Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento che, dichiarando l'esistenza di una nullità invero sanata per acquiescenza della parte, determini la regressione del procedimento. (Nella specie il giudice del dibattimento aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e degli atti conseguenti, facendola derivare dalla mancata traduzione di tale avviso nella lingua dell'imputato straniero, quando la suddetta nullità, a regime intermedio, era sanata in conseguenza dell' acquiescenza prestata dall'imputato, che non l'aveva dedotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 26783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26783 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2048
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 009919/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VIGEVANO;
nei confronti di:
1) BE UR N. IL 01/01/1977;
avverso ORDINANZA del 03/12/2008 TRIBUNALE di VIGEVANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto l'annullamento del procedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 3.12.2008, emessa nei preliminari del procedimento penale a carico del cittadino marocchino DD ED, il Giudice monocratico del Tribunale di Vigevano dichiarò la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. e conseguentemente della richiesta di rinvio a giudizio e dispose la restituzione degli atti al PM, in quanto il predetto avviso non era stato tradotto in lingua comprensibile all'imputato, il quale, dagli atti, non emergeva inequivocamente conoscesse la lingua italiana.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM presso quel Tribunale, denunciandone l'abnormità: in quanto il giudicante aveva fatto erronea applicazione degli artt. 178 e 143 c.p.p., invertendo la regola di giudizio che impone la traduzione degli atti in lingua nota allo straniero solo quando dagli atti emerga che l'imputato sia alloglotta, laddove sussistevano numerosi elementi indicativi della conoscenza della lingua italiana da parte del DD, presente da anni sul territorio dello Stato, evidenziando, altresì, che tale erronea applicazione avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha concluso chiedendo pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso è fondato, in quanto (anche a voler prescindere dalle considerazioni del ricorrente circa l'estensione dell'obbligo di traduzione, sulla quale ancora non esiste interpretazione univoca), in ogni caso, la nullità derivante dalla violazione dell'art. 143 c.p.p. è a regime intermedio (Cass. sez. un. 24.9.03, Zalagaitis,
che ha superato le precedenti incertezze, risalenti alla sent. Sez. 6^, 14.1.1994 n. 293) e nella specie deve ritenersi sanata a norma dell'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), in conseguenza dell'acquiescenza prestata dall'imputato, che non l'ha dedotta (Sez. 4^, 24.11.05, Ferrante). Ne deriva, da un lato, che la rilevata nullità non poteva incidere sulla instaurazione del rapporto giuridico processuale e, dall'altro, che la regressione processuale è indebita per essere stata disposta in conseguenza della nullità stessa erroneamente ritenuta assoluta e insanabile. Infatti, questa Corte regolatrice, con indirizzo costante (Sez. 1^, 19.2. 2002, PM in c. Masciarelli e 22.12.1997 n. 7408), ha precisato: 1) che la regressione del procedimento può essere determinata solo da nullità di ordine generale, assolute e insanabili;
2) che, di conseguenza, la regressione stessa dalla fase dibattimentale a quella precedente, definitivamente conclusa con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, è indebita, quando non sia giustificata da invalidità incidenti sulla regolarità della costituzione stessa del rapporto processuale.
Altrettanto univoca è la giurisprudenza nel senso che l'atto che determina la indebita regressione, provocando una stasi del procedimento è impugnabile con ricorso per cassazione anche nei casi non previsti e senza l'osservanza dei termini prescritti (Sez. Un.29.5.2002, PM in c. Manca;
31.1.2001, PM in c. Fasano;
sez. 2^, 2.2.2005, PM in c. Di Paola;
sez. 6^, 6.10.2004, PM in c. Spinelli;
sez. 1^, 18.5.2004 n. 27704, essenzialmente sulla base del principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale con l'ord. 236/2005, secondo cui "il sistema è complessivamente improntato, per esigenze di speditezza ed economia, al principio di non regressione del procedimento"). Pertanto, l'ordinanza impugnata, appunto perché assolutamente illegittima, va annullata, con rinvio allo stesso Giudice, tenuto ex art. 627 c.p.p., comma 3, ad uniformarsi a quanto qui deciso.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vigevano.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009