Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 16001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16001 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA1 6 0 0 1/ 03 IN NOME DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 17358/00 | Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Cron. n. 32610 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Pasquale PICONE - Ud. 11/12/02 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AM EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MINUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO FERRAU', giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 5391 avverso la sentenza n. 772/99 del Tribunale di -1- : MESSINA, depositata il 18/01/00 R.G. N. 235/97; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Paoloudienza del 11/12/02 dal STILE;
udito l'Avvocato ZANGRANDI per delega MINUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Messina depositato in data 25 gennaio 1996, CO FA chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Si costituivano il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro, entrambi convenuti in giudizio, i quali contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. Disposta ed espletata consulenza medico-legale, con sentenza del 14 gennaio 1997, il PR dichiarava la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per il conseguimento della indennità di accompagnamento, mentre dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno. Avverso tale decisione, proponeva appello il Ministero del Tesoro, contestando nel merito le conclusioni del consulente tecnico, condivise dal primo Giudice e lamentando la erronea individuazione del soggetto legittimato passivamente. Il FA si costituiva contestando il gravame. Disposta la chiamata in causa del Ministero dell'Interno ed espletata nuova consulenza medico-legale, con sentenza 3 dicembre 1999-8 gennaio 2000, l'adito Tribunale di Messina rigettava il gravame, compensando le spese riguardante il Ministero dell'Interno, e condannando il Ministero del Tesoro al rimborso delle stesse a favore del FA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero del Tesoro con otto motivi. Resiste CO FA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il Ministero del Tesoro denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.18/80 (art.360 n.3 c.p.c.) nonché motivazione omessa e, comunque, insufficiente su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente deduce che, nel caso in esame, il Tribunale di Messina, nel recepire acriticamente le risultanze della consulenza di ufficio di secondo grado, avrebbe fatto rinvio ad una generica situazione di necessità di aiuto di terzi di per sé non chiara ed a carattere omnicomprensivo, in quanto ad esse potrebbero essere ricondotte sia situazioni di "persistenti difficoltà" quanto la situazione di "impossibilità"; avrebbe poi del tutto omesso la motivazione in ordine alla determinazione dell'epoca di insorgenza del presupposto medico-legale. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, sono privi di fondamento. l'univocoIn proposito si deve in primo luogo osservare che, secondo orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilita' di oppuresenza l'aiuto permanente di un deambulare accompagnatore nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni dei vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessita' di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n.931). Si deve in secondo luogo notare che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita' non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma perche' cio' possa verificarsi e' necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia' di semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). In tale corretta prospettiva, le censure non possono essere condivise, giacché il Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha dichiarato di condividere le conclusioni del CTU di secondo grado, basate su una diagnosi di "idiozia cerebropatica con lentezza di percezione, apatia, irrequietezza e blocco di branca in diabetico con necessità di assistenza continua cardiopatia scleroischemica ipertensiva cronica, scompenso cronico congestizio, broncopneumopatia cronica ostruttiva enfisematosa con grave insufficienza respiratoria, spondiloartrosi osteofitica, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, artrosi 3 tibiotarