CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17227 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN ON nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2025 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di ON NN di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 17 dicembre 2007 del Tribunale di Bari, per reati di cui all’art. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; 2. sentenza del 1° febbraio 2023 della Corte d’appello di Bari, per reati di cui all’art. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. In particolare, nell’accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha individuato come reato più grave quello più grave della sentenza n. 2 e ad esso ha aggiunto, per i reati della sentenza n. 1, 1 anno e 7 mesi di reclusione per il reato di cui al capo G12), 2 mesi di reclusione per il capo G), 2 mesi di reclusione per il capo G8), 2 mesi di reclusione per il Penale Sent. Sez. 1 Num. 17227 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/04/2026 capo H1), 2 mesi di reclusione per il reato oggetto della continuazione esterna con la sentenza del Tribunale di Bari del 9 novembre 2006, ridotti tutti per il rito abbreviato con cui si era svolto il processo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge con riferimento all'aumento per la continuazione per il reato del capo G12) che è stato determinato in 1 anno e 7 mesi di reclusione (a fronte dei 3 anni della condanna in cognizione), in quanto la pena non rispetto il rapporto di proporzionalità con quella inflitta per il reato satellite (di cui al capo C) oggetto della continuazione interna alla sentenza 1° febbraio 2023, , in quanto per tale reato (contestato come art. 73, comma 1, e art. 80, d.p.r. n. 309 del 1990 per la detenzione di cocaina per circa tre chilogrammi) era stata inflitta la pena di 6 mesi di reclusione;
per il capo G12), che è un reato dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, invece, viene inflitta la pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione, ovvero una pena molto superiore per un reato edittalmente meno grave. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti della motivazione. 1. La pena inflitta con la sentenza n. 2 (sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, riformata dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 1° febbraio 2023), in cui il giudice dell’esecuzione ha rinvenuto il reato più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., era costituita da una pena base di 10 anni di reclusione per il reato dell’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, cui era stato aggiunto come aumento per la continuazione interna per il capo C (reato originariamente degli art. 73, comma 1, e 80 d.p.r. n. 309 del 1990, poi esclusa in appello l’aggravante dell’art. 80, relativo ad un fatto di detenzione di 3 kg di cocaina), la pena di 6 mesi di reclusione. Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello aveva stigmatizzato la decisione del Tribunale, pur non potendola modificare per i limiti del devolutum, scrivendo, a tal proposito, che si trattava di un “modestissimo aumento applicato dal giudice di primo grado, ad onta della gravità del fatto, concernente ben 3 kg di cocaina)”. Nella pena inflitta con la sentenza n. 1 (sentenza emessa dal g.i.p. di Bari il 17 dicembre 2007, si tratta di una pronuncia di applicazione pena in cui il giudice, su richiesta delle parti, ha riqualificato il fatto di cui all’art. 74 d.p.r n. 309 del 1990 nell’ipotesi lieve del sesto comma della stessa norma, e ritenuto i fatti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ai sensi del comma 5 della stessa previsione), il reato più grave era stato individuato nel capo G12 (che era un fatto di cui all’art. 73, comma 5, costituito dalla detenzione di 114 grammi di cocaina, 1,59 grammi di eroina e 491 grammi di hascisc), per cui il giudice della cognizione ha applicato la pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa. Ne consegue che il reato continuato, che è conseguenza del riconoscimento della continuazione in executivis, comprende, quale reato più grave, quello di cui all’art. 74 della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019 (10 anni di reclusione), e si compone poi di un aumento di 6 mesi di reclusione per il reato dell’art. 73, comma 1, oggetto sempre della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, di un aumento di 1 anno e 7 mesi per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del capo G12) della sentenza di applicazione pena del 17 dicembre 2007, e poi degli ulteriori aumenti contenuti in tale sentenza, e non oggetto dell’impugnazione. Il ricorso deduce che l’aumento per il reato del capo G12) non sarebbe proporzionato con quello del capo C) della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, ovvero con ciò che la Corte di appello, in sede di cognizione, aveva definito il “modestissimo aumento applicato dal giudice di primo grado, ad onta della gravità del fatto, concernente ben 3 kg di cocaina”. L’argomento in sé non è fondato, perché la proporzionalità della pena è un principio che regola il rapporto tra le pena ed il reato, non il rapporto degli addendi della pena tra di loro. La proporzionalità è un attributo del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, non del singolo addendo che compone la pena Come è stato detto, infatti, nella giurisprudenza costituzionale, “l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale” (Corte cost., sent. n. 50 del 1980). È vero che “la relazione di proporzione risulta ovviamente tributaria della gravità di ciascun reato coinvolto nel medesimo disegno criminoso” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, in motivazione), ma solo nel senso che “il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio” (ibidem). Non esiste, pertanto, un divieto normativo, neanche di elaborazione giurisprudenziale, a che nella struttura di un reato continuato per un reato edittalmente meno grave possa essere inflitta una pena più grave, ma, per garantire la proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio, il giudice deve spiegare il valore ponderale che attribuisce a ciascun reato satellite in relazione alla gravità che ritiene caratterizzare ciascuno di essi. Ne consegue che l’esigenza di proporzionalità del trattamento sanzionatorio impone al giudice che riconosce l’esistenza del reato continuato di motivare in modo specifico, ferma la pena base in cui è vincolato dalle decisioni prese in cognizione, sui singoli aumenti per i reati 3 satellite, secondo le regole, differenziate a seconda del quantum dell’aumento indicate nel paragrafo 9 della Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, citata. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite della continuazione, ed, in particolare, per quella del reato di cui al capo G12) censurata in ricorso, che non viene supportata neanche da espressioni di stile. Sotto questo profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e, relativamente all'entità della pena, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'entità della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di ON NN di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 17 dicembre 2007 del Tribunale di Bari, per reati di cui all’art. