Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
Non dà luogo a nullità l'omessa indicazione nell'avviso di cui all'art. 360 cod. proc. pen. della natura degli accertamenti tecnici disposti, della possibilità di nominare un difensore di fiducia e dell'identità del difensore d'ufficio nominato, trattandosi di informazioni non espressamente richieste dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Segreto professionale non può essere aggirato (Cass. 29495/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2005, n. 11708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11708 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 114
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 25458/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BB UN, n. il 12 luglio 1960;
2) BB LE, n. il 7 gennaio 1958;
contro la sentenza 2 febbraio 2001 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. GIANFRANCO CIANI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione quanto alla truffa e il rigetto del ricorso nel resto;
sentiti i difensori:
avv. GAITO Alfredo per i ricorrenti;
avv. Maurizio Merlini per la parte civile.
OSSERVA
1. Con sentenza 17 settembre 1997 il Tribunale di Chieti ha dichiarato RO UN e RO LE colpevoli dei delitti di incendio doloso di un capannone industriale (ai fini di commettere una truffa in danno della compagnia assicuratrice), tentata truffa in danno di detta compagnia (commessi il 29 novembre 2003) e utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti e li ha condannati, ritenuta la continuazione, alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello dell'Aquila che, con sentenza 2 febbraio 2001, ha assolto gli imputati dal delitto concernente le false fatture perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha determinato in tre anni e sei mesi di reclusione la pena per gli altri reati. L'affermazione di responsabilità è stata motivata dalla corte in base a due elementi fondamentali: a1) il carattere doloso dell'incendio del capannone appena preso in locazione dalla società Linconf s.a.s. dei RO (accertato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero) e l'impossibilità dell'innesco dello stesso ad opera di terzi estranei, essendo risultato in atti che le porte di ingresso esterne dell'edificio erano chiuse a chiave, l'impianto elettrico scollegato e l'antifurto disinserito;
a2) la macroscopica difformità tra la consistenza del magazzino denunciata dai RO alla compagnia assicuratrice e quella emersa dalle investigazioni (che hanno evidenziato la mancanza di tracce di pellicce e montoni e l'impossibilità del trasporto della quantità di merce dichiarata a mezzo, come riferito dagli imputati, di un Furgone Fiat Daily e di una berlina Mercedes, rendendo, per contro, del tutto verosimile l'asporto di parte delle merci e dell'attrezzatura il giorno prima dell'incendio mediante un Tir). I giudici di secondo grado hanno ritenuto tali elementi del tutto tranquillanti al punto da considerare superfluo il richiamo, operato nella sentenza di primo grado, alla mancanza di convincenti conferme da parte dei fornitori circa l'acquisto delle merci a detta dei RO andate distrutte nell'incendio.
2. Hanno proposto ricorso, congiuntamente, entrambi gli imputati con due atti predisposti dall'avv. Attilio Cecchini e dall'avv. Alfredo Gaito, a cui hanno fatto seguito motivi aggiunti. Queste le doglianze dei ricorrenti, esposte accorpando i motivi:
b1) esistenza, nei confronti di RO UN, di un precedente decreto di archiviazione non seguito da riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., con conseguente preclusione all'esercizio dell'azione penale;
b2) omessa declaratoria della nullità/inutizzabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero il 2 dicembre 1993 (cioè quattro giorni dopo l'incendio) ed effettuati nel capannone de quo, pur in presenza di avviso telefonico parziale e incompleto, privo della doverosa informazione circa la possibilità di nominare difensore e l'identità di quello nominato di ufficio e non seguito da conferma mediante telegramma;
b3) acritica accettazione delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero (significativamente discordanti, in punto certezza della natura dolosa dell'incendio, dalle conclusioni dello stesso perito della società assicuratrice), effettuata senza prendere in considerazione e, eventualmente, confutare i rilievi critici in punto metodologia degli accertamenti e contraddizioni interne all'elaborato analiticamente svolti dai ricorrenti;
b4) mancata risposta alle specifiche doglianze e contestazioni svolte nell'atto d'appello in punto: a) chiusura delle porte del capannone e disattivazione dell'impianto elettrico e dell'allarme, date per certe dalla corte d'appello senza considerare le incertezze delle dichiarazioni dei testi Di MA, CI, De IS e Di UL;
