Sentenza 1 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11752 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTES PRIJA 71 52216 10 3 DIC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 10547/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 10564/00 25633Cron. 25 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 02/12/02 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: DE MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL NAZARENO 8, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, BANCA C.R.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che li 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE 5015 -1- DONATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e sul 2° ricorso n° 10564/00 proposto da: DE MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA IMPERATO, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, BANCA C.R.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE DONATO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2127/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/05/99 R.G.N. 172/97 # 173/87 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 15.5.1999 il Tribunale di Torino, pronunciando sugli appelli proposti, avverso la sentenza del locale Pretore in data 17.12.1996, dalla Banca C.R.T. s.p.a. e dal Fondo pensioni per il personale della Banca C.R.T., e sull'appello incidentale proposto, contro la stessa sentenza da AN De MA, rigettava gli appelli principali e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, rilevato il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il primo giudice, dichiarava che l'importo lordo della pensione di invalidità che spettava al De MA con decorrenza dal 12.11.1994, come accertato in un precedente giudizio, era di L. 2.427.518, alla decorrenza originaria. Per quanto ancora rileva, il Tribunale osservava che doveva ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza, pronunciata nel primo grado del precedente giudizio, con cui era stato riconosciuto il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidità ex art. 13 dello statuto del fondo pensioni approvato con d.P.R. 18 aprile 1973 n. 469, visto che la sentenza era stata appellata solo quanto alla decorrenza del diritto e, peraltro, era stata confermata in appello con sentenza del 28.10.1998; FL precisava tuttavia che la soluzione coperta dal giudicato circa lo statuto del Fondo concretamente applicabile (in relazione alla tesi secondo cui doveva applicarsi invece lo statuto del 26.5.1994), non escludeva la rilevanza sulle norme di legge che incidevano sulle modalità di calcolo della pensione. Al riguardo, richiamato l'art. 5 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, che, ad avviso del Tribunale, aveva soppresso il Fondo pensioni in questione quale esonerativo dell'a.g.o. e trasformato il medesimo in fondo integrativo, con contestuale creazione (anche) di una gestione speciale presso l'Inps, osservava che, a norma dell'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, le disposizioni degli artt. 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 di tale testo normativo trovano applicazione anche ai regimi aziendali integrativi istituiti a norma del suindicato d.lgs. n. 357/1990, e, in particolare al personale di cui al relativo art.
2. Osservava anche che la c.d. clausola 3 oro, di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica retributiva dei pari grado in servizio, prevista originariamente dall'art. 25 dello statuto della Cassa, non poteva ritenersi più operativa, per effetto dell'art. 11, primo comma, del d.lgs. n. 503/1992, applicabile anche ai regimi aziendali integrativi e avente effetto, a norma dell'art. 9, comma 3, sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato d.lgs. del 1990. Sulla base di tali criteri, e recependo l'elaborazione contabile in applicazione degli stessi compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale quantificava l'importo iniziale della pensione nella misura già indicata. Contro questa sentenza il De MA propone ricorso per cassazione con due atti di uguale contenuto ma firmati, sulla base di distinte di specifiche procure in calce, uno dall'avv. Massimo Cerniglia e l'altro dall'avv. Luciana Imperato, e notificati alle due controparti rispettivamente il 12 e il 15 maggio 2000. La Banca C.R.T. e il Fondo pensioni per il personale della Banca C.R.T. resistono con controricorso notificato presso ambedue i difensori (presso lo studio in Roma del primo e quello in Torino del secondo). MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, aventi ad oggetto la stessa sentenza, devono essere riuniti. Il ricorrente denuncia contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, dell'art. 11, comma 10, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, dell'art. 2909 c.c., dell'art. 112 c.p.c., del d.P.R: 18 aprile 1973 n. 469, della legge 20 febbraio 1958 n. 