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; 2. sentenza del 1° febbraio 2023 della Corte d’appello di Bari, per reati di cui all’art. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. In particolare, nell’accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha individuato come reato più grave quello più grave della sentenza n. 2 e ad esso ha aggiunto, per i reati della sentenza n. 1, 1 anno e 7 mesi di reclusione per il reato di cui al capo G12), 2 mesi di reclusione per il capo G), 2 mesi di reclusione per il capo G8), 2 mesi di reclusione per il Penale Sent. Sez. 1 Num. 17227 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/04/2026 capo H1), 2 mesi di reclusione per il reato oggetto della continuazione esterna con la sentenza del Tribunale di Bari del 9 novembre 2006, ridotti tutti per il rito abbreviato con cui si era svolto il processo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge con riferimento all'aumento per la continuazione per il reato del capo G12) che è stato determinato in 1 anno e 7 mesi di reclusione (a fronte dei 3 anni della condanna in cognizione), in quanto la pena non rispetto il rapporto di proporzionalità con quella inflitta per il reato satellite (di cui al capo C) oggetto della continuazione interna alla sentenza 1° febbraio 2023, , in quanto per tale reato (contestato come art. 73, comma 1, e art. 80, d.p.r. n. 309 del 1990 per la detenzione di cocaina per circa tre chilogrammi) era stata inflitta la pena di 6 mesi di reclusione;
per il capo G12), che è un reato dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, invece, viene inflitta la pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione, ovvero una pena molto superiore per un reato edittalmente meno grave. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti della motivazione. 1. La pena inflitta con la sentenza n. 2 (sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, riformata dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 1° febbraio 2023), in cui il giudice dell’esecuzione ha rinvenuto il reato più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., era costituita da una pena base di 10 anni di reclusione per il reato dell’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, cui era stato aggiunto come aumento per la continuazione interna per il capo C (reato originariamente degli art. 73, comma 1, e 80 d.p.r. n. 309 del 1990, poi esclusa in appello l’aggravante dell’art. 80, relativo ad un fatto di detenzione di 3 kg di cocaina), la pena di 6 mesi di reclusione. Nella sentenza di secondo grado la Corte di appello aveva stigmatizzato la decisione del Tribunale, pur non potendola modificare per i limiti del devolutum, scrivendo, a tal proposito, che si trattava di un “modestissimo aumento applicato dal giudice di primo grado, ad onta della gravità del fatto, concernente ben 3 kg di cocaina)”. Nella pena inflitta con la sentenza n. 1 (sentenza emessa dal g.i.p. di Bari il 17 dicembre 2007, si tratta di una pronuncia di applicazione pena in cui il giudice, su richiesta delle parti, ha riqualificato il fatto di cui all’art. 74 d.p.r n. 309 del 1990 nell’ipotesi lieve del sesto comma della stessa norma, e ritenuto i fatti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ai sensi del comma 5 della stessa previsione), il reato più grave era stato individuato nel capo G12 (che era un fatto di cui all’art. 73, comma 5, costituito dalla detenzione di 114 grammi di cocaina, 1,59 grammi di eroina e 491 grammi di hascisc), per cui il giudice della cognizione ha applicato la pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa. Ne consegue che il reato continuato, che è conseguenza del riconoscimento della continuazione in executivis, comprende, quale reato più grave, quello di cui all’art. 74 della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019 (10 anni di reclusione), e si compone poi di un aumento di 6 mesi di reclusione per il reato dell’art. 73, comma 1, oggetto sempre della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, di un aumento di 1 anno e 7 mesi per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del capo G12) della sentenza di applicazione pena del 17 dicembre 2007, e poi degli ulteriori aumenti contenuti in tale sentenza, e non oggetto dell’impugnazione. Il ricorso deduce che l’aumento per il reato del capo G12) non sarebbe proporzionato con quello del capo C) della sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2019, ovvero con ciò che la Corte di appello, in sede di cognizione, aveva definito il “modestissimo aumento applicato dal giudice di primo grado, ad onta della gravità del fatto, concernente ben 3 kg di cocaina”. L’argomento in sé non è fondato, perché la proporzionalità della pena è un principio che regola il rapporto tra le pena ed il reato, non il rapporto degli addendi della pena tra di loro. La proporzionalità è un attributo del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, non del singolo addendo che compone la pena Come è stato detto, infatti, nella giurisprudenza costituzionale, “l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale” (Corte cost., sent. n. 50 del 1980). È vero che “la relazione di proporzione risulta ovviamente tributaria della gravità di ciascun reato coinvolto nel medesimo disegno criminoso” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, in motivazione), ma solo nel senso che “il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio” (ibidem). Non esiste, pertanto, un divieto normativo, neanche di elaborazione giurisprudenziale, a che nella struttura di un reato continuato per un reato edittalmente meno grave possa essere inflitta una pena più grave, ma, per garantire la proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio, il giudice deve spiegare il valore ponderale che attribuisce a ciascun reato satellite in relazione alla gravità che ritiene caratterizzare ciascuno di essi. Ne consegue che l’esigenza di proporzionalità del trattamento sanzionatorio impone al giudice che riconosce l’esistenza del reato continuato di motivare in modo specifico, ferma la pena base in cui è vincolato dalle decisioni prese in cognizione, sui singoli aumenti per i reati 3 satellite, secondo le regole, differenziate a seconda del quantum dell’aumento indicate nel paragrafo 9 della Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, citata. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite della continuazione, ed, in particolare, per quella del reato di cui al capo G12) censurata in ricorso, che non viene supportata neanche da espressioni di stile. Sotto questo profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e, relativamente all'entità della pena, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'entità della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4