Sentenza 30 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S0 4 7 28/ 0 1 LA CORTE SULRENAD isoluzi e contratto di SEZIONE e pagamento canoni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. N. 13711/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron. 10145 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep.1651 Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE NTENZA :. IL SOLE MORE sul ricorso proposto da: B & I SRL in persona del suo legale rappresentante pro- 0 0 6 0 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F PAULUCCI DE CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA DI MARIA FRANCO, che la difende unitamente all'avvocato MAESTOSI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONVENIENZA s.r.l. in CEC CENTRO ELETTRODOMESTICI rappresentante pro tempore, persona del legale elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 2000 32, difesa dall'avvocato DI NAPOLI NICOLA ANTONIO, 1928 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 13745/97 del Tribunale CIVILE di ROMA Sez I I emessa il 23/5/1997, depositata il 10/07/97 RG.28431/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito gli Avvocati FRANCO DI MARIA e GIANFRANCO MAESTOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma depositato il 22.3.1996, la S.r.l. B & I esponeva che la S.p.a. Punto Casa, titolare dell' Ipermercato ARCA, dopo aver affit- tato, con contratto del 25.3.1994, alla S.r.l. C.E.C. il ramo dell'azienda concernente la vendita di elettro- domestici, aveva, con successivo contratto del 7.5.1994, affittato l'intera azienda alla società ri- corrente, che era conseguentemente succeduta, ex art. 2558 C.C. nel contratto di affitto instaurato dalla S.p.a. Punto Casa con la S.r.l. C.E.C.; che con senten- za del 20.10.1994 era stato dichiarato il fallimento della S.p.a. Punto Casa;
che la S.r.l. C.E.C. aveva 2 rifiutato di pagare 1 canoni, sostenendo di doverli corrispondere al curatore del fallimento;
tanto premes- SO, chiedeva pronunciarsi, nei confronti della S.r.l. C.E.C., la risoluzione del contratto per morosità e la condanna al pagamento dei canoni insoluti e della pena le corrispondente all'importo di tutti i canoni non an- cora scaduti. La S.r.l. C.E.C. resisteva eccependo il difetto di legittimazione attiva delle società ricorrente. Il pretore, con sentenza del 18.6.1996, dichiarava che la S.r.l. B & I era succeduta ope legis alla S.p.a. Punto Casa nel contratto di affitto da quest'ultima stipulato con la S.r.
1. C.E.C.; pronunciava la risolu- zione del contratto per inadempimento dell'affittuaria; condannava la S.r.l. C.E.C. al rilascio del settore elettrodomestici dell'Ipermercato ARCA ed al pagamento della somma di £. 235.860.750 per canoni insoluti, dell'ulteriore somma di £. 515.825.000 a titolo di pe- nale e delle spese di lite. Pronunciando sull'appello della S.r.l. C.E.C., al quale aveva resistito la S.r.l. B & I, il Tribunale di ri- Roma, con sentenza del 10.7.1997, lo accoglieva e gettava la domanda. Considerava il tribunale: che erroneamente il pretore aveva ritenuto, facen- do applicazione dell'art. 2558 c.c., che, in virtù del 3 contratto del 7.5.1994, con il quale la S.p.a. Punto Casa aveva affittato alla S.r.
