Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvenuto e, pertanto, non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. Il disegno di legge contro le truffe agli anzianiAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 novembre 2023
Negli ultimi tempi, tale reato è stato denunciato molteplici volte anche dalle cronache. Ad esempio, di recente, è stato arrestato un uomo che si fingeva un maresciallo dei carabinieri e che truffava gli anziani, telefonando a casa delle vittime, parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i quali servivano soldi in contanti subito per evitare che si desse seguito all'azione penale Il Senato, alla luce di un fenomeno in continua crescita e, come tale, divenuto frequente e pericoloso, ha approvato nella seduta del 17 Maggio 2023, all'unanimità, il Disegno di legge contro le truffe agli anziani e che prevede pene più severe per i responsabili di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 20809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20809 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
20 80 9 / 1 6 sentenza N. 745 R. Gen. N. 1428/2016 C.C. del 20/04/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente PIERCAMILLO DAVIGO GEPPINO RAGO Relatore LUIGI AGOSTINACCHIO LUCIA AIELLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. IS CO PA, nato il [...];
2. OR ON nata il [...];
3. IS PA nato il [...]; contro il decreto del 26/10/2015 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze pronunciato nei confronti di AR IZ nata il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 26/10/2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero e disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di AR TR indagata per il reato di cui all'art. 643 cod. pen. a danno di MA TT. Il giudice riteneva inammissibile l'atto di opposizione sotto un duplice profilo: a) perché gli opponenti (figli di OL LO, convivente della TT) non avevano alcuna legittimazione ad opporsi non essendo parti offese, tale potendo essere ritenuta la sola MA TT;
b) perché, comunque, nel merito, le investigazioni suppletive richieste non avrebbero potuto approdare a risultati ulteriori e diversi rispetto alle indagini già svolte che conclamavano che la TT non si trovava in stato tale da ritenere che poteva essere circonvenuta.
2. Contro il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione LO OL OL, RE ON e LO OL i quali, a mezzo del proprio difensore, hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen. in quanto, a loro, avviso, anch'essi sarebbero parti offese in quanto «il nuovo testamento, atto mortis causa,è di per sé inidoneo a produrre un effetto in vita, ma lo produce per dorza di cose solo dopo la morte nei confronti degli eredi, che in questo caso erano i ricorrenti con volontà testamentarie ripetute».
3. ER TR, a mezzo del proprio difensore, ha depositato, in data 31/03/2016, memoria con la quale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile per un duplice motivo. Innanzitutto, perché, la parte offesa del reato di circonvenzione di incapace è, come ha correttamente ritenuto il giudice per le indagini preliminari, la sola persona circonvenuta e non chi assuma di essere stato danneggiato dagli atti di disposizione dalla medesima compiuti: in terminis, Cass. 7192/2008 Rv. 239504 In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione»; Cass. 38508/2010 Rv. 248919. In secondo luogo, perché, a tutto concedere, i ricorrenti non hanno ritenuto di spendere una sola parola contro quella parte della motivazione con la quale il giudice ha spiegato le ragioni per cui ogni indagine suppletiva era irrilevante. Tanto basta per ritenere inammissibile il ricorso in quanto, in presenza della c.d. doppia motivazione (ossia una motivazione composta da due o più argomenti di fatto e/o giuridici ognuno dei quali, essendo autonomo dagli altri, giustifica e sorregge da solo la decisione), il ricorrente, in aderenza al principio della specificità (art. 581 c.p.p.), deve censurare la motivazione in tutti quei profili di fatto e di diritto che presentano una loro autonomia e non limitarsi a censurare solo alcuni dei motivi addotti dal giudice. Infatti, quand'anche si 2 ritenesse la fondatezza della doglianza proposta solo relativamente ai profili della motivazione censurata, resta il fatto che l'accoglimento della censura non sarebbe idonea a travolgere i diversi profili addotti nella motivazione dal giudice a sostegno della propria decisione, i quali, corretti o sbagliati che siano, non essendo stati sottoposti ad alcuna censura, devono ritenersi passati in giudicato. Infine, va osservato che, in relazione ad una presunta denuncia ex art. 627 cod. pen., come ha osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, il giudice per le indagini preliminari non ne ha fatto cenno alcuno.
5. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00. Non si ritiene di liquidare alcuna somma per le spese sostenute dalla ER, in quanto, con la memoria depositata il 31/03/2016, la medesima si è limitata a chiedere, in via del tutto generica, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, senza nulla specificare in ordine alla proprie spese.
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Piercamille Davigo M DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 MAG 2016 IL MA DI CANCELLIERE E R P Claudia Pian A I N E C O Z ther 3