Sentenza 18 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5630 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE IL CANCELLIERE IN NOME DE 5630 /0 2 dal Sig. REPUBBLICA LT1.55 per diritti il 18 APR. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OpposizioNE A DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 21165/99 - Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 16758 Rep. 1272 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: же FINPECO SRL, in persona dell'a.u.Sig.ra Maria Rosaria detta Mariella PANI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio CANCELLE dell'avvocato ELIO LUDINI, difesa dall'avvocato ALDO ALDISIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ALFA COPY SAS, in persona del legale rappresentante Sig. D'IA OL, elettivamente pro - tempore domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 5, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO DE MAGISTRIS AMBROSI, difeso 2002 dall'avvocato MARIO AMOROSO, giusta delega in atti;
272 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1254/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. t u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'8 maggio 1986 la FINPECO s.r.l. proponeva, dinanzi al Tribunale di Milano, opposizione al decreto ingiuntivo 8.4.86, con il quale il Presidente del Tribunale di quella città le aveva intimato di pagare all' ALFA COPY s.a.s. la somma di L.
4.956.000 oltre accessori quale prezzo di una fotocopiatrice marca TOSHIBA che la ricorrente aveva assunto esser stata da lei venduta alla opponente. Chiedeva la FINPECO la revoca del decreto e la s condanna di controparte al risarcimento dei danni u derivatile dalle spese sostenute per la tentata o restituzione della fotocopiatrice. Si costituiva l'AlFA Copy instando per la conferma del decreto opposto. La causa veniva riunita ad altra in sede di appello promossa dalla FINPECO dinanzi al Pretore di Milano avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo della propria obbligazione di pagamento del prezzo della macchina e di condanna della convenuta al ritiro a sue spese della medesima, causa definita da quel giudice con declaratoria di continenza con quella di opposizione а decreto ingiuntivo d ve impugnata dalla Alfa Copy dinanzi allo stesso Tribunale milanese. 3 Con sentenza 4/11/92-19.7.93 il Tribunale adito, per quanto ancora interessa in questa sede, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava la FINPECO a rimborsare alla controparte tutte le spese dei due giudizi riuniti, ivi comprese quelle della fase pretorile. Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione, disponeva la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella appellata pronunzia e condannava l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la FINPECO s.r.l. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'Alfa Copy s.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE denunzia, inCon il primo motivo di ricorso si riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, carente, lacunosa ed erronea motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove orali dedotte dalla S.R.L. FINPECO, nonchè travisamento di fatto. Si duole la ricorrente che il giudice d'appello non abba ammesso i mezzi di prova ritualmente dedotti al fine di dimostrare l'insussistenza di un negozio di compravendita tra le parti ed in particolare il capitolo 11 con il quale si intendeva dimostrare che l'aspetto esteriore della macchina lasciata in visione e la condizione di consistente precedente uso della stessa escludevano che si trattasse di lasciata in prova, trattandosi fotocopiatrice nuova invece dell'apparecchio usato dalla Alfa Copy per le dimostrazioni e prove tecnico-pratiche ai possibili clienti-acquirenti. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, carente e contraddittoria motivazione;
vizi logico-giuridici della decisione inerenti alla pretesa sussistenza di prove in ordine al reale rapporto intercorso tra le parti;
travisamento di fatto e malgoverno delle risultanze processuali. Contesta la ricorrente il valore "indiziario", in ordine all'esistenza del contratto di compravendita, attribuito dalla Corte del merito alla bolla di accompagnamento per la illogicità sia del richiamo sul tema della deposizione della teste IA,per altro verso ritenuta inattendibile, sia della valenza attribuita al concomitante comportamento tenuto da essa Finpeco subito dopo il ricevimento della macchina, non essendovi ragione alcuna perchè dovesse 5 dal responsabile della pretesa esser conosciuto documento (la citata bolla) acquirente un appartenente alla fase esecutiva del contratto di compravendita e non a quella della sua formazione. