Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Pertanto, ove la domanda del pubblico dipendente (nella specie impiegato di ente locale) concerna l'obbligo dell'ente di assumere a proprio carico - secondo quanto prevede l'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 - il patrocinio legale nei procedimenti di responsabilità civile o penale promossi, nei confronti del dipendente medesimo, per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve aversi riguardo alla data dell'apertura di tali procedimenti, essendo irrilevante il diverso momento in cui è avvenuto il pagamento del compenso al proprio legale da parte del dipendente, e ciò ancorché la norma del citato art. 67 sia invocata dall'attore, non per far valere l'assunzione diretta del patrocinio da parte dell'ente locale, ma per ottenere il rimborso delle spese da lui anticipate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11486 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI L'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO TORELLI, PAOLA GIULIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SC GU, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, giusta delega margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/00 del Giudice di pace di L'AQUILA, depositata il 25/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'avvocato Luciano TORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1999 GU IM, agente della polizia municipale del Comune di L'Aquila, conveniva detto Comune davanti al locale Giudice di pace chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.
1.988.772 a titolo di rimborso delle spese legali da lui anticipate. in applicazione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268. L'attore esponeva che, il 27 maggio 1993, dopo un diverbio con un automobilista (RE PE), aveva presentato un rapporto di servizio alla Procura della Repubblica di L'Aquila, che aveva instaurato procedimento penale contro il PE, conclusosi con la condanna dello stesso. Il PE, però, aveva presentato querela contro lo IM, che era stato rinviato a giudizio;
all'udienza del 13 ottobre 1997, il PE aveva rimesso la querela e lo IM aveva accettato la remissione. Tanto premesso l'attore chiedeva il rimborso della parcella pagata al suo difensore.
Il Comune convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti dal citato art. 67. Il Giudice di pace adito, con la sentenza depositata il 25 ottobre 2000, accoglieva la domanda, osservando che non sussisteva conflitto di interessi tra il dipendente ed il Comune e che irrilevante era il fatto che il procedimento delle cui spese lo IM aveva chiesto il rimborso non si fosse concluso con sentenza. Riteneva, infine, che le spese da rimborsare fossero anche quelle previste dall'art. 340, comma 4, c.p.p. nell'ipotesi di remissione della querela.
Avverso la sentenza del Giudice di pace il Comune di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, a cui GU IM ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il Comune deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché "si è in presenza di una controversia in materia di pubblico impiego, considerato che il diritto del dipendente del Comune di L'Aquila a vedersi rimborsare" le spese pagate al suo avvocato, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987, è strettamente connesso con il rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione. Il ricorrente osserva, altresì, che il fatto da cui deriva il diritto vantato dal dipendente è anteriore al 1^ luglio 1998, onde lo IM avrebbe dovuto adire la giurisdizione amministrativa, e precisamente il T.A.R. Abruzzo, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
Il ricorso per cassazione è ammissibile perché la pronunzia del Giudice di pace con esso impugnata è stata pronunziata secondo equità, essendo il valore della causa non superiore a L. 2 milioni (art. 113, secondo comma, c.p.c.). Tale valore si desume dalla domanda dello IM (art. 10 c.p.c.), che aveva per oggetto la condanna del Comune convenuto al pagamento della somma di L. 1.988.772 (senza l'aggiunta di interessi). Detta sentenza è inappellabile (art. 339, terzo comma, c.p.c.) e, essendo pronunziata in unico grado, è soggetta a ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.). Il ricorso è anche fondato.
Come queste Sezioni unite hanno già affermato con riferimento alla disposizione normativa dell'art. 41 del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (relativo al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), che è analoga a quella contenuta nell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 (relativo al personale degli enti locali), in relazione a questioni anteriori all'1 luglio 1998 (non soggette perciò alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 80 del 1998), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente di un ente locale al fine di ottenere, ai sensi del citato art. 67, il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio, giacché detto art. 67 (non diversamente dall'art. 41 del D.P.R. n. 270 del 1987) attribuisce al dipendente una situazione soggettiva che trova il proprio essenziale presupposto nel rapporto di impiego con l'ente pubblico locale (Sez. un. 10 aprile 2000 n. 111; 12 dicembre 2001 n. 15716). Lo stesso orientamento interpretativo è stato implicitamente seguito da queste Sezioni unite con la pronunzia 1^ dicembre 2000 n. 1244, che si riferisce proprio all'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987. Tale pronunzia ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione promossa da un vice sindaco ed assessore comunale per ottenere dal comune il rimborso delle spese sostenute in un procedimento penale per fatti commessi in detta qualità ed ha ritenuto insussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la ragione della carenza del presupposto obiettivo di quest'ultima giurisdizione, costituito dalla esistenza di un rapporto di pubblico impiego, rapporto invece esistente nel caso qui giudicato.
Infondata è la tesi, sostenuta dal controricorrente, secondo cui il diritto al rimborso da lui esercitato "è sorto nel momento di effettivo pagamento, e cioè il 26.10.1999", della parcella al suo avvocato. L'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ha attribuito al giudice ordinario le controversie in materia di impiego pubblico privatizzato solo se "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre ha mantenuto la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a questioni anteriori a tale data. Nell'interpretazione di tale discrimine temporale tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria, queste Sezioni unite hanno affermato che occorre fare riferimento all'elemento costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata (v., ex plurimis, le sentenze 24 febbraio 2000 n. 41; 9 agosto 2000 n. 553; 7 novembre 2000 n. 1154). Il fatto materiale posto a base della pretesa attorea fondata sull'art. 67 del D.P.R. n. 268/87 (secondo cui "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento") è costituito dall'apertura di un procedimento penale contro il dipendente per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio, poiché tale fatto ha determinato l'obbligo del Comune di sostenere "ogni onere di difesa" conseguente a detto procedimento. Il procedimento penale contro lo IM si è instaurato e concluso con la remissione della querela e l'accettazione della stessa da parte dello IM, avvenute nel 1997.
Il fatto posto a fondamento della pretesa dell'attore si è, pertanto, verificato entro il 30 giugno 1998. È irrilevante la data in cui è avvenuto il pagamento, da parte del dipendente, del compenso al suo legale. Lo IM ha ritenuto di invocare la disposizione prevista dal trascritto art. 67 non all'atto dell'apertura del procedimento, ma soltanto dopo la sua chiusura;
ciò pone il problema, che concerne il merito della controversia, della applicabilità del citato art. 67 a fondamento dell'azione intesa ad ottenere il rimborso delle spese legali erogate dal dipendente;
ma non muta il fatto costitutivo, come sopra individuato, del diritto esercitato dall'attore e fondato sulla trascritta disposizione dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/87. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, onde il Giudice di pace che ha emanato la sentenza impugnata era privo di giurisdizione;
il che comporta la cassazione senza rinvio della detta sentenza.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso a Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002