Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2008, n. 10486
CASS
Sentenza 4 novembre 2008

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Massime1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all'avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell'illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all'art. 189, comma sesto, cod. strada).

Commentario1

  • 1Circolare stradale quando è applicabile la circostanza attenuante
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019

    Il caso A seguito di giudizio abbreviato, Tizio veniva condannato dal Tribunale di Brescia per i reati di fuga e omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, co. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione invocando l'annullamento della sentenza d'appello per violazione di legge. Il ricorrente premetteva, anzitutto, di avere domandato – sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado sia con l'impugnazione di merito – l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2008, n. 10486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10486
Data del deposito : 4 novembre 2008

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