Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità non opera in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, ove la legge prende in considerazione il mero fatto della circolazione su una pubblica via in tali condizioni, nessuna incidenza potendo quindi avere l'intensità dello stato di ebbrezza, la sua eventuale occasionalità e l'intensità del danno o del pericolo causato.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: che cos'è il reato previsto dall'art. 186 codice della stradaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 aprile 2025
Indice: Che cos'è la guida in stato di ebbrezza Soglie di rilevanza e quadro sanzionatorio Modalità di accertamento dello stato di ebbrezza Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest Aggravante dell'incidente stradale Partecipazione del difensore all'accertamento alcolimetrico Sanzioni accessorie Lavoro di pubblica utilità Differenze tra Lavoro di pubblica utilità e Messa alla prova Regime speciale per neopatentati e conducenti professionali 1. Che cos'è la guida in stato di ebbrezza La guida in stato di ebbrezza costituisce una delle principali ipotesi di reato stradale contemplate dall'ordinamento italiano, disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada. Essa si configura ogniqualvolta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2007, n. 23114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23114 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1270
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 004455/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) FONTI SALVATORE, N. IL 24/08/1975;
avverso SENTENZA del 07/12/2006 GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO VITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.12.2006 il Giudice di Pace di Caltanissetta - dopo annullamento con rinvio da parte di questa Corte di precedente sentenza di condanna per erronea indicazione della data del commesso reato - dichiarava di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto nei confronti di ON Salvatore in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 4, per avere - in stato di ebbrezza dovuto all'abuso di bevande alcoliche - circolato alla guida di un autoveicolo: sentenza motivata, nella sussistenza dei presupposti per la responsabilità dell'imputato, con l'occasionalità del fatto, con l'incensuratezza e con le considerazioni di cui sub 5) e 6) appresso riportate. Proponeva ricorso il P.G. di Caltanissetta, rilevando la violazione del D.Lgs. n. 247 del 2000, art. 34, e la manifesta illogicità della motivazione, atteso che: 1) il tasso alcolimetrico era risultato il doppio del massimo consentito;
2) il fatto era avvenuto di notte ed all'uscita da una discoteca;
3) ON aveva 28 anni, e quindi era ben in grado di valutare le conseguenze della propria condotta;
4) la P.G. intervenuta aveva già esternamente percepito i sintomi dell'ebbrezza (precario equilibrio statico, alito caratteristico, difficoltà di coordinare le parole ed i movimenti, come dalla contestazione); 5) non era stata valutata l'inattendibilità della teste LL AN, secondo cui ON aveva bevuto moderatamente ed era in condizione di guidare, e ciò in contrasto col test alcolimetrico e con quanto constatato dal verbalizzante La Paglia;
6) il non essersi verificato alcun incidente era irrilevante, trattandosi di reato di pericolo e non di danno.
Chiedeva quindi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. All'odierna udienza, il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza è viziata da violazione ed erronea applicazione della legge penale e di macroscopica illogicità manifesta nell'aver ritenuto la non procedibilità per la particolare tenuità del fatto. Tale forma è consentita dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art 34, in relazione all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo, alla sua occasionalità, al grado di colpevolezza, tenuto anche contro delle esigenze lavorative, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.
Orbene, l'art. 186 del C.d.S., punisce colui che guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, per cui viene preso in considerazione il mero fatto in sè e per sè della circolazione su una pubblica via in tali condizioni, nessuna incidenza potendo avere l'intensità dello stato d'ebbrezza, la sua eventuale occasionalità, l'intensità del danno o del pericolo causato: per cui non può assumere rilevanza l'avere guidato occasionalmente ed in stato di lieve ebbrezza, senza aver causato danni, o avendo causato un pericolo di scarsa entità che non si vede con quali criteri si sarebbe potuto nella specie valutare. A parte ciò, l'illogicità della motivazione deriva dall'aver ritenuto il fatto di particolare tenuità, atteso che: a) al ON venne riscontrato un tasso alcolemico addirittura superiore al doppio del massimo consentito;
b) da nessun elemento è stata tratta l'asserita occasionalità, potendo l'imputato non essere incorso in altri controlli occasionali, come quello in esame;
c) non trattavasi di fatto casuale o fortuito, essendo stato ben consapevole l'imputato che avrebbe dovuto guidare l'autovettura al termine del trattenimento;
d) il non aver causato danni non ha alcuna rilevanza, trattandosi di reato di pericolo, prescindendo dal fatto che detto imputato era appena uscito da una discoteca;
e) le dichiarazioni dell'LL - che con lui si accompagnava - sono palesemente non rispondenti a verità siccome in plateale contrasto col tasso alcolemico e con quanto accertato dai verbalizzanti, così come contestato nel capo d'imputazione (il La Paglia non è stato neppure controinterrogato al riguardo, e sulla divergenza con la contestazione non si è neanche motivato), secondo cui lo stato del ON risultava dalla mancanza di equilibrio statico e dinamico, dall'olezzo alcolico proveniente dall'alito e dal modo confusionale di esprimersi;
f) nessuna incidenza la condanna poteva avere sulle esigenze personali del ON, a parte che tali aspetti non sono stati oggetto di considerazione.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio allo stesso giudice, che terrà conto di quanto qui affermato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007