prime cure. Il Tribunale, inoltre, non aveva ammesso le prove dedotte avendo ritenuto l'inverosimiglianza dei fatti, e tale 6 impostazione era stata seguita dalla Corte distrettuale con argomentazione chiaramente illogica. Con terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c., la Partecipazioni 2000 si duole che la Corte d'appello non abbia ammesso la prova (nuova) dedotta in secondo grado sul rilievo dell'omessa indicazione dei testi, laddove la legge non fissa alcun termine perentorio al riguardo, essendo così da ritenere, da un lato, che il giudice avesse ritenuto di concedere il termine di cui alla norma citata e, dall'altro, che essa ricorrente potesse, di conseguenza, indicare i testi sino all'udienza di assunzione. I due motivi debbono essere esaminati congiuntamente, Elucrul attenendo a questioni intimamente connesse, ovvero in parte sovrapponibili. La censura riguardante la mancata ammissione della prova proposta in primo grado, e riproposta in appello, è inammissibile. Com'è noto, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per la cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento sulla ratio decidendi nondel ricorso non inciderebbe 7 censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (ex plurimis, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951, Cass. 24 novembre 1998 n. 11902, Cass. 10 gennaio 1995 n. 237). non fu ammessa dalEbbene, la prova in contestazione secondo giudice sulla base delle due seguenti argomentazioni, ciascuna sufficiente, di per sé, a fondare l'impugnata statuizione: a) perché non si trattava "di prove nuove (...), ma di prove già articolate in primo grado e da considerarsi abbandonate, in quanto la loro richiesta non e(ra) stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni"; b) perché essa prova era comunque inammissibile e irrilevante, alla stregua dei convincenti rilievi del Tribunale. Qlucent Ne deriva che, non essendo stata impugnata la prima ratio decidendi, ma soltanto la seconda, il mezzo è inammissibile. Nel caso specifico ricorrerebbe, comunque, un'ulteriore ragione di inammissibilità della censura. Deducendo la ricorrente che la Corte d'appello aveva disatteso l'istanza probatoria illogicamente affermando che i fatti da provare erano inverosimili, giova osservare che il Tribunale di cui la Corte d'appello recepi per relationem il ragionamento- fece, sul punto, tutt'altra affermazione, e cioè ritenne l'irrilevanza del primo capitolo in quanto relativo ad una circostanza non decisiva, e l'inammissibilità del secondo in quanto in contrasto con il contenuto di un documento. 8 L'inammissibilità, in sostanza, qui risiederebbe nell'essere stata investita da gravame, sub specie di vizio logico, un'affermazione che non risulta essere stata resa dal secondo giudice. Rimane da esaminare, a questo punto, la censura che fa riferimento alla non ammissione della prova testimoniale dedotta per la prima volta in appello. Come si è detto in parte narrativa, la Corte d'appello di Genova non ammise tale prova sia perché non specifica, sia perché la Partecipazione 2000 non aveva contestualmente indicato i testi da assumere, pur avendo "avuto anni a disposizione per individuare e indicare i testi". Ora, a parte la prima argomentazione, niente affatto Elucent motivata, basta la seconda a sorreggere la decisione, ove si consideri che, qualora la parte, nel richiedere la prova testimoniale, non abbia indicato i testi da escutere ed il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale conferitogli dalla legge di concedere alla parte un termine per la indicazione degli stessi, la prova deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio, per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio e la decisione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 11 febbraio 2000 n. 1519, Cass. 26 novembre 1997 n. 11842, Cass. 11 agosto 1997 n. 7463). Alla luce di tale postulato, dunque, non occorreva nemmeno 9 che il secondo giudice motivasse il provvedimento di rigetto della deduzione probatoria. In ogni caso, la motivazione concretamente adottata appare conforme ad ineccepibili criteri di logica. Nel sottolinearsi che è lo stesso art. 244 co. 3 c.p.c. (vecchio testo, vigente ratione temporis) a qualificare il termine in questione come perentorio, giova aggiungere, a dell'ultimo rilievo della ricorrente, che la confutazione possibilità di indicare i testi sino all'udienza di assunzione della prova attiene ad una fattispecie del tutto diversa dalla presente, implicando che -senza fissazione di alcun termine per l'indicazione dei testi- la prova sia stata ammessa (Cass. 16 gennaio 1991 n. 388). Così integralmente rigettato il ricorso, per le spese di lite si dispone che seguano la soccombenza, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
ncorrente rigetta il ricorso e condanna parte Valle spese in favore del resistente, che liquida in lire 275.000, oltre onorari, che liquida in lire 5.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 22 dicembre 2000 IL CON IL PRESIDENTE b 10 60000 310000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositată in Cancelleria Oggi, li 27 APR. 2001. IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE OMA 2 1 GIU. Serie 4 Registrato in data 26348 versate £. 310.000 al n. trecentodiecimila (tire p. Dirigente Arga Servizi (Dott.ssa Maria Gland by FILIPPO) Responsabile Servizie Atti Giudiziari (Dr. M RECICHINI)