Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 15166
CASS
Sentenza 28 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 15166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15166
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

    Testo completo