55. Lamenta la violazione del giudicato formatosi nel precedente giudizio sull'an, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, non impugnata nei termini (come da certificazione prodotta nel presente giudizio di cassazione), circa il diritto alla pensione di invalidità secondo la disciplina dello statuto del Fondo pensioni approvato con d.P.R. n. 469/1973. Osserva, infatti, che il Tribunale, 4 invece di effettuare i calcoli con applicazione dei criteri di cui agli artt. 19, 22 e 31 dello statuto e le rivalutazioni di cui all'art. 25, ha recpito il calcolo eseguito dal c.t.u. sulla base delle norme relative all'assicurazione generale obbligatoria. Lamenta poi che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente, e in contraddizione con la condanna del Fondo pensioni, che quest'ultimo sia stato soppresso, mentre il d.lgs. n. 357/1990 si era limitato a revocare l'esonero dall'a.g.o. per i lavoratori di alcuni istituti di credito, compresa la C.R.T., e a costituire, di conseguenza, un apposito fondo presso l'Inps, che costituisce una sorta di fondo parallelo al Fondo ex esonerativo. Sostiene anche che la normativa generale sulla misura delle pensioni è nella specie inapplicabile non solo per il giudicato formatosi inter partes, ma anche perché, in base alla norma transitoria di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, così come sostituito dalla 1. n. 537/1993, le norme previgenti, se più favorevoli, continuano ad applicarsi, tra l'altro, ai lavoratori titolari di pensione alla data del 24.12.1994. Infine il ricorrente, rilevato di essere stato privato del diritto di ottenere un doppio grado di giudizio sul merito, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché, mentre egli aveva chiesto la quantificazione della pensione sulla base dello statuto del 1973, le convenute avevano chiesta la conferma del computo effettuato sulla base del nuovo statuto;
invece nessuna delle parti aveva sollevato la questione relativa al calcolo della pensione secondo le norme Inps. O O O O O La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass. 9 agosto 1990 n. 8098, 13 5 agosto 1999 n. 8633 e 9 agosto 2001 n. 10998). Pertanto il ricorso notificato il 15 maggio 2000 deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso notificato il 12 maggio 2000 non è fondato. Il giudice di merito ha ritenuto che nel precedente giudizio tra le parti si fosse formata la cosa giudicata sostanziale circa il diritto del De MA alla pensione di invalidità in base all'art. 13 dello statuto del Fondo pensioni approvato nel 1973. Tale accertamento peraltro coerente con la proposizione di un appello relativo alla sola decorrenza della pensione e che, quindi, non poneva in dubbio il diritto alla pensione quanto meno a partire dalla data posteriore indicata dall'appellante - non è stato oggetto di censura da alcuna delle parti e quindi non può non fare stato nel presente giudizio, a prescindere dal passaggio in giudicato o meno della sentenza di secondo grado, peraltro irritualmente depositata in questo giudizio di legittimità. Non è fondata, però, la tesi del ricorrente, secondo cui tale giudicato imponeva, in sede di quantificazione della pensione, di riferirsi esclusivamente alle pertinenti disposizioni di tale statuto. Sulla base di un esame diretto della sentenza del Pretore di Torino in data 20 febbraio 1996 e dell'art. 13 dello statuto del 1973 - che questa Corte può compiere poiché detta sentenza costituisce la fonte del M giudicato esterno della cui interpretazione si dibatte (cfr. Cass. S.U. 25 maggio 2001 n. 226 e la successiva conforme giurisprudenza) e il citato statuto rappresenta una fonte di diritto obiettivo - risulta che nel precedente giudizio è stato accertato il diritto del De MA a percepire la pensione di invalidità di cui all'art. 13, n. 3) di detto statuto, con condanna generica del Fondo pensioni e della Banca C.R.T. alla corresponsione di detto trattamento pensionistico e che detto articolo non contiene alcuna disposizione circa la misura delle pensioni ivi previste, prevedendo in particolare al n. 3) che la "pensione diretta" spetta all'iscritto "a qualunque età nel caso di invalidità permanente al lavoro o di esonero per malattia verificatosi dopo almeno sessanta mesi di contribuzione al Fondo" (salvo il caso di dipendenza della malattia da causa di servizio). D'altra parte il successivo art. 14, che integra il 6 contenuto normativo dell'art. 13, n. 3), specifica quali sono i requisti dell'invalidità permanente e le modalità del suo accertamento. Non si è formato, quindi alcun giudicato sulle questioni rilevanti ai fini della quantificazione della pensione. Quanto all'errore che sarebbe stato compiuto dal giudice di merito con l'affermare la soppressione del Fondo pensioni ad opera del d.lgs. n. 357/1990, opportuno rilevare che il Tribunale, nel riferire il contenuto dell'art. 5, comma 1, detto testo, è incorso in una