Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16668 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
EN RI LA LI DO RD
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PIERANGELO LL
AR RA
ha pronunciato la seguente
16668-26
-Presidente -
Sent. n. sez. 134/2026 CC-23/01/2026
- Relatore -
R.G.N. 36855/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VA nato a [...] il [...]
avverso il provvedimento del 15/10/2025 del GIP TRIBUNALE di LANCIANO
udita la relazione svolta dal Consigliere DO RD;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lanciano, decidendo in sede di udienza preliminare, rigettava l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico irripetibile sollevata dalla difesa di EL EV, imputata dei reati di cui agli artt. 591 e 489, cod. pen., rilevando che nel momento in cui era stato conferito l'incarico per l'esame autoptico della salma, oggetto dell'accertamento tecnico irripetibile, la EL non era individuabile come potenziale indiziata di reità, non emergendo a suo carico dagli atti processuali inequivoci indizi a suo carico.
2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando, l'abnormità del provvedimento di cui si discute, adottato, rileva lal ricorrente, all'udienza del 15.10.2025, in assenza di una specifica eccezione sollevata sul punto dalla difesa, che aveva già ottenuto nella precedente udienza preliminare del 18.3.2024 l'adozione di un provvedimento con cui il giudice procedente aveva dichiarato la nullità del menzionato accertamento tecnico irripetibile per violazione del disposto degli artt. 360, co. 1, e 178, lett. c), cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta del 6.1.2026, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Marilia Di Nardo, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Il provvedimento di cui si discute deve considerarsi non impugnabile, non essendo previsto dal codice di rito contro di esso alcun mezzo di impugnazione, né risulta ipotizzabile, sempre in relazione ad esso, alcuna abnormità. Giova, al riguardo, ripercorrere, sia pure sinteticamente, l'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte, nel definire la nozione di abnormità, costruita come un vizio dell'atto processuale, non codificato, ma individuato per sanzionare anomalie del procedimento di rilevanza tale da alterare l'ordinaria sequenza procedimentale e che, ciononostante, non trovano rimedio nel sistema
A
delle invalidità previsto dal legislatore e nei sistemi impugnatori azionabili, L'individuazione di siffatta categoria di vizi è stata specificamente attribuita dal Legislatore alla giurisprudenza, come si evince dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, ove si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini
dell'impugnabilità».
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Scarlini, l'esigenza cui risponde la categoria dell'abnormità è quella di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione», dovendosi comunque escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un'ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (cfr., oltre a Sezioni Unite Scarlini, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [...], Rv. 285213; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, [...], Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, [...], Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, [...], Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, [...], Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, [...], Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, [...], Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, [...], Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, [...], Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, [...], Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, [...], Rv.
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219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, [...], Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, [...], Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, [...], Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [...], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, [...], Rv. 208221). Ciò posto, l'esame della giurisprudenza sul tema dell'abnormità consente di affermare che ad oggi resta ferma la tradizionale distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, anche se vi è una marcata tendenza alla sovrapposizione tra le due categorie. In particolare, l'abnormità strutturale ricorre, sia quando il giudice adotta un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando si tratti di provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (in questi casi il giudice «esercita un potere che non gli è dato, o meglio esercita una attribuzione completamente al di fuori dei casi consentiti». L'abnormità funzionale ricorre, invece, quando il provvedimento determina la stasi o la regressione del procedimento a cui il pubblico ministero può porre rimedio solo compiendo un atto affetto da nullità (Sezioni Unite Toni), non assoluta (Sezioni Unite Scarlini). Ciò posto appare evidente come nel caso in esame, non vi sia spazio per l'abnormità strutturale, non collocandosi il provvedimento di cui si discute al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice e, in particolare, al giudice per l'udienza preliminare. Al riguardo appare sufficiente evidenziare come, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., compete al giudice dell'udienza preliminare, immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, provvedere, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo per il dibattimento, al cui interno devono essere raccolti, tra gli altri, i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore.
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A tanto ha provveduto il giudice di merito, che, come si evince dalla lettura degli atti dalla stessa imputata allegati al ricorso in conformità al principio dell'autosufficienza, all'esito dell'udienza preliminare del 15.10.2025, ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti della EL per i reati in precedenza indicati, accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero di inserire nel fascicolo per il dibattimento l'accertamento tecnico irripetibile già svolto in precedenza ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. e di cui lo stesso giudice, in precedenza, come si è già detto, aveva dichiarato la nullità in sede di udienza preliminare del 18.3.2024 per violazione del disposto degli artt. 360, co. 1, e 178, lett. c), cod. proc. pen. Nella motivazione del provvedimento impugnato in questa sede, il giudice dell'udienza preliminare, al quale il procedimento è stato nuovamente assegnato dopo una serie di annullamenti disposti dai giudici del dibattimento, riassunti dalla ricorrente alle pagine 1 e 2 del ricorso, ha ritenuto che non fosse configurabile alcuna nullità processuale, in quanto nel momento in cui era stato conferito l'incarico per l'esame autoptico della salma, oggetto dell'accertamento tecnico irripetibile, la EL non era individuabile come potenziale indiziata di reità, non emergendo a suo carico dagli atti processuali inequivoci indizi ed essendo pervenuti gli esiti dell'attività di indagine svolta dopo la presentazione della denuncia-querela nei confronti della ricorrente quando ormai l'atto irripetibile era stato già compiuto. Non ritenendo lo svolgimento dell'accertamento tecnico irripetibile affetto da nullità, il giudice dell'udienza preliminare ha conseguentemente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa dell'imputato, rigettando la richiesta di quest'ultima di espungere dal fascicolo per il dibattimento gli esiti del suddetto accertamento tecnico irripetibile, esercitando un potere certamente riconosciutogli dall'ordinamento processuale. Allo stesso tempo appare evidente come nessuna stasi del procedimento, dunque nessuna abnormità funzionale, sia stata determinata dal provvedimento adottato dal giudice procedente, che,
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anzi, ha determinato la prosecuzione del procedimento nella fase dibattimentale, dove la difesa potrà reiterare l'eccezione di inutilizzabilità rigettata in sede di udienza preliminare.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.1.2026. Il Consigliere Estensore А
Il Presidente The
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 MAG 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzliso
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