Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 15166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15166 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Pierluigi ONORATO Componente
dott. Luigi PICCIALLI "
dott. Mario GENTILE "
dott. Francesco NOVARESE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Scaglione del foro di Locri, nell'interesse dell'imputato:
IL SE nato il [...];
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, del 16 maggio 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dr. F. HINNA DANESI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla statuizione di confisca. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, in riforma di quella in data 28/11/2000 del Tribunale di Siderno (di condanna, appellata dall'imputato), la Corte d'Appello di Reggio Calabria proscioglieva, perché estinto il reato per prescrizione, SE IL dalla contravvenzione di cui all'art. 30 lett. d) L. 11/2/92 n. 157 (esercizio di caccia nell'ambito del Parco Nazionale dell' Aspromonte, accertato il 10/11/1997), confermando tuttavia la misura della confisca del fucile e delle munizioni in sequestro.
Tale ultima statuizione la corte calabrese riteneva di dovere adottare ai sensi dell'art. 30 co. 3 cit. L. 157/92, richiamante le norme e regolamenti in materia di armi con conseguente applicabilità, secondo i giudici di appello, dell'"art. 6 della L.22/5/1975 n. 152, che estende l'obbligatorietà della confisca delle armi, degli oggetti atti ad offendere, delle munizioni e degli esplosivi anche al di fuori delle ipotesi di condanna, in applicazione del disposto dell'art. 240 cpv. c.p." Avverso detta decisione, limitatamente alla misura di sicurezza, ha proposto.a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione il IL.denunciando.dopo una diffusa narrativa.ad colorandum, della vicenda e delle ormai superate ragioni di merito.l'illegittimità.per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e norme collegate, della suddetta statuizione. La Corte territoriale, equivocando sull'effettiva portata dell'art.30 co. 3 cit. L. 157/92, non avrebbe tenuto conto della specificità
dell'art. 28 della stessa legge, comminante la confisca solo per i casi di condanna e, per converso, della stretta correlazione tra l'art. 6 della L. 152/75 e l'art. 240, II co. n. 2 c.p., nella cui ottica avrebbe dovuto leggersi ed interpretarsi la disposizione sulla confisca obbligatoria indipendemente dalla condanna, laddove per le contravvenzioni venatorie commesse con l'uso delle armi, legittimamente detenute e portate, sarebbe stata dalla disposizione speciale prevista una regola analoga (confisca obbligatoria, ma solo in caso di condanna) a quella di cui all'art. 240, II n. 1 cit. cod. II ricorso è fondato.
L'art.30 co. 3, parte seconda, della legge n. 157/92, non contiene, come opina la corte di merito.un "rinvio" in senso tecnico, comportante un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla protezione della fauna e sul prelievo venatorio e quella in materia di armi, ma solo una precisazione, a termini della quale "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi".
Tale precisazione, al pari di quella contenuta nella prima parte (laddove si esclude, ponendo termine alle precedenti dispute giurisprudenziali, la configurabilità del c.d "furto venatorio"), risponde al solo scopo di dirimere ogni dubbio in ordine alla possibilità di concorso tra i reati, e relative sanzioni, previsti dalle disposizioni di legge disciplinanti la detenzione.il porto.il commercio delle armi, e quelle in materia venatoria, implicanti l'uso delle armi.proprie ed improprie, facendo solo salvo il principio di specialità. Mentre nella prima parte del comma in esame si è esclusa la possibilità di concorrente applicazione delle norme codicistiche sul furto e di quelle penali previste dall'art. 30, affermandosi l'esclusiva applicabilità di queste ultime, nella seconda si è voluto invece ribadire (quand'anche non necessario, ma a scanso di equivoci interpretativi) la persistente obbligatorietà, per chi si dedichi all'attività venatoria.delle comuni disposizioni in materia di armi, sotto le relative comminatorie penaii.salvi i casi di espresse deroghe (come.ad esempio, quelle dell'art. 13, che dopo aver dettagliatamente previsto i vari tipi di armi e munizioni consentiti per la caccia, al sesto comma abilita il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso della caccia al porto.per l'esercizio venatorio, oltre che delle armi proprie consentite, anche di quelle improprie, costituite dagli "utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie").
D'altra parte, proprio quel principio di specialità, riaffermato dalla disposizione sopra enunciata, laddove fa salve le espresse previsioni contenute nella legge speciale, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, legittimamente detenute e portate e.tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori.sia quella di cui all'art. 28 co. 2, parte seconda, prevedente, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui all'art. 30 co. 1 lett. a), b), c), d) ed e), la confisca.in ogni caso.delle armi stesse.al pari degli altri mezzi di caccia soggetti a sequestro. Tale disposizione si pone, altresì, in rapporto di specialità con l'art. 240 c.p., introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" (per le quali la norma codicistica prevede, al primo comma la sola confisca facoltativa), ma non commina.come invece nel caso del secondo comma, n. 2, dell'articolo sopra citato, la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia stata pronunciata condanna.
Tanto meno è applicabile.in difetto di contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni, la disposizione di cui all'art. 6 della L. 152/75, prevedente altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria.ad oggetto di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpi di reati previsti da tale normativa, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione di confisca adottata, che si elimina.con il conseguente provvedimento restitutorio .
P.Q.M.
Annulla senzarinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, che elimina, ordinando la restituzine del fucile e delle muunizioni in sequestro. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 Aprile 2003.