Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11486
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Pertanto, ove la domanda del pubblico dipendente (nella specie impiegato di ente locale) concerna l'obbligo dell'ente di assumere a proprio carico - secondo quanto prevede l'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 - il patrocinio legale nei procedimenti di responsabilità civile o penale promossi, nei confronti del dipendente medesimo, per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve aversi riguardo alla data dell'apertura di tali procedimenti, essendo irrilevante il diverso momento in cui è avvenuto il pagamento del compenso al proprio legale da parte del dipendente, e ciò ancorché la norma del citato art. 67 sia invocata dall'attore, non per far valere l'assunzione diretta del patrocinio da parte dell'ente locale, ma per ottenere il rimborso delle spese da lui anticipate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11486
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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