Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8375
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

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Nel giudizio innanzi al giudice di pace, concernente controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di pace, che aveva disapplicato, ritenendolo illegittimo, il regolamento comunale in materia di somministrazione di acqua potabile, nella parte in cui questo prevedeva che ogni utenza dovesse garantire un consumo minimo, con conseguente versamento del relativo importo, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento di detta quantità minima di consumo; al riguardo la S.C., nell'escludere che la normativa, sopraordinata rispetto a quella regolamentare, di cui agli artt. 1599 e segg. cod. civ. in tema di somministrazione, vieti che il prezzo da corrispondere dal somministrato possa essere stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, ha ritenuto la irrinunciabilità, per ragioni di pubblico interesse, del diritto del comune alla corresponsione del corrispettivo della somministrazione, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).

Nel giudizio dinanzi al giudice ordinario il controllo di legittimità delle norme regolamentari, ai fini della disapplicazione delle stesse, ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, deve necessariamente essere operato "secundum legem", anche quando si verta in ipotesi di controversia di valore non superiore a due milioni di lire (o alla somma equivalente in euro) pendente innanzi al giudice di pace. (Fattispecie in tema di disapplicazione, da parte del giudice di pace di regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile nella parte in cui esso prevedeva che ogni utenza dovesse garantire un consumo minimo, con conseguente necessità di versare il relativo importo al Comune anche nella ipotesi di mancato raggiungimento di detta quantità di consumo: nella specie, la S.C. ha escluso il contrasto di detto regolamento, per la parte che qui rileva, con gli artt. 1599 e segg. cod. civ. in tema di somministrazione, che non vietano che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare).

Commentario1

  • 1Giudizio secondo equità: non conta solo il valore
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 29 agosto 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8375
Data del deposito : 12 giugno 2002

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