Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della notificazione mediante consegna al difensore, di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., è sufficiente la redazione di un verbale di vane ricerche da parte della polizia giudiziaria che attesti l'impossibilità di procedere alla notifica degli atti all'imputato presso il domicilio dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 45444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45444 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
45 4 4 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - N.9431 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30092/2015 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTUORI GIOVANNI N. IL 19/02/1970 avverso la sentenza n. 657/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 07/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Re s u lt che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv سانت hong Evee fir l'eeccoyl ment del go Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni condannava l'imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza illecita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'elemento psicologico ed alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato come incauto acquisto;
2.2. vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità dell'imputato che non sarebbe fondato su dati probatori certi;
2.3. vizio di legge in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato che sarebbe avvenuta previa notifica della citazione in appello al solo difensore in applicazione di quanto previsto dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., malgrado non fossero state effettuate le necessarie ricerche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Con riguardo al primo motivo con il quale si deduceva l'illegittimità della qualifica giuridica del fatto il collegio ribadisce che il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. - acquisto di cose di sospetta provenienza - consiste nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell'agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Cass. sez. 2 n. 45256 del 22\11\2007 Rv. 238515). Nel caso di specie dal tessuto motivazionale di entrambe le sentenze di merito acce non emerge nessun elemento dal quale possa dedursi che il ciclomotore oggetto del reato fosse stato incautamente acquistato, né elementi a supporto della tesi sostenuta sono stati allegati dal ricorrente negli atti di impugnazione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso che critica genericamente la motivazione posta a sostegno dell'accertamento di responsabilità senza individuare fratture logiche manifeste e decisive. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso 2 difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta dalla corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto le notifiche venivano effettuate legittimamente in quanto emergeva che il domicilio eletto con atto del 4 settembre 2007 era inidoneo, con conseguente legittima attivazione del sistema di comunicazione suppletivo previsto dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., che prevede che le notifiche siano effettuate presso difensore in ogni caso in cui la comunicazione al domicilio "eletto" risulti impossibile. Il collegio sul punto ribadisce che i fini della notificazione mediante consegna al difensore, di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., è sufficiente la redazione di un verbale di vane ricerche da parte della polizia giudiziaria che attesti l'impossibilità di procedere alla notifica degli atti all'imputato presso il domicilio dichiarato (Cass. sez. 3 n. 15454 del 12/01/2016, Rv. 267087; Cass. sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013Rv. 254422) 3 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2016 IN Presidente L'estensore Sandra Recchione Giovanni Diotallevi KClar DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2016 IL π Cancelliere CANCELLIERE Daniele Colapinto CORTE SUB Colapindo