1. B & I l'intera azienda Ipermercato ARCA, la società affittuaria fosse suben- trata nel precedente contratto del 25.3.1994, con il quale la S.p.a. Punto Casa aveva affittato alla S. r.l. C.E.C. un ramo della medesima azienda Ipermercato ARCA (e precisamente il settore vendita elettrodomestici); che l'art. 2558 c.c. prevede infatti il subentro dell'acquirente dell'azienda (al quale sono equiparati l'usufruttuario e l'affittuario) nei contratti stipu- lati per l'esercizio dell'azienda, e cioè nei c.d. con- tratti di impresa (come la locazione dell'immobile ove l'azienda è allocata), mentre il contratto del 25.3.1994 non era funzionale all'esercizio dell'impresa, ma aveva ad oggetto un ramo dell'azienda; che doveva invece applicarsi il principio generale dettato dall'art. 1380 C.C., secondo cui se, con suc- cessivi contratti, una persona concede а diversi con- traenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che, per primo lo ha conseguito, e ciò in quanto la S.p.a. Punto Casa aveva, con i due successivi contratti del 25.3.1994, relativo ad un ramo dell'azienda Ipermercato ARCA, e del 7.5.1994, relativo all'intera azienda Iper- mercato ARCA., affittato due volte lo stesso bene;
4 che, conseguentemente, avendo la S.r.l. per prima conseguito il godimento del ramo di azienda concessole in affitto dalla S.p.a. Punto Casa con il contratto del 25.3.1994, tale godimento, e dunque il contratto cita- to, erano opponibili alla S.r.l. B & I;
che quest'ultima doveva considerarsi estranea ri- spetto al rapporto tra la S.p.a. Punto Casa e la S.r.l. C.E.C. e come tale priva di titolo per pretendere il pagamento dei canoni di affitto, che restano dovuti al- la S.p.a. Punto Casa e, successivamente, al suo falli- mento, con conseguente esclusione della sua legittima- zione attiva in ordine all'instaurato giudizio. Avverso la sentenza la S.r.l. B & I ha proposto ri- corso per cassazione affidato a due motivi. : Ha resistito, con controricorso, la S.r.l. C.E.C. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia: violazione del combi- nato disposto degli artt. 416, comma 2 e 3, 437, comma 2, e 447 bis c.p.c.; omessa motivazione su punto deci- sivo. Deduce la ricorrente che la sentenza di appello ha ribaltato l'esito della lite accogliendo una eccezione della controparte, secondo la quale il contratto con- cluso il 7.5.1994 tra la S.p.a. Punto Casa e la S.r.l. B & I sarebbe inefficace perché relativo ad un cespite il ramo di azienda già affittato dalla S.p.a. Punto Casa alla S.r.l. con l'antecedente convenzione del 25.3.1994 il godimento del quale era già uscito dal patrimonio della società concedente e non poteva quindi più formare oggetto di un ulteriore e confliggente atto di disposizione a favore di terzi. Sostiene che tale eccezione, non rilevabile d'ufficio, era stata per la prima volta sollevata in appello, in violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., dalla S.r.
1. C.E.C., che in primo grado si era limitata la legittimazione attiva a contestare genericamente della S.r.l. B & I. Addebita al giudice di appello di non aver tenuto conto della contestazione della società appellata sull'ammissibilità dell'eccezione.
1.1. Il motivo non è fondato. In primo grado, а fronte della domanda proposta dalla S.r.l. B & I per ottenere, nei confronti della S.r.l. C.E.C., la risoluzione, per mancato pagamento del canone, del contratto di affitto del 25.3.1994, avente ad oggetto un ramo dell'azienda Ipermercato ARCA, nel quale la ricorrente assumeva di essere suben- trata, in veste di concedente, alla originaria con- Casa, ex art. 2558 C.C., per ef- traente S.p.a. Punto fetto del successivo contratto con quest'ultima stipu- lato il 7.5.1994, avente ad oggetto l'intera azienda, la resistente aveva eccepito il difetto di legittima- zione attiva, sostenendo che il rapporto doveva rite- nersi proseguito con il fallimento della S.p.a. Punto Casa. Veniva in tal modo contestato