CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2023, n. 11098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11098 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/elitile le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 11098 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 25/10/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesca Ceroni, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a SQ MA con ordinanza in data 11/07/17 dello stesso Tribunale, ratificando il provvedimento di sospensione cautelativa di detta misura emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione SQ MA, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 51-ter e 71, comma 2, I. 26 luglio 1975, n.354, in relazione agli artt. 678, comma 1, 666 e 178, lett. c), cod. proc. pen. Rileva il difensore che : - il ricorrente ebbe a nominare, giusta allegata attestazione della Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in occasione della sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come difensori di fiducia nel presente procedimento di sorveglianza gli avv. Lumeno Dell'Orfano e Sergio Mottola;
- l'avviso dell'udienza di ratifica del provvedimento provvisorio dinanzi al Tribunale di sorveglianza fu comunicato esclusivamente all'avv. Dell'Orfano, omettendosi la comunicazione all'altro avvocato di fiducia;
- tale omissione fu rilevata dall'avv. Dell'Orfano, ma il Tribunale di sorveglianza ritenne opportuno procedere oltre. Insiste, in ragione della mancata instaurazione di un legittimo rapporto processuale in uno ad un'evidente lesione dei diritti di difesa, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Napoli insieme al provvedimento impugnato, emerge che veniva omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza all'avv. Sergio Mottola e che l'altro difensore nominato da MA ha rilevato detta omissione in udienza. Orbene, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 : in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Inoltre, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815: fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza). 2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022. 4
lette/elitile le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 11098 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 25/10/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesca Ceroni, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a SQ MA con ordinanza in data 11/07/17 dello stesso Tribunale, ratificando il provvedimento di sospensione cautelativa di detta misura emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione SQ MA, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 51-ter e 71, comma 2, I. 26 luglio 1975, n.354, in relazione agli artt. 678, comma 1, 666 e 178, lett. c), cod. proc. pen. Rileva il difensore che : - il ricorrente ebbe a nominare, giusta allegata attestazione della Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in occasione della sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come difensori di fiducia nel presente procedimento di sorveglianza gli avv. Lumeno Dell'Orfano e Sergio Mottola;
- l'avviso dell'udienza di ratifica del provvedimento provvisorio dinanzi al Tribunale di sorveglianza fu comunicato esclusivamente all'avv. Dell'Orfano, omettendosi la comunicazione all'altro avvocato di fiducia;
- tale omissione fu rilevata dall'avv. Dell'Orfano, ma il Tribunale di sorveglianza ritenne opportuno procedere oltre. Insiste, in ragione della mancata instaurazione di un legittimo rapporto processuale in uno ad un'evidente lesione dei diritti di difesa, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Napoli insieme al provvedimento impugnato, emerge che veniva omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza all'avv. Sergio Mottola e che l'altro difensore nominato da MA ha rilevato detta omissione in udienza. Orbene, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 : in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Inoltre, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815: fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza). 2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022. 4