b) quantità delle merci custodite nel capannone e nel magazzino, ritenuta in sentenza inferiore a quella dichiarata dagli imputati, in base a considerazioni, anche in punto capienza del furgone Fiat Daily e della Mercedes berlina utilizzati per il trasporto, incoerenti con le dichiarazioni dei testi VA, LL, BR, De IS, RA, EP e AL, congetturali e/o fondate esclusivamente sulla "scienza del giudice"); c) mancanza di riscontri attendibili alle illazioni circa l'asporto di merci e del muletto già in uso nel capannone (smentite, ciascuno per la parte a propria conoscenza, dai testi NO RO, US RT e NO NI). Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, lett. c, del codice di rito per mancanza di specificità. I ricorrenti si limitano, infatti, ad affermare, in modo del tutto generico, che nei confronti di RO UN è stato emesso un decreto di archiviazione senza indicarne la data, il fatto cui si riferisce e gli estremi del relativo procedimento. Nè tali indicazioni possono trarsi dall'atto di appello, nel quale si omette addirittura di dedurre che l'(asserita) archiviazione non è stata seguita da decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Il secondo motivo è infondato. Anzitutto, infatti, è giurisprudenza consolidata, a fronte della quale il ricorrente non propone nuovi argomenti in contrario, che "l'espressione usata nell'art. 360 del codice di rito circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che, in ragione del carattere improrogabile dell'accertamento da eseguire, può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza, con la conseguenza che è sufficiente la comunicazione dell'avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma previsto dall'art. 149 codice procedura penale, deve ritenersi obbligatorio, come elemento di validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione lessicale, che sia 'notificato avviso'" (Cass., sez. 1, 12 febbraio - 12 aprile 2000, Dolce, rivista n. 215805). In secondo luogo, le ulteriori informazioni cui fanno riferimento i ricorrenti (circa la natura degli accertamenti tecnici disposti, la possibilità di nominare difensore di fiducia e l'identità del difensore di ufficio nominato) non sono espressamente richieste dalla legge e, in ogni caso, non sono previste a pena di nullità.
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, a ben guardare, una diversa ricostruzione dell'incendio de quo, delle sue cause e del suo sviluppo, avvalendosi di metodologie di accertamento alternative a quelle utilizzate dai consulenti del pubblico ministero e fornendo una diversa lettura di alcune risultanze. Ciò, in presenza di analitica e specifica motivazione da parte del giudice di appello circa la validità del metodo seguito e la correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, integra una censura in fatto non consentita in questa sede.
Fondato è invece il quarto motivo. Nell'atto di appello (suscettibile di esame, in sede di legittimità, al fine di valutare la completezza dell'apparato argomentativo della sentenza di secondo grado con riferimento alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività: Cass., sez. 5, 9 maggio - 12 giugno 2000, Murante, riv. n. 216765), sono, infatti, specificamente e analiticamente indicate le testimonianze (in precedenza elencate) contrastanti - in tesi difensiva - con taluni elementi fondamentali dell'impostazione accusatoria (chiusura delle porte esterne dell'edificio e disattivazione dell'impianto elettrico e dell'antifurto; inesistenza, nel capannone, di gran parte delle merci denunciate come distrutte nell'incendio; impossibilità del trasporto di dette merci con le modalità indicate dagli imputati;
avvenuto asporto il giorno prima dell'incendio, mediante un Tir, di merci e attrezzature). A fronte di ciò la corte territoriale ha omesso ogni specifica risposta e si è limitata a ribadire in modo apodittico quanto affermato nella sentenza di primo grado, incorrendo così in vizio di mancanza di motivazione. Nè a detta carenza può supplire la (certamente più estesa) motivazione della sentenza di primo grado che la possibilità di integrazione, sino a formate un tutt'uno, tra conformi decisioni di merito viene meno quando, come nel caso di specie, con i motivi di appello siano state poste specifiche questioni e contestazioni, anche deducendo travisamento di fatto, proprio con riferimento alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado (Cass., sez. 1, 20 giugno - 14 luglio 1997, Zuccaro, riv. n. 208257).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Roma che procederà a nuovo giudizio attendendosi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2005