Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 1491
CASS
Sentenza 20 novembre 1998

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L'esame dibattimentale di soggetti già iscritti nel registro degli indagati per fatti connessi o collegati a quelli per i quali si procede -pur se ascoltati dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari senza l'assistenza del difensore- deve avvenire nelle forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen. e non in quelle previste per l'escussione testimoniale; e ciò anche per quanto riguarda le dichiarazioni che i predetti soggetti abbiano reso nei confronti di terze persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la valutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalle persone sopra indicate costituisca un mero espediente, inidoneo, per altro, a sanare la sanzione di inutilizzabilità di cui al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 1491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1491
    Data del deposito : 20 novembre 1998

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