uno dei fatti CO- stitutivi della pretesa azionata, poiché questa pre- supponeva l'avvenuto subentro della S.r.l. B & I, qua- le concedente, nella titolarità del contratto di affit- to dedotto in giudizio. Avendo il pretore disatteso tale eccezione ed ac- colto la domanda, sul rilievo che doveva ritenersi in- tervenuta la successione ex art. 2558 c.c. della S.r.l. B & I alla S.p.a. Punto Casa nel contratto del 25.3.1994, la S.r.l. C.E.C. proponeva appello, conte- stando, con il primo motivo, l'applicazione alla fatti- specie dell'art. 2558 c.c. comp.iuta dal primo giudice e : l'inefficacia, neisostenendo, con il secondo motivo, suoi confronti, del contratto di affitto del 7.5.1994, nella parte in cui veniva nuovamente affittato, come parte dell'intero complesso, il ramo d'azienda relativo alla vendita di elettrodomestici, ai sensi dell'art. 1380 c.c. Ora, con il primo motivo, 1'appellante ribadiva l'eccezione proposta in primo grado concernente il di- fetto di titolarità del rapporto in capo alla S.r.l. B 7 & I, in ragione dell'inapplicabilità della norma di di- ritto posta dal pretore a fondamento della sua decisio- ne;
con il secondo motivo, strettamente connesSO al primo, non prospettava una nuova eccezione in senso proprio, ma, ferma restando la situazione di fatto, ar- gomentava in diritto la tesi dell'infondatezza configurabile la dell'avversa pretesa, per non essere rapporto ex art. successione della S.r.l. B & I nel 2558 C. C., indicando nell'art. 1380 C.C. la norma ap- plicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in luo- go di quella erroneamente indicata dalla sentenza impu- gnata. : Correttamente, quindi, il giudice di appello, inve- stito del gravame nei sensi suindicati, nel riesaminare la questione del contestato subentro della S.r.l. B & I nel contratto di affitto tra S.p.a. Punto Casa e S.r.l. C.E.C. (questione che, attenendo al fondamento della pretesa, aveva comunque il potere-dovere di esaminare anche d'ufficio), ha statuito sull'identificazione del- La norma applicabile alla fattispecie, negando l'applicabilità dell'art. 2558 C.C. e facendo riferi- mento all'art. 1380 c.c., così implicitamente, ma ine- quivocabilmente, disattendendo l'eccezione di inammis- sibilità del secondo motivo di appello.
2. I l secondo motivo denuncia: violazione e falsa 8 applicazione degli artt. 2558, 1380, 1362 e seguenti C.C. Deduce la ricorrente che erroneamente il tribunale ha ravvisato non già nell'art. 2558 C.C., bensì nell'art. 1380 C.C. la norma regolatrice della fatti- specie dedotta in giudizio. Sostiene al riguardo: che la decisione impugnata è inficiata dall'erronea premessa secondo cui l'azienda ed i reparti o rami in cui questa si articola siano en- tità distinte ed indipendenti;
che, per converso, l'azienda, anche se strutturata in reparti o rami, con- serva la propria unità e la propria gerarchica preva- lenza sui suoi subordinati sottoinsiemi, poiché, di- versamente opinando, sarebbe ravvisabile il diverso fe- nomeno di una pluralità di aziende separate e distinte;
che l'unitarietà dell'azienda trova conferma nel conte- nuto del contratto di affitto del 25.3.1994, stipulato tra S.p.a. Punto Casa e S.r.l. C.E.C., recante varie clausole finalizzate a salvaguardare la gestione unita- ria dell'Ipermercato ARCA;
che l'art. 1380 c.c. consi- dera l'ipotesi del conflitto tra gli acquirenti di un diritto di godimento sullo stesso bene, laddove nel ca- SO in cui concorrano l'affitto di una azienda e quello di un ramo di questa non ricorre, per le suesposte con- siderazioni, l'elemento della eadem res, che, in con- clusione, la norma applicabile al caso concreto è quel- la dettata dall'art. 2558 c.c., con conseguente suben- tro della attuale ricorrente, in veste di concedente, per effetto del successivo contratto di affitto dell'intera azienda, nel precedente contratto di affit- to del ramo aziendale relativo alla vendita di elettro- domestici.
