Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
E DA REGISTRATION FOLLO .374 REPUBBLICA ITALIANA ST.NE GRODIVE DI PACE) 1. 46 E 39 LA CORTE SUPREMAD00 30 8 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE ONERI COND I NAU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 2141/00 Cron. 644 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Carlo ClOFFI -Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.20/09/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO SCHIAVONE, difesa dall'avvocato MARIA ALFONSO COSENTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO VILLAGGIO NUOVA TEMESA, in persona dell'Amm.re Giudiziale pro tempore SALVATORE OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA 2002 MELE, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 1208 -1- avversO la sentenza n. 44/98 del Giudice di pace di NOCERA TIRINESE, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore MACCARONE che ha concluso Generale Dott. Vincenzo del ricorso al 1° motivo e inammissibilità inammissibilità o rigetto del 2° motivo. -2- Svolgimento del processo Con atto del 16.9.97 ON ZI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Nocera Terinese per il pagamento della somma di L. 1.648.000, corrispondente a spese condominiali che l'opponente assumeva da lei non dovute per non essere proprietaria né comodataria né conduttrice né detentrice a nessun titolo si riferivano la spese;
deduceva, inoltre, dell'immobile cui la nullità del decreto per carenza di documentazione e la incompetenza del giudice adito in monitorio. Il condominio resisteva alla opposizione proposta che, con sentenza del 6-9 novembre 1998, era respinta dal giudice di pace in base ai rilievi che, dalla testimonianza resa dal precedente amministratore, risultava che la ON era stata iscritta nel registro dei condomini sulla base del preliminare di vendita da lei stipulato;
che costei aveva avuto la disponibilità degli appartamenti cui afferivano le spese dal 1978 al 1996, che altro decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti non era stato opposto;
che nei registri del condominio gli appartamenti risultavano intestati alla ON ZI cui erano state sempre inviate le richieste di pagamento, ricevute senza eccezioni;
che nessuna comunicazione di trasferimento era pervenuta al condominio;
che il cm ON, al quale aveva accettato ilportamento della regolamento dei condominio espressamente richiamato nel preliminare, aveva ingenerato nell'amministratore l'assoluto convincimento di essere lei la proprietaria degli immobili;
che era stata depositata la documentazione a sostegno della richiesta del decreto ingiuntivo;
che sussisteva la competenza del giudice di pace adito. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione ON ZI con due motivi. Il condominio resiste con controricorso. Motivi della decisione Nel primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata violazione di legge (artt. 1100 € 1123 c.c.); per per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nonché per omesso esame di prove decisive;
contesta la ricorrente l'applicabilità alla soggetta materia della teoria del c.d. condomino apparente accolta dal decidente, ma da ritenersi applicabile alla sola materia contrattuale: In ogni caso l'amministratore, con l'uso della normale diligenza avrebbe potuto accertare i nominativi dei veri proprietari degli immobili condominiali né essa ricorrente aveva mai posto in essere comportamenti atti a giustificare i diverso convincimento dell'amministratore stesso. Non esisteva il preliminare di acquisto, derivato dalle incerte dichiarazioni di un teste, né la ricorrente aveva mai avuto la disponibilità degli immobili ed, anzi, agli atti del condominio esisteva la documentazione che non solo attestava il contrario ma consentiva di accertare chi fosse l'effettivo condomino. Nel secondo motivo deduce carenza di documentazione a corredo del decreto ingiuntivo ed incompetenza del giudice adito. La ricorrente sostiene che per tabulas risultava che la documentazione era stata esibita a corredo di altra procedura monitoria nei confronti di altro soggetto ed era stata richiamata in quella che riguardava la ricorrente, Infine il giudice di pace era all'epoca incompetente, essendo competente il Pretore. Il ricorso non merita accoglimento. La complessa censura contenuta nel primo motivo è chiaramente inammissibile. In essa si lamenta violazione di norme sostanziali, vizio della motivazione nonché carenza di legittimazione passiva delle ricorrente. La sentenza impugnata è stata emessa secondo equità. Deve, infatti, ritenersi pronunciata secondo equità ogni sentenza del giudice di pace che, decidendo una controversia di valore (come nella specie) inferiore o pari a