Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2007, n. 35658
CASS
Sentenza 17 aprile 2007

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L'art. 27 del d.P.R. n. 547 del 1955 è norma di carattere generale, il cui ambito di applicazione non è limitato ai cantieri edili, ma si estende a tutte le ipotesi di attività lavorativa svolta ad un'altezza superiore ad un metro e mezzo. Ne consegue che la disciplina dettata in materia di prevenzione degli infortuni dalla suddetta disposizione si applica anche all'ipotesi dell'attività svolta dal lavoratore sul tetto di una autobotte nel corso delle operazioni di caricamento della cisterna.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel d.P.R. n. 547 del 1955 è esclusa, ai sensi dell'art. 2 lett. d) del medesimo decreto, per le attività relative "all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici", nella cui nozione rientra l'attività tipica di trasporto e non anche le attività lavorative a quella connesse, ma dalla stessa distinte. (Fattispecie in cui è stata ritenuta estranea all'esclusione l'attività svolta dal lavoratore sul tetto di una autobotte nel corso delle operazioni di caricamento della cisterna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2007, n. 35658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35658
    Data del deposito : 17 aprile 2007

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