Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6430 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 6-43 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 15436/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.18392 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud.14/02/02 -- Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE PESCOSOLIDO,ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RD, elettivamente domiciliato in DE PASCALIS it fignir MANTEGAZZA 24, presso lo studio 2002 ROMA VIA L. LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso 708 dell'avvocato -1- dall'avvocato ITALO PORCARI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 744/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 23/04/99 R.G.N. 580/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato PORCARI ITALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Marcello Notera Generale Dott. PORCAREDITAT, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- INPS conto DE PASCALIS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EO De SC, iscritto alla gestione speciale coltivatori diretti, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lecce con ricorso depositato in data 11 maggio 1995 l'INPS chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° marzo 1991 anziché con decorrenza dal 1° maggio 1994, come aveva stabilito l'Istituto convenuto in virtù della decisione di non rivalutare i contributi versati come bracciante agricolo sino a 270 contributi annui. Con sentenza un data 7 ottobre 1997 il Pretore adito accoglieva la domanda. Con sentenza in data 11 marzo 1999 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dall'INPS osservando che i singoli periodi di contribuzione andavano valutati autonomamente secondo la disciplina di ciascuna gestione senza, tuttavia, che ciò potesse impedire la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi ai fini della decorrenza della pensione. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'intimato si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 9, 12 e 12 bis legge n. 638 del 1983, 9 sub art. 2 legge n. 218 del 1952 e art. 20 commi 1 e 2 legge n. 613 del 1966, sostenendo che ai fini del diritto alla pensione di anzianità l'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 dispone che i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a quella settimanale secondo la qualifica risultante dall'applicazione dell'art. 9 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia;
e che la rivalutazione del requisito minimo di contribuzione annua, elevato a 270 giornate per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 1984, andava disposta anche per i periodi anteriori in favore dei lavoratori agricoli subordinati, senza possibilità di ricongiunzione con i contributi versati come coltivatore diretto, al contrario di quanto preteso dal De SC e di quanto riconosciuto dal Pretore. Il proposto ricorso va rigettato. A norma dell'art. 20 commi 1 e 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613 i periodi di contribuzione versati come coltivatore diretto si cumulano con quelli versati come lavoratore agricolo subordinato, ma con applicazione delle regole concernenti l'assicurazione generale obbligatoria, se di questa si sono perfezionati i requisiti minimi previsti per la pensione al momento della domanda. L'autonomo perfezionamento del requisito contributivo, secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, costituisce, quindi, secondo le indicazioni di tale norma invocata dall'Istituto ricorrente, l'unica condizione perché sia consentito il cumulo tra i contributi versati come coltivatore diretto e quellia ccreditati come lavoratore agricolo subordinato, anche se tale accredito sia avvenuto mediante rivalutazione della contribuzione annua, giusta quanto previsto dal citato art. 7 della legge n. 638 del 1983. In riferimento al metodo di calcolo dei contributi delle due diverse gestioni, l'Istituto ricorrente, però, invoca l'art. 9 comma 2 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218,in forza del quale per gli assicurati in favore dei quali risultino accreditati contributi secondo diverse tabelle, i diversi contributi vengono determinati in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi previsti per i lavoratori agricoli subordinati. Secondo le norme invocate dall'INPS, perciò, il ricongiungimento dei periodi contributivi di diverse gestioni sarebbe consentito soltanto a condizione che si siano perfezionati per ciascuna di tali gestioni o, almeno, per quella dell'assicurazione generale obbligatoria concernente i lavoratori agricoli subordinati, i requisiti minimi richiesti per la maturazione della pensione. 2 Tuttavia dopo le norme esaminate è sopravvenuta la legge 2 agosto 1990 n. 233, la quale con l'art 16 commi 1 e 2 proprio in riferimento ai coltivatori diretti ha consentito il cumulo delle contribuzioni delle diverse gestioni, quella di coltivatore diretto e quella di lavoratore agricolo subordinato, a prescindere dalla misura dei contributi fatti valere per ciascuna gestione e, quindi, a -prescindere dalla sussistenza del minimo contributivo rivalutato o no- di ciascuna gestione, mediante utilizzazione del computo dei contributi secondo la disciplina di ciascuna delle gestioni considerate nel cumulo.( v. Cass. 12 ottobre 1991 n.9526 ; Cass. Cass. 5 aprile 2001 n. 5088 ; contra, in quanto non ha preso in considerazione il citato art. 16 della legge n. 233 del 1990: Cass. 13 ottobre 1995 n.10699). Nel senso sopra indicato, cioè in conformità a quanto previsto dal citato art 16 della legge n. 233 L A L L G E G E D 8 N 3 . E 5 - 3 1 1 7 - 3 del 1990, ha statuito la sentenza impugnata. A S , A A R . S 1 T ' 0 T E S D A L S L I S S E I G O I P N O N D E T A T A D I I , T R O E R O I S G E R E E S N T A D E I P O M S T D I A D B O , L L I O Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
13, Sp La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente alle spese del giudizio in euro... oltre euro millecinquecento per onorari. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Natale Cifitonic Gozlichel wall Il Presidente CANCELERE Cancellerie Depositate a oggi, -6 MA. 2002 IL CANCELLIERE 3