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1320,1512,1526 e 2729 cc, nonchè "vizi per sussunzione conseguenti ad erronea qualificazione giuridica della fattispecie". Ribadisce la ricorrente che il gludice del gravame di merito avrebbe conferito alla bolla di accompagnamanto valenza probatoria sul negozio "inter non potesse costituirepartes" nonostante essa pre sunzione semplice della esistenza di un contratto di compravendita. Rileva che anche se fosse dimostrata l'esistenza di un negozio di tal genere non sussisteva alcuna ragione di fatto o di diritto per ritenere tardive le contestazioni in proposito mosse da essa Finpeco, 22 giorni dopo la ricezione dell'apparecchiatura. Le doglianze contenute nei tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non possono essere accolte. Ha innanzi tutto affermato la Corte milanese come, pur dovendosi condividere l'assunto dell'attuale 1 0 ricorrente secondo cui la bolla di accompagnamento sottoscritta dal destinatario o da un suo dipendente può costituire idonea prova documentale solo della consegna al destinatario della merce indicata nella del contrattostessa e non della stipulazione indicato nella causale di trasporto, ciò non vuol dire che tale indicazione non possa esser considerata come elemento indiziario della esistenza del negozio di compravendita idoneo, insieme ad altri elementi probatori, a dimostrare la stipulazione dello stesso. t Nella specie, l'annotazione "vendita" apposta a fianco u della indicazione "causale del trasporto" nella bolla A in discorso sottoscritta dalla dipendente della FINPECO srl SA IA, escussa quale teste in primo grado, valutata unitamente al comportamento tenuto dalla attuale ricorrente subito dopo il ricevimento della fotocopiatrice con tale bolla, costituiva per 1'appunto, ad avviso di quel giudice, elemento indiziario idoneo al fine della dimostrazione dell'esistenza del contratto di compravendita tra le parti. vero, infatti, che la teste Anche se era IA, all'epoca dei fatti di causa semplice impiegata d'ordine FINPECO, non aveva alcundella rappresentanza della suddetta potere di 7 società, sembrava poco credibile che nel sottoscrivere compito che di accompagnamento la bolla rientrava pienamente nelle sue evidentemente mansioni, non avesse fatto "troppo caso" , come da lei affermato in sede di escussione, al contenuto di quel documento e non avesse letto come causale del trasporto l'indicazione "vendita", tanto più che era preventivamente avvertita dall'avv.to Piero stata Napoleone (padre dell'ex amministratore unico della società medesima) dell'arrivo della fotocopiatrice in visione. Essendo altamente probabile che la nominata IA avesse, invece, letto tale indicazione, era del tutto ovvio, secondo il giudicante, che se la stessa non fosse stata corrispondente alla realtà, la predetta, ben consapevole di ciò, avrebbe personalmente contestato tale non corrispondenza al vettore della macchina e, in ogniall'atto della consegna caso, quanto meno, avrebbe informato della circostanza i responsabili della sua ditta, i quali a loro volta avrebbero immediatamente fatto le loro contestazioni all'Alfa Copy sas. Poichè tutto ciò non risultava fosse avvenuto doveva dedursi, a giudizio della Corte territoriale, che effettivamente la fotocopiatrice era stata oggetto di 0 08 vendita, come risultante dalla bolla di consegna e non era stata pertanto consegnata solo in visione o in prova come sostenuto dall'attuale ricorrente. In ogni caso, ha aggiunto il giudice d'appello, anche a voler escludere una lettura da parte della IA della causale del trasporto, non vi era dubbio che la bolla era stata acquisita agli atti della società dai responsabili della FINPECO che certamente erano stati posti in grado di effettuare i debiti controlli sulle indicazioni esistenti su tale documento (che quella e che causale identificavano a titolo di "vendita") per ben 22 giorni avevano trattenuto la macchina senza inviare alla ditta fornitrice prima del 13.12.1985 (a ciò provvedendo soltanto dopo il fattura), alcuna diffidaricevimento della sollecitazione a ritirare la fotocopiatrice, diffida che sarebbe stata invece tempestiva nella ipotesi di consegna della stessa soltanto in visione o in prova. E tali argomentazioni di carattere logico, fondate su fatti obiettivi rendevano superfluo, ad avviso di quel giudice, il ricorso alle prove testimoniali dedotte dalla FINPECO sui capitoli da 7 a 11 delle conclusioni istruttorie dell'atto di appello Ebbene, come ognun vede, gli elementi addotti dalla Corte del merito-con motivazione congrua , esente da vizi logici e da errori giuridici- a sostegno della esistenza nel caso di specie di un contratto di compravendita della fotocopiatrice in luogo della semplice consegna in visione ° in prova della medesima assurgono, nella loro concatenazione logica, a dignità di prova presuntiva della conclusione di tale negozio, per nulla inficiata dalle contrarie considerazioni svolte dalla ricorrente, anche con riguardo alla mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti in sede di gravame di merito, ritenuti irrilevanti dal giudice d'appello. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella Sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Alfa Copy $95, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 42,50 19 NOV 2002 AGENZIA oltre ad euro 500,00 per onorari. 4 febbraio 2002.Roma 21 19618 (euro est.Alfresh Manther art.поверить * Responsabile Servizio Atti Gudiafi JDM PACOIGHINIVincey Bold , pures. 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Papo CozicoTalarico 456T 30.99 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.8 APR. 2002 TOT: 16010 10 IL CANCELLIERE Cozico