Sentenza 20 giugno 1990
Massime • 2
Allorché l'imputato detenuto usufruisca di un permesso, a norma dell'art. 30 o 30 ter d.P.R. 26 luglio 1975, n. 354 e 93 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, per tutto il decorso del permesso non può ritenersi applicabile l'art. 168 cod. proc. pen. (notificazioni all'imputato detenuto), dacché vien meno la permanenza nello istituto di detenzione e pena che ne costituisce il necessario presupposto e che solo consente la notifica a mani proprie presso di esso, sicché non sarebbe nemmeno legittima una notifica presso tale istituto, che non potrebbe giammai essere eseguita "a mani proprie" e non potrebbe sortire effetto alcuno. In tal caso, conosciuto o meno che sia lo stato di detenzione, la notifica deve avvenire quindi ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna personale, o presso la casa di abitazione o nel luogo in cui lo stesso esercita l'attività professionale, mediante consegna a una delle persone ivi indicate.*
La diversa posizione del detenuto in permesso, rispetto a colui che si trova continuativamente ristretto in un istituto di detenzione, che gli consente una pur limitata possibilità di locomozione nell'ambito del territorio (visitare il familiare od il convivente infermo, nell'ipotesi di cui all'art. 30 d.P.R. 26 luglio 1975, n. 354, o "coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro", con la possibilità, quindi, di recarsi in tali ultimi luoghi, nell'ipotesi di cui all'art. 30 ter stesso d.P.R.), esclude la necessità di una sua traduzione per essere condotto nei luoghi dove si debba celebrare un processo a suo carico. Incombe quindi a lui, in tal caso, richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale autorizzazione a spostarsi dalla Sede di destinazione impostagli a norma dell'art. 93 terzo comma del regolamento di esecuzione d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/1990, n. 12336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12336 |
| Data del deposito : | 20 giugno 1990 |
Testo completo
MASIMARIO
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R. Gen. N. 17 [ 5.78
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