Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. La circonvenzione d'incapacehttps://www.studiocataldi.it/
La circonvenzione di persone incapaci è un reato previsto dall'articolo 643 del codice penale. Vediamo in cosa consiste e come è punito Circonvenzione d'incapaci: cos'è Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole L'elemento oggettivo del reato Quando c'è circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo Procedibilità e aspetti procedurali La nullità degli atti dell'incapace La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: cos'è Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 73
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 041549/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NO, N. IL 23/04/1948;
2) LI LI, N. IL 09/10/1949;
3) VE RI, N. IL 29/10/1957;
4) UE VE RI, N. IL 29/11/1955;
avverso DECRETO del 01/03/2003 GIP TRIBUNALE di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
acquisite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al P.M. competente per l'espletamento dell'incombente omesso. OSSERVA
1.1. Con decreto in data 1-3-2003, il G.I.P. del Tribunale di Ravenna accoglieva la richiesta del P.M. di archiviazione degli atti del procedimento N.R.G. 3062/2002 nei confronti di LI AL, LI EF e LI LI in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 572 e 610 c.p. e di LI IA, VE ZI e UE VE NA, in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 643 c.p., osservando che le risultanze delle indagini preliminari non erano idonee a sostenere l'accusa in giudizio e che nessuna e diversa indagine poteva essere esperita.
1.2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, nella qualità di parte offesa, LI EF, per mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo:
- Violazione del comb. disp. degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost., art.127 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180, 185 c.p.p., art. 408 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 409 c.p.p., comma 6 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c) - Con il primo motivo si rileva che nell'atto di denuncia-querela presentata da LI EF in data 9-8-2002 era stata formulata richiesta di avviso ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2 e si lamenta che tale avviso non sia stato effettuato;
di conseguenza si deduce la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso al contraddittorio. - Violazione del comb., disp. degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost., art.125 c.p.p., comma 3 e L. n. 354 del 1975, art. 47 in relazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c). - Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione del decreto, osservando che la carenza probatoria, rilevata dal G.I.P. avrebbe potuto essere ovviata in sede di opposizione.
1.3. Con memoria pervenuta in data 14-12-2007 l'avv. Pierluigi Barone, già difensore di LI IA e difensore di VE ZI e UE VE NA - precisato che LI IA è deceduta il 14-3-2003 e che la parte offesa RO RE è deceduta in data 8-6-2006 - ha eccepito l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di LI IA e, nell'interesse degli altri due indagati, l'improcedibilità del ricorso di LI EF. In particolare nella memoria si evidenzia che la parte offesa del reato di circonvenzione di incapace era, esclusivamente, RO RE, la quale non aveva sottoscritto l'atto di querela (necessaria per i fatti commessi a danno di congiunti), ne' presentato opposizione all'archiviazione. Considerazioni analoghe vengono svolte per la truffa per la quale mancava ab origine la querela della p.o., da individuarsi, sempre, in RO RE e non in LI EF;
di conseguenza solo RO RE e non l'odierno ricorrente sarebbe stato legittimata all'opposizione. Si osserva, infine, che il provvedimento del G.I.P. è ben motivato, per essere per di più emesso sulla base di valutazioni di merito tratte dalla perizia psichiatrica effettuata sulla parte lesa.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., in quanto funzionale all'eventuale opposizione, va notificato alla "persona offesa";
questa non si identifica, dunque, sic et simpliciter con l'autore della denuncia, ma deve essere individuata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato e, cioè, nel soggetto titolare di un interesse inerente alla tutela del bene leso o messo in pericolo dall'azione criminosa, sul quale ricadono direttamente gli effetti dell'aggressione al bene tutelato.
È stato, in particolare, ritenuto in giurisprudenza che il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dall'art. 649 c.p., comma 2 (fatti commessi a danno di congiunti), è soltanto l'incapace
- ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione - quale portatore dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo;
il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l'azione civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. pen., Sez. 2, 21/05/1997, n. 8034; conf. sent. n. 7417 del 1985, riv. 170197; sent. n. 9009 del 1983 riv. 160902; sent. n. 8908 del 1975 riv. 131427). Nel caso di specie titolare dell'interesse privato tutelato in relazione, non solo all'ipotesi di circonvenzione, ma a tutte le ipotesi delittuose formulate era solo ed esclusivamente RO RE, la quale - secondo quanto prospettato dal denunciante, odierno ricorrente - sarebbe stata il soggetto passivo di un'attività truffaldina o di circonvenzione ovvero di violenze o maltrattamenti nell'ambito famigliare.
È il caso di osservare che non risulta che nel procedimento di interdizione di cui si fa cenno nella denuncia-querela siano stati assunti provvedimenti provvisori;
è poi assorbente la considerazione che il denunciante ha agito a titolo personale e non già in forza di pretesi poteri rappresentativi della p.o.. Il che vuol dire che lo stesso denunciante non aveva alcun diritto di ottenere l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p.. A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008