Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 1
L'esame dibattimentale di soggetti già iscritti nel registro degli indagati per fatti connessi o collegati a quelli per i quali si procede -pur se ascoltati dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari senza l'assistenza del difensore- deve avvenire nelle forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen. e non in quelle previste per l'escussione testimoniale; e ciò anche per quanto riguarda le dichiarazioni che i predetti soggetti abbiano reso nei confronti di terze persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la valutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalle persone sopra indicate costituisca un mero espediente, inidoneo, per altro, a sanare la sanzione di inutilizzabilità di cui al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
1 Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2 Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1266
3 Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4 Dott. MABELLINI ANNA " N. 31983/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di MILANOnei confronti di
AG NI N. IL 22.10.1957
2) AG NI n. il 22.10.1957
avverso sentenza del 10.11.1997 CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza denunziata in ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per annullamento con rinvio;
rigetta ricorso P.G. Udito il difensore Avv. Pisauro, che chiede l'annullamento senza rinvio.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 10.11.97 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza 16.4.97 del Tribunale di Monza nella parte in cui lo aveva dichiarato colpevole della detenzione, in concorso con DI AU , di un gran numero di armi da taglio, armi comuni da sparo di cui alcune clandestine, altre alterate, di parti di armi, di munizioni e di materiale esplodente. Riformava la sentenza stessa in relazione alle imputazioni di porto e di ricettazione delle armi stesse, dalle quali mandava assolto il TA.
Riteneva la responsabilità dell'imputato circa la detenzione delle armi, trovate su un'autovettura RO furgonata parcheggiata in viale Toscana di Cologno Monzese, sulla base del seguente quadro indiziario.
- L'autovettura era stata individuata previa segnalazione proveniente da fonte confidenziale alla Questura di Milano, che aveva disposto un appostamento. Il 2.4.95 il personale operante notava TA DO, già notato in zona poiché frequentava l'abitazione del cognato LE RI sita nei pressi, avvicinarsi all'automezzo con un percorso anomalo che comportava lo scavalcamento di un muretto, e controllarne la portiera e gli sportellì di chiusura della parte furgonata.
- Due mesi dopo in un box locato a DI AU era trovata altra autovettura contenente armi. DI risultava in possesso delle chiavi del furgone RO e dei numeri telefonici del cellulare utilizzato dal TA e di quello di suo cognato LE.
- L'autovettura furgonata RO risultava intestata a tale EN RT, e l'ultimo bollo di circolazione era stato pagato da LE GI, pregiudicato, deceduto nel corso di una rapina nel 1993. La sua convivente, RD IA, aveva riferito alla Questura che dopo la sua morte si era recata con la sorella LO ed il fratello GI in un appartamento del defunto a Zingonia, dove aveva trovato divise di militari, armi, soldi, timbri e documenti falsi. Avevano portato via tutto, lei aveva tenuto i soldi, le divise erano state buttate mentre armi e timbri erano stati consegnati al fratello che intendeva venderli. Dopo un certo tempo tal MM, identificato in DO TA, le si era presentato, esigendo la consegna di armi e divise di carabinieri detenute dal LE. Tali dichiarazioni, confermate sostanzialmente dai fratelli LO e GI AR, erano da tutti e tre smentite in dibattimento, nel quale i tre AR sentiti come testi asserivano di essere stati indotti a renderle dalla Polizia. La Corte, a fronte della eccezione di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. delle dichiarazioni riferite perché rese da indiziati di reato senza l'assistenza di difensore, prendeva atto che i fratelli RD quando furono escussi erano già iscritti sul registro degli indagati, ma riteneva le dichiarazioni rese alla p.g. utilizzabili nei confronti dei terzi estranei, quale doveva essere ritenuto il TA. In concreto vagliava le dichiarazioni dei tre fratelli a norma dell'art. 192 c. 3 c.p.p., e riteneva lecita l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni ed acquisiti a norma dell'art. 511 c.p.p. Dagli esiti del confronto delle dichiarazioni dibattimentali ed antecedenti dava la prevalenza a queste ultime , poiché in dibattimento RD IA aveva dichiarato di non aver mai conosciuto DO TA, in contrasto con quanto da quest'ultimo dichiarato, circa i suoi rapporti con la donna tesi a persuaderla a restituire i soldi del convivente alla moglie ed ai figli di lui. Da questi elementi i giudici dei due gradi traevano il convincimento di un concorso tra TA e DI nella detenzione delle armi trovate sulla RO. La Corte d'Appello escludeva peraltro la responsabilità relativa al porto delle armi stesse "in assenza di comportamenti implicanti il trasferimento di questo materiale dal luogo della detenzione, anche in considerazione della mancanza di elementi per identificare nel TA la persona che ha trasportato il furgone nel luogo in cui è stato sequestrato".
II- Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano che deduce manifesta illogicità della motivazione circa l'assoluzione dal delitto di porto illegale di armi. Ritenuta la detenzione delle stesse in concorso con l'DI, la sua partecipazione alla rivendicazione del materiale già appartenuto al LE, la sua disponibilità a controllarle una volta trasferite nel parcheggio sito presso l'abitazione del cognato, doveva desumersi il suo concorso nel porto in tale luogo. In ogni caso la comunanza tra DI e TA nelle decisioni concernenti le armi comportava il concorso morale del secondo con il primo nel porto delle armi da un luogo all'altro.
III- Ricorre il difensore dell'imputato, che lamenta manifesta illogicità della sentenza, difetto di motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità. Si duole che la testimonianza dell'ispettore Paludetti , che riferiva di un passaggio del TA presso la RO fugace e non significativo, non sia stata adeguatamente apprezzata. Lamenta che la Corte di merito non abbia considerato alcune incongruenze, quali il possesso da parte dell'DI della chiavi della RO sequestrata due mesi prima e il. mancato possesso della chiave del box che gli sarebbe stato locato;
la mancata consegna delle chiavi della RO da parte dell'Ispettrice di Polizia all'autorità giudiziaria;
il mancato aggiornamento del bollo di circolazione;
la sfiducia che nella prospettazione accusatoria l'DI avrebbe dimostrato verso TA, lasciandolo privo delle chiavi del furgone;
la mancata fuga del TA dopo l'arresto dell'DI.
Deduce illogicità della sentenza nel punto in cui dal collegamento tra il furgone ed il TA costruisce un collegamento tra il TA ed il LE.
Nega l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei fratelli RD rese nella fase delle indagini preliminari senza difensore su fatti che coinvolgevano la loro posizione, quando già erano iscritti nel registro degli indagati, e l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 500 c.p.p., riferibile solo ai testi e non ai soggetti imputati per reato connesso, o dell'art. 503 c.p.p., attinente alle specifiche parti processuali.
III- È fondato il ricorso del difensore relativamente al motivo concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei fratelli RD. Accertato che costoro sin da quando furono sentiti dalla polizia giudiziaria senza l'assistenza di difensore erano già iscritti nel registro degli indagati per fatti relativi al possesso delle armi oggetto del processo attuale, a norma dell'art. 63 c. 2 non potevano essere in alcun modo utilizzate le loro dichiarazioni, anche nei confronti di un terzo quale il TA (Cass. SS.UU. 13.12.96 n. 1282, Carpanelli ed altri). La loro escussione dibattimentale doveva avvenire nelle forme, dettate dall'art. 210 c.p.p., e non con quelle previste per la testimonianza. Costituisce
espediente inidoneo a sanare le irregolarità verificatesi la valutazione delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 192 c. 3 c.p.p., poiché l'inutilizzabilità sancita dall'art. 63 c. 2 non è
suscettibile di sanatoria attraverso il metodo di valutazione della prova.
Il vizio procedurale rilevato, che concerne elementi di prova essenziali nel contesto motivazionale, coinvolge e supera ogni altro motivo attinente la logicità della motivazione in rapporto alla valutazione del quadro probatorio.
Appare fondato anche il ricorso del Procuratore Generale relativo alla esclusione del reato di porto illegale di armi, e della ricettazione (capi A e B).
La prima parte del motivo dedotto coinvolge valutazioni degli elementi istruttori acquisiti che sono travolte dall'annullamento conseguente al motivo procedurale dedotto dalla difesa;
la seconda parte, concernente l'assenza di motivazione sul possibile concorso morale del TA con l'DI, tenuto conto della ritenuta comunanza tra i due delle decisioni, concernenti le armi ha una Propria valenza autonoma, ed è fondata in considerazione dell'assenza di qualsiasi spunto motivazionale sul tema specifico. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata in ogni sua parte, con rinvio al giudice d'appello per un completo riesame di ogni dato utilizzabile.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999