mera imprecisione - peraltro del tutto ininfluente sulla decisione - allorché ha parlato di soppressione del Fondo, invece, che di soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi dell'a.g.o., ivi elencati. Peraltro ha dato atto, correttamente, della trasformazione del suddetto Fondo in fondo integrativo, come specifica l'art. 5, comma 2; inoltre dal resto della motivazione emerge il rispettivo ruolo, a norma dell'art. 4, dei fondi integrativi e della gestione speciale dell'Inps, presso cui, a norma dell'art. 1, è effettuata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti degli istituti di credito in questione. La norma transitoria di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, richiamata dal ricorrente al fine di sostenere l'inapplicabilità dei criteri di calcolo della pensione dettati da tale testo normativo, non è effettivamente rilevante nella specie, poiché la stessa fa implicito, ma evidente, riferimento alla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo contenuta nei precedenti commi del medesimo articolo (e Cass. 19 agosto 1999 n. 8786, citata dal ricorrente, riguarda appunto una questione di cumulo). La norma pertinente si rinviene, in realtà, come giustamente ritenuto dal Tribunale di Torino, nell'art. 9 del d.lgs. n. 503/1992. Il comma 1 contiene la logica precisazione che le regole del I e del III titolo (il II riguarda le forme di previdenza sostitutive ed esclusive) si applicano anche agli iscritti all'a.g.o. nella gestione speciale di cui al d.lgs. n. 357/1990. Il comma 2, che qui interessa, precisa che "gli artt. 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto 7 il personale di cui all'art. 2 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 357". Il comma 3 contiene la (logica) precisazione che l'applicazione delle norme richiamate nel precedente comma incide anche sul trattamento complessivo garantito ai lavoratori in questione a norma dell'art. 4 d.lgs. n. 357/1990 e la previsione, irrilevante nella presente causa, che può essere diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva (deroghe pattizie che, logicamente, dovrebbero avere effetto anche sul regime integrativo). E' opportuno ricordare che gli artt. 3 e 12 del d.lgs. n. 503/1992 contengono disposizioni, rispettivamente, sulla retribuzione pensionabile e sulle aliquote di rendimento, mentre l'art. 13 contiene norme transitorie per il calcolo delle pensioni. Né è sostenibile che, come afferma genericamente il ricorrente, le leggi richiamate nella sentenza impugnata non incidano anche sulle modalità di computo della pensione di invalidità prevista dal regime pensionistico integrativo, non essendo certo logicamente ipotizzabile che solo per questo tipo di prestazione continui ad applicarsi solo ed esclusivamente la previgente disciplina contenuta nello statuto della cassa. Né è configurabile una violazione da parte del giudice di appello dei principi di corrispondenza tra la pronuncia e la domanda e le eccezioni proposte dalle parti, di cui all'art. 112 c.p.c., poiché il giudice deve fare riferimento anche di ufficio alle norme di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione, né è prospettabile la configurabilità in materia di eccezioni in senso proprio, rimesse all'iniziativa della parte interessata. D'altra parte, nella specie al giudice di appello stante l'omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di primo grado riguardo alla domanda di quantificazione del diritto riconosciuto quanto all'an nel precedente giudizio – era stata devoluta senza limitazione la domanda sul punto già proposta con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Ed è appena il caso di rilevare che l'ipotesi di omessa pronuncia non è tra quelle per le quali gli artt. 353 e 354 c.p.c. prevedono la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, senza che sia configurabile una violazione della regola del doppio grado di giudizio, che 8 peraltro non è garantito sul piano costituzionale. Non sono, poi, adeguatamente precisate le ragioni della doglianza secondo cui l'attuale ricorrente sarebbe stato privato del contraddittorio, quanto alla possibilità di contestare la c.t.u., "essendosi risolta la decisione in un'unica udienza successiva alla c.t.u. stessa". Mancano ulteriori, più specifiche censure circa i criteri di computo adottati in sede di merito e certamente sono prive di rilievo le doglianze relative alla correttezza dei computi formulati dal c.t.u. in relazione all'ipotesi dell'inapplicabilità delle leggi successive allo statuto del 1973. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Quanto alle spese del giudizio è applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso notificato il 12 maggio 2000 e dichiara inammissibile quello notificato il 15 maggio 2000; nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. U.崭 Jakobi / Salno тр ✓CANCELLIVA Depositatore Cr IL C CELER 0 1 1 * 9