Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 061159 O 9 Udienza del 12.11.2001 Oggetto: IRPEF e ILOR I 1 / Z 4 . A / R 6 T 1 . S I B R . . G A P R.G. . L E T L D 158444 86. R U A L B . I E REPUBBLICA ITALIANA A B R D D T A I S T E ITA AN N T 1 A E I 3 S N 1 R I E OR E SUPREMA DICASSAZIONE E . S A T E N A SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dai sigg.ri Magistrati: CROW 42.85 Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI BR, nata a [...]à di Piave il 27.10.1945, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bertero ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Provincie 37, presso lo studio dell'avv. Antonio Borello, giusta procura a margine Am del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 30, n. 233/30/1997, del 30.6/25.7.1997. Udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
7 3 2 2 Udito il P.M., in persona del dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato in data 31.3.1994 l'Ufficio delle imposte dirette di Moncalieri accertava a carico di BR SI il reddito di lire 35.000.000 per l'anno 1989 quale reddito d'impresa determinato da plusvalenza a seguito di cessione di azienda. Proponeva ricorso la contribuente chiedendo l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione e in subordine l'accertamento di reddito in misura pari a lire a 17.000.000 ovvero in lire 12.000.000. La Commissione tributaria di 1° grado di Torino, con sentenza in data 11.11.1994 n. 867/13/1994, rigettava il ricorso rilevando che "la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e la mancata risposta al mod. 55, non può che comportare un legittimo accertamento al quale la contribuente non ha saputo validamente opporsi”. L'appello della contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte sul rilievo che per il comportamento omissivo della SI legittimamente l'Amministrazione finanziaria si era avvalsa della valutazione effettuata dall'Ufficio del registro per la registrazione dell'atto di Аи cessione di azienda, valutazione peraltro in quella sede non contestata dalla contribuente. Ricorre per cassazione la SI enunciando due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado e quello di appello avevano del tutto omesso di prendere in considerazione le da lei domande formulate in via subordinata, dalla contribuente con conseguente difetto di motivazione. 2 Tale motivo del ricorso é inammissibile perché non sono indicate, in violazione dell'art. 366 primo comma n. 3 c.p.c. in tema di contenuto del ricorso per cassazione, le domande che la ricorrente avrebbe proposto nei giudizi di merito in via subordinata e di cui lamenta il mancato esame.
2. Con il secondo motivo la contribuente deduce che, in assenza del modello 740 e delle risposta al questionario inviatole, l'Ufficio avrebbe dovuto fare riferimento, ai fini della determinazione della plusvalenza, al prezzo indicato nell'atto di cessione azienda. Invece l'Amministrazione finanziaria aveva confuso i concetti di valore dell'azienda, oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio del registro, e il prezzo o corrispettivo della cessione, che era il dato rilevante ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa. Non era legittimo cioè fare richiamo, per al valore l'accertamento del reddito d'impresa, a quello contenuto nell'avviso dell'ufficio del registro, atteso che si trattava di imposte diverse calcolate sulla base di differenti criteri ( quello del valore per l'imposta di registro e quello del prezzo per l'imposta sui redditi). Il motivo é infondato. A norma dell'art. 39 secondo comma del d.p.r. 29.9.1973 n. 600, l'Ufficio delle imposte deve determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni non gravi, precise e concordanti quando, tra le altre ipotesi previste, il reddito non é stato indicato nella dichiarazione. Nel caso di specie si é verificata l'omissione suindicata e quindi legittimamente l'Ufficio prima e i giudici tributari poi hanno ritenuto in via presuntiva, tenuto conto anche del fatto che nessun chiarimento era stato fornito dalla contribuente che aveva omesso di rispondere al questionario inviatole, che il valore dell'azienda accertato dall'Ufficio del registro, e in quella sede non contestato dalla contribuente, corrispondeva al corrispettivo pattuito tra le parti. Legittimamente quindi la sentenza impugnata, tenuto conto che con il ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie non si introduce un giudizio di impugnazione- annullamento ma di impugnazione-merito, ha ritenuto, con una valutazione di fatto S 3 esente da vizi logici-giuridici e quindi insindacabile in sede di legittimità, che il valore dell'azienda accertato, con atto non impugnato, dall'Ufficio del registro corrispondeva al corrispettivo pattuito con l'atto di cessione di azienda. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in lire 1.650.000, di cui lire 1.500.000 per onorario e lire 150.000 per spese, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 12.11.2001 Il Consigliere est. Il Presidente ги речисті Еденіс Ашел IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 7 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N IO . 26/4/1986 Z A R 5 IST . IA N R G - E A .P.R B R T . LL U D A IB D DEL A . E R B T SI T A EN T SEN 1 ES IA 13 I A R . E N T A M 4