Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 2
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, concernente controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di pace, che aveva disapplicato, ritenendolo illegittimo, il regolamento comunale in materia di somministrazione di acqua potabile, nella parte in cui questo prevedeva che ogni utenza dovesse garantire un consumo minimo, con conseguente versamento del relativo importo, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento di detta quantità minima di consumo; al riguardo la S.C., nell'escludere che la normativa, sopraordinata rispetto a quella regolamentare, di cui agli artt. 1599 e segg. cod. civ. in tema di somministrazione, vieti che il prezzo da corrispondere dal somministrato possa essere stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, ha ritenuto la irrinunciabilità, per ragioni di pubblico interesse, del diritto del comune alla corresponsione del corrispettivo della somministrazione, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).
Nel giudizio dinanzi al giudice ordinario il controllo di legittimità delle norme regolamentari, ai fini della disapplicazione delle stesse, ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, deve necessariamente essere operato "secundum legem", anche quando si verta in ipotesi di controversia di valore non superiore a due milioni di lire (o alla somma equivalente in euro) pendente innanzi al giudice di pace. (Fattispecie in tema di disapplicazione, da parte del giudice di pace di regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile nella parte in cui esso prevedeva che ogni utenza dovesse garantire un consumo minimo, con conseguente necessità di versare il relativo importo al Comune anche nella ipotesi di mancato raggiungimento di detta quantità di consumo: nella specie, la S.C. ha escluso il contrasto di detto regolamento, per la parte che qui rileva, con gli artt. 1599 e segg. cod. civ. in tema di somministrazione, che non vietano che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare).
Commentario • 1
- 1. Giudizio secondo equità: non conta solo il valoreRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 29 agosto 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8375 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALGHERO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALUMBO 3, presso STUDIO DI MAIO, difeso dall'avvocato GIULIO SPANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AP AN;
- intimato avverso il provvedimento n. 16/00 del Giudice di pace di ALGHERO, emessa e depositato il 28/02/00; RG. 203/99,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Alghero ricorre per cassazione, articolando un unico motivo di censura, avverso la sentenza n. 16 del 2000 del giudice di pace di Alghero che, in accoglimento della domanda (del 16.9.1999) di accertamento negativo di RO PA, al quale (nell'ottobre del 1998) era stato chiesto il pagamento della somma di L. 218.718, ha dichiarato che lo stesso non era tenuto a versare al Comune (che aveva domandato l'accertamento contrario) alcuna somma ulteriore, rispetto a quella già spontaneamente corrisposta il 23.12.98 di L. 56.200, per la somministrazione di acqua potabile all'utenza n. 10313/1 nel corso dell'anno 1995.
Ha ritenuto il giudice di pace che gli artt. 18, comma 2, e 19, comma 2, del regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con deliberazione commissariale n. 468/84 - laddove rispettivamente prevedono che "ogni utenza deve garantire il consumo minimo di mc. 50 trimestrali" e che "nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito" - fossero illegittimi e dovessero essere disapplicati, siccome prevedenti un pagamento disancorato dal consumo effettivo, in contrasto con la natura sinallagmatica del rapporto di somministrazione disciplinato dalla legge.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col ricorso è dedotta violazione dell'art. 113 Cost. in relazione agli artt. 4 e 5, l. 20 marzo 1865, allegato E, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c..
Si duole il Comune ricorrente che il giudice di pace non abbia chiarito in che cosa si sostanzi l'illegittimità dell'atto di normazione secondaria che l'amministrazione avrebbe emanato senza il rispetto delle disposizioni dettate da fonti di rango preminente a tutela dei diritti soggettivi che si assumono lesi.
Sostiene in particolare che il giudice, nel sindacare la legittimità dell'atto amministrativo, avrebbe dovuto limitarsi ad una valutazione di legalità estrinseca (competenza, presupposti per l'esercizio del potere, difetto di contrasto con norma imperativa), essendogli sottratto il sindacato sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, che nella specie aveva ripartito, mediante la previsione di un costo rapportato ad un consumo minimo, non già i costi variabili connessi al consumo, ma quelli fissi collegati alla riparazione delle condotte ed alle perdite della rete. Sostiene poi che l'interesse del privato al corretto esercizio del potere discrezionale integra un interesse legittimo, la cui tutela è sottratta al giudice ordinario.
2.1. Il giudice di pace ha correttamente premesso che si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato, regolato dagli artt. 1559 e seguenti del codice civile. Il carattere privatistico del rapporto connota infatti la posizione giuridica soggettiva del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo (cfr., in riferimento alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile assunto dai comuni, Cass., sez. un., 27.5.1999, n. 300). Ha poi ritenuto che "l'imposizione del pagamento di un prezzo forfetario e fisso per la fornitura di acqua risulta illegittimo poiché prescinde completamente dal dato obiettivo del consumo, presupposto del pagamento", conseguentemente disapplicando le norme regolamentari che vengono in considerazione (il cui tenore letterale è stato sopra riprodotto) sulla scorta del rilievo che esse sono in "contrasto con la natura sinallagmatica del rapporto di somministrazione".
La norma o le norme di legge ordinaria che il giudice di pace ha assunto come parametro di comparazione nel giudizio che lo ha indotto alla conclusione della illegittimità, e quindi alla disapplicazione, delle norme regolamentari sono quelle civilistiche di cui agli artt. 1559 e ss. dettate in tema di somministrazione. Ma va allora rilevato che nessuna delle disposizioni del codice civile vieta che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito, a vantaggio del somministrante, in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, nel senso che il somministrato sia comunque tenuto a versare un prezzo minimo quand'anche non si avvalga della facoltà di ottenere una prestazione maggiore, secondo il suo fabbisogno.
2.2. Difettano conseguentemente i presupposti della disapplicazione delle richiamate norme regolamentari, dovendo il giudizio di conformità alla legge di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, allegato E, effettuarsi necessariamente secundum legem,
anche quando si verta in ipotesi di controversia di valore non superiore ai due milioni di lire (o alla somma equivalente in Euro) La indisponibilità del diritto del Comune alla (irrinunciabile, una volta emanato il regolamento che la preveda) corresponsione del corrispettivo, invero, direttamente discende dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall'amministrazione, essendo a tale riguardo ininfluente che il rapporto sia disciplinato dalle regole del diritto privato. E l'indisponibilità del diritto preclude il giudizio equitativo prescritto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., poiché la disposizione non può non essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 114 c.p.c, secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta. La circostanza che la prima norma concerne tutte le cause di competenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giudizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclusione restrittiva, giacché se la ratio della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non indisponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze economiche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano. È, dunque, indipendente dal valore della causa ed assume identica valenza in entrambe le ipotesi.
Sintomatica della doverosità di tale lettura ermeneutica è la previsione di cui all'art. 98 del decreto legislativo 30.12.99, n. 507 che, integrando l'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981,
ha espressamente disposto - nella ovvia consapevolezza del difforme orientamento giurisprudenziale (Cass. 5 dicembre 1998, n. 11107;
Cass. 29 dicembre 1999, n. 777; Cass. 12 aprile 2000, n. 4630) e non anche per accreditarlo - che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
3. La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda del PA e con la declaratoria - richiesta dal Comune - dell'obbligo del medesimo al pagamento dell'intero importo di L. 218.718, detratto l'acconto già versato di L. 56.200, e dunque di Euro 83,93. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero procedimento.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di RO PA e dichiara il medesimo tenuto a pagare al Comune di Alghero la somma residua di Euro 83,93;
compensa tra le parti le spese dell'intero procedimento. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002