Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all'avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell'illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all'art. 189, comma sesto, cod. strada).
Commentario • 1
- 1. Circolare stradale quando è applicabile la circostanza attenuanteMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019
Il caso A seguito di giudizio abbreviato, Tizio veniva condannato dal Tribunale di Brescia per i reati di fuga e omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, co. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione invocando l'annullamento della sentenza d'appello per violazione di legge. Il ricorrente premetteva, anzitutto, di avere domandato – sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado sia con l'impugnazione di merito – l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2008, n. 10486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10486 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 04/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1871
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 020355/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) AL LU N. IL 17/06/1981;
avverso SENTENZA del 06/02/2007 GIUDICE DI PACE di BORDIGHERA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice di pace per nuovo esame.
OSSERVA
Con sentenza del 6/2/2007, il Giudice di pace di Bordighera dichiarava, in applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, non doversi procedere nei confronti di NC UI in ordine al reato di fuga, di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, perché estinto per avvenuta riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, deducendo erronea applicazione D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, sul rilievo che sarebbe giuridicamente errato applicare, come ha fatto il Giudice di pace, la speciale causa estintiva nei confronti dei reati di pericolo, come quello contestato all'imputato.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la speciale causa di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non è possibile desumere l'indicata duplice idoneità, tenuto conto che il reato di fuga in caso di investimento di persona ha, come è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge. Ne consegue che, rispetto al reato di fuga, è da escludere che possa valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo suddetto, il risarcimento del danno correlato al diverso, concorrente, reato di lesioni personali colpose patite dalla persona offesa in conseguenza del medesimo sinistro stradale.
Deriva dall'anzidetto che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di pace di Bordighera, altro magistrato, il quale, procedendo a nuovo giudizio, terrà conto che, nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, il meccanismo di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, che prevede l'estinzione del reato allorquando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo, per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, ne' sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bordighera per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009