Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza con la quale il giudice, a seguito della rinunzia dell'imputato all'opposizione al decreto penale di condanna, dichiari non doversi procedere per "ne bis in idem", fondato sulla reviviscenza della condanna per decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che la dichiarazione della nullità della sentenza non avrebbe prodotto alcun effetto pratico, avendo in ogni caso il decreto penale riacquistato efficacia di condanna a causa dell'intervenuta rinuncia all'opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2009, n. 25929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25929 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/04/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1078
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 35428/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA Presso la Corte d'Appello di Trieste;
nei confronti di:
ES NR n. il 2.03.1970;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 13.06.2007;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza senza rinvio, dichiararsi inammissibile l'opposizione al decreto penale ed ordinarsi l'esecuzione dello stesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 13 giugno 2007 con la quale è stato dichiarato n.d.p. per il ne bis in idem nei confronti di ES NR in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2.
In data 7 marzo 2005 veniva emesso decreto penale di condanna n. 163/05 a carico dell'imputato per il reato su indicato, negli atti preliminari dell'udienza, fissata all'esito dell'opposizione avverso tale decreto presentata dallo ES, il difensore di quest'ultimo, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare all'opposizione. Il giudice monocratico, ritenendo che la predetta rinuncia aveva comportato una reviviscenza della condanna inflitta con il decreto penale, e poiché non poteva essere emanata una sentenza avente ad oggetto altra condanna per lo stesso fatto, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 649 c.p.p., emanava il dispositivo indicato in premessa.
Sostanzialmente il ricorrente con i motivi posti a base del ricorso denuncia violazione di legge e, con richiamo a giurisprudenza di questa Corte, osserva che una volta manifestata da parte dell'imputato la rinuncia all'opposizione al decreto penale, da qualificarsi come vera e propria rinuncia all'impugnazione ex art.589 c.p.p., il giudice avrebbe dovuto dichiararla inammissibile ed ordinare l'esecuzione del decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è inammissibile, per mancanza di interesse. Invero il rappresentante della Pubblica Accusa senz'altro può ricorre per Cassazione per violazione di legge, ma alla base della richiesta di annullamento dell'atto impugnato vi deve essere pur sempre un interesse che legittimi l'esercizio del diritto di impugnazione, così come richiede l'art. 568 c.p.p., n.
4. La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. La Corte ha anche affermato (Cass. SU 27 settembre 1995, Serafino, RV 202269) che collegare l'interesse ad impugnare alla lesione della sfera giuridica e, correlativamente, al vantaggio concreto che deve derivare dalla rimozione o dalla modificazione del provvedimento gravato, significa necessariamente attribuire all'impugnazione la configurazione di rimedio a disposizione delle parti per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di meri interessi di fatto;
vedi anche Cass. SU 13.12.1995, p.m. in c. Timpani, RV 203093, per la quale l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il p.m. denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del gravame del p.m. che, mostrando di condividere la decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell'art. 469 c.p.p., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie con la formula predetta).
Orbene, per il caso di specie, sul piano pratico, una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata non sortirebbe alcun effetto atteso che, come rileva in motivazione il giudice, il decreto penale per effetto della rinuncia all'opposizione ha riacquistato efficacia di condanna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009