Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA ...B R A DELLA LEGGB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIKET. 10 s 1477 SEZIONE LAN Lavor Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mỗ | Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N 387/0. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Сгод. 10734 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. DoLt. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.28/11/02 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: REDAELLI TECNA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEDILUCO 221 presso 10 studio dell'avvocato FEDERICO PERNAZZA, rappresentato е ...... dall'avvocato ANTONIO DELITALA, giusta delegadifeso in atti;
- ricorrente
contro
LAGANA CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI 2002 PANICI, che lo rappresenta ė difende unitamente 4897 all'avvocato GIULIANA QUATTROMINI, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente -
avvers0 la sentenza Π. 5011/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/11/00 R.G.N. 47735/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado + GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DELITALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 十 -11- l'inammissibilità del ricorso. I -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24.11.00, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato dalla AE NA Sud spa al proprio dipendente RO GA;
2- che il giudice d'appello ha ritenuto che;
a)- il giudice di primo grado non aveva violato l'art.112 cpc. definendo di natura disciplinare il licenziamento intimato al lavoratore, con conseguente rilievo ai fini della validità dello stesso della mancata affissione del codice disciplinare, avendo solo giuridicamente qualificato come tale il licenziamento stesso;
atteso che nella lettera di contestazione veniva addebitate al lavoratore lc assenze dal lavoro per malattia in numero tale da evitare il raggiungimento di quello necessario a risolvere il rapporto di lavoro e, quindi, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ponendo in essere un comportamento solo formalmente corretto;
b- la tesi dell'azienda, secondo cui un numero di assenze tale da non raggiungere il limite per esercitare il potere risolutorio ai sensi dell'art.2110 cc.- ma che incideva negativamente sull'andamento dell'azienda - assumeva rilievo sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, era contraria ad un consolidato, ventennale, indirizzo di legittimità anche di recente ribadito in relazione ad episodi patologici a carattere intermittente o reiterato;
G- né l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro poteva esser raggiunto dal licenziamento per giusta causa, prospettato con domanda riconvenzionale, reiterata in appello, basata, tuttavia, su l'atti del tutto diversi rispetto a quelli oggetto della originaria contestazione ( uso di certificati medici compiacenti) che, sebbene ritualmente introdotti con domanda riconvenzionale, non avevano giuridico rilievo, a fini risolutori, per assenza, in ordine ad essi, dell'elemento contestativo;
3- che la AE NA spa chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi cui il sign. GA resiste con controricorso;
la ricorrente ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art.112 cpc. e dell'art. 1 1. n.604/66 c premesso di aver denunciato al Tribunale che il giudice di primo grado aveva rilevato la mancata affissione del codice disciplinare senza che tale fatto fosse stato allegato dal lavoratore, addebita al giudice d'appello di aver respinto la censura di ultrapetizione che in relazione a tanto era stata formulata assumendo che la riconosciuta natura disciplinarc del licenziamento atteneva al potere di qualificazione giuridica del giudice investito della controversia senza esaminare tale fatto;
2- che tale censura è inammissibile in quanto il preteso vizio di omessa pronuncia inciderebbe su un punto non decisivo della controversia atteso che il Tribunale, *decidendo la causa quale giudice d'appello, ha ritenuto che il licenziamento è, in ogni caso, fondato sul potere risolutorio del datore di lavoro previsto dall'art.2110 cc.( 15797/00); 2 3- che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.2110 e 2118 cc. e contesta l'indirizzo di legittimità, consolidato, relativo alla non applicabilità delle norme sul licenziamento per g.m.o. alle ipotesi di reiterati episodi patologici, assumendo che l'art. 2110 cc. disciplina la malattia rispetto al potere risolutorio, ma non gli effetti disorganizzativi della rcitcrazione degli episodi patologici, che, altenendo alla compromissione dell'organizzazione produttiva restano disciplinati dalla l.n.604/66; l'art. 2110 cc. si limita a vietare il recesso durante l'assenza per malattia per un periodo la cui determinazione è demandata ai contratti collettivi, mentre il recesso intimato al dipendente nei periodi in cui riprende servizio, come era nel sistema disciplinato dall'art.2118 è disciplinato dalla legge n.604/66 che ha sostituito quella norma;
4- anche tale censura è infondata atteso che la tesi su cui essa si regge (l'autonomia del potere risolutorio per ragioni attinenti all'organizzazione aziendale) non ha alcun carattere di novità rispetto alle argomentazioni già valutate dalle decisioni di questa Corte nell'affermare che la c.d. eccessiva morbilità rientra nell'ambito disciplinato dall'art. 2119 cc.( fra lc molte, 2072/ 80 (S.U.), 10465/99) 5- che con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 36 cpc. cd addebita al Tribunale di aver ritenuto la domanda irricevibile, estendendo la portata dell'art.7 1.300/70 ad una norma procedurale per il tramite della quale correttamente era stata introdotta nel giudizio un ulteriore addebito;
6- che la censura è infondata atteso che, come si è prima detto, il Tribunale ha inteso, correttamente, affermare che un fatto, sebbene ritualmente introdotto nel giudizio 3 ( nel caso con domanda riconvenzionale), csorbitando da quelli oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 1.300/70, costituisce, in assenza dell'elemento contestativo, un fatto inidonco a provocare la risoluzione del rapporto di lavoro, atteso che il licenziamento ontologicamente disciplinare può sortire efficacia risolutiva solo se contestato con le modalità previste da tale norma;
7- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in € 13,00. oltre € 2000,00 per onorari. NA DI BOLLO, DI Roma 28 novembre 2002 SPESA, TASSA باترا SENSI ELL'ART. 10 Il Consigliere es. 1 7 N. 533 CompSaylin Il Presidente IL CANCELLIERE Z GUCA Depositato in Cancelleria 28 MAR 2003 oggi, IL CANCELLIERE zarco