due milioni di lire, pur non richiamandosi espressamente all'equità, non faccia menzione di norme di diritto oppure che, facendone menzione, dichiari che queste norme corrispondono all'equità ovvero nulla esprime in ordine alla equità della decisione. Orbene, è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nel giudizio di equità, il giudice di pace non tenuto alla individuazione delle norme di diritto astrattamente applicabili alla fattispecie né è tenuto - come il conciliatore di un tempo - al rispetto dei cosiddetti principi generali dell'ordinamento, essendo soltanto soggetti alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie nonché, a noma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali (e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio), giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo applicazione della c.d. equità formativa о sostitutiva e di quella integrativa о non correttiva e deve, perciò, fondare il suo giudizio su un procedimento tipo logico- intuitivo e non razionale di applicando la regola equitativa collegata sillogistico, e ritenuta la più adatta a direttamente al caso concreto regolarlo. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità sono ricorribili in cassazione solo per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 C. 1 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. nonché, ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, per vizio di motivazione, di per sé non rilevante sia nella motivazione in diritto che nella motivazione in fatto ma che può integrare vizio di annullamento allorché si traduca in assoluta inesistenza della motivazione (cui va equiparata la motivazione apparente, consistente in affermazioni apodittiche del tutto svincolata dai fatti di causa o quella affetta da contrasto irriducibile tra proposizioni tra loro inconciliabili) tale da rendere del tutto oscura о da precludere la identificazione della ratio decidendi. Nel caso di specie non potevano essere dedotte violazioni di norme di diritto sostanziale e, quanto alla motivazione, non sussistono vizi del tipo di quelli sopra evidenziati e denunziabili in cassazione poiché la sentenza impugnata chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali il giudice di pace ha ritenuto fondate le regioni creditorie avanzate contro la ricorrente sicché la ratio decidendi risulta ampiamente chiarita. Attiene parimenti al merito e, precisamente alla titolarità del rapporto controverso e quindi non è deducibile come vizio della sentenza in esame né, come è noto, è rilevabile di la questione se, indipendentemente dallaufficio 1 prospettazione dell'attore creditore, la ON sia o meno la effettiva titolare dal lato passivo della obbligazione dedotta in giudizio ed avente ad oggetto i ratei di spese condominiali, atteso che, stante la prospettazione attorea contenuta in concreto nella domanda giudiziale, la questione stessa non si pone come attinente legittimazione ad causam che è condizione dell'azione sulla esistenza della quale il giudice deve esercitare di ufficio la sua indagine. L'azione giudiziaria è stata, infatti, esercitata dal condominio nei confronti della ON in quanto obbligata ai pagamenti richiesti siccome ritenuta (e prospettata come) condomina: l'esistenza о la inesistenza di tale posizione attiene al merito ed alla fondatezza della domanda. è per parte inammissibile е per parte Il secondo motivo infondato. L'inammissibilità concerne la censura relativa alla mancata produzione in sede monitoria della documentazione probatoria. Al riguardo la sentenza impugnata, nella penultima pagina, contiene una affermazione esattamente contraria (che la documentazione era stata presentata) di tal che, se l'affermazione medesima deriva da un errore di fatto del giudice, diverso era il mezzo di impugnazione che doveva essere esperito. L'infondatezza riguarda l'eccezione di incompetenza del giudice di pace dovendosi, secondo la ricorrente, ravvisare all'epoca la competenza per materia del Pretore. Non si indica in quali delle materia di competenza del Pretore doveva farsi rientrare la presente controversia ed, in ogni caso, è evidente l'errore che inficia tale assunto se riferito all'art. 8 c. 2 n. 4 c.p.c. che non riguarda le controversie aventi ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Ө condanna la 516,20 ricorrente alla spese liquidate in complessivi euro di cui euro cinquecento per onorario. Così deciso in Roma addi 20 settembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema d J ANA 200CE DI PACE) A REGISTRAZIONEFROLO Cassazione. E 39 L 21-11-1991, N.374 Il Consigliere estensore IL PRESIDENT DEPOSITATA IN CANCELLERMA IL CANCELLIERE, 13 GEN 2003 MA Di ZZ ZA si uszo IL CANCELLIERE MA Di NU Ді виго