Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7603 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POLOITA60 3 2 .N 24823/00 ONE LA CORTE SUPREMA DI CA 16744 Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
4.12.02 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente-
contro
HI NT EG
- intimato -
5074 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.2749 del 17.7.2000, reg. gen. n. 960/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento degli altri. Fatto e diritto Con sentenza del 17.7.2000 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello del Ministero dell'Interno nei confronti di NZ ON RI nei confronti di sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità alla stregua della consulenza di secondo grado, rigettando l'eccezione, tempestivamente proposta, di nullità della stessa per omesso avviso al difensore del Ministero, ritenendo sufficiente per consuetudine la comunicazione al consulente di parte del Ministero. Riteneva, poi, idonea a dimostrare il requisito economico una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Propone ricorso per cassazione, il Ministero affidato ad otto motivi, il Ministero dell'Interno, lo NZ non si è costituito. Con il primo e secondo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.90 e 91 disp. att. c.p.c. il Ministero lamenta la violazione della norma che impone al consulente di comunicare l'inizio delle operazioni peritali al difensore. La censura è fondata. Quando la consulenza non si svolge innanzi al giudice, l'art.90 -2- disp. att. c.p.c. impone al consulente di dare comunicazione alle parti, e per esse a sensi dell'art. 170 c.p.c. al procuratore costituito, del luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali. Il successivo art.91 prescrive di dare comunicazione anche al consulente di parte, ma l'adempimento di quest'obbligo non esclude quello della comunicazione al difensore, né una consuetudine può derogare alla legge. Si deve concludere per la nullità della consulenza sulla quale si fonda la decisione, cfr. Cass. n. 12785 del 2000, e per la cassazione della sentenza impugnata ex art.360 n.4 c.p.c.. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due. La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si indica nel dispositivo, allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002 Il Presidente, Il Consigliere est Femanteful. C 889 N 04- 11 58981 VIISA 01 V ISNIS IV OLLIN O IL CANCELLIERE VSSVI VSERS INDO V O IDU 10 OTTOS IC VIS I YA Depositato in Cancelleria aggi, 15 MAG. 2003 WL CANCELLIERE -3-