2.1. Il motivo non è fondato.
2.1.1. Occorre anzitutto esaminare la censura nella parte in cui si sostiene che il tribunale avrebbe erro- neamente negato l'applicazione dell'art. 2558 c.c. La censura non merita accoglimento. L'art. 2558, comma 1, c.c. dispone che, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda suben- tra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere persona- le. Stabilisce, nel comma 2, che il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dal- la notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Precisa, nel comma 3, che le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto. Al riguardo, costituisce principio pacifico che il 10 subentrare dell'acquirente, dell'usufruttuario o affit- tuario dell'azienda nei contratti (ancora pendenti) stipulati dal dante causa per l'esercizio dell'azienda medesima, e che non abbiano carattere personale, inte- gra una ipotesi di successione ope legis, in deroga agli artt. 1406 e 1407 C.C. che disciplinano la ces- sione del contratto, in quanto il subentro si attua in- dipendentemente dal consenso o dall'autorizzazione pre- ventiva del contraente ceduto (sent. n. 5533/94; 11. 4242/97). La successione si verifica in riferimento ai con- tratti (di durata ed in corso di esecuzione, come è agevole dedurre dal comma 2 dell'art. 2558 c.c.) "stipulati per l'esercizio dell'azienda", e cioè ai contratti che siano stati posti in essere in funzione dell'organizzazione dell'azienda (come quelli volti a conseguire il godimento dei locali nei quali l'azienda è ubicata o dei macchinari per la produzione) ovvero in dipendenza dell'esercizio dell'azienda (come quelli stipulati nell'esercizio dell'attività economica tipica cui è destinata l'azienda). Si tratta, in altri termi- ni, dei contratti "inerenti all'azienda", in quanto stipulati "per l'esercizio" "nell'esercizio dell'azienda", destinati a seguirne la sorte, mediante il subentro ope legis dell'acquirente (0 11 dell'usufruttuario о dell'affittuario), nel caso di trasferimento dell'azienda, onde assicurare la conser- vazione dell'attitudine produttiva dell'azienda trasfe- rita. 1 rapporti contrattuali costituiti in funzione dell'organizzazione dell'azienda о posti in essere nell'esercizio di questa costituiscono infatti fonda- mentali fattori di avviamento: i primi in quanto neces- sariamente strumentali all'esercizio; i secondi in quanto espressione del dinamismo dell'azienda. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto inap- plicabile nel caso in esame la suindicata disposizione, e quindi non verificatasi l'invocata successione ope legis, in virtù del contratto del 7.5.1994, con il qua- le la S.p.a. Punto Casa aveva affittato alla S.r.l. B I 1' intera azienda Ipermercato ARCA, nel precedente contratto del 25.3.1994, con il quale la S.p.a. Punto 亨 Casa aveva affittato alla S. r.l. C.E.C. un ramo della medesima azienda Ipermercato ARCA (e precisamente il settore vendita elettrodomestici). На invero rilevato che il contratto del 25.3.1994 non era riconducibile tra i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, poiché aveva ad oggetto il trasferimento (parziale) dell'azienda medesima, in quanto concedeva in affitto un ramo dell'azienda. E tale conclusione, avuto riguardo a quanto sopra 12 osservato circa la individuazione dei 'contratti stipu- lati per l'esercizio dell'azienda", è esatta, anche se ne va precisata la formulazione nel senso che la S.r.l. B & I non poteva invocare l'art. 2558 C. C. poiché il contratto di affitto del 7.5.1994 non era idoneo a de- terminare ope legis il subentro nel precedente contrat - to del 25.3.1994, non configurando quest'ultimo un con- tratto "inerente all'azienda", come tale destinato 2 seguirne la sorte in conseguenza del trasferimento, bensì un contratto 'avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda" (al pari di quello successivo). Escluso, quindi, il preteso subentro ex art. 2558 c.c. della S.r.
1. B & I nel contratto di affitto stipu- lato il 25.3.1994 tra la S.p.a. Punto Casa e la S.r.l. C.E.C., la domanda doveva essere rigettata in quanto proposta da soggetto non titolare del rapporto dedotto in giudizio, come in effetti è stata rigettata.
2.1.2. Risultano superflue, nell'economia della de- cisione, le ulteriori considerazioni svolte dalla sen- tenza impugnata circa il conflitto determinatosi tra i due successivi contratti di affitto, il primo avente ad oggetto un settore dell'azienda, il secondo l'intera azienda, da risolvere, ad avviso del tribunale, alla stregua del principio generale posto dall'art. 1380 C.C., e non occorre quindi soffermarsi sulle censure ad 13 esse rivolte.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento, in favore della resistente, delle spe- se del giudizio di cassazione, che liquida in 220.200 £.. oltre £.10.000.000 (dieci milioni) 80000 330000per onora ri. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE шей Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il I CANCELLIERE C1 114 Art. n..... Giovanni Giambattista на Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30 MAR 201 A IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U S E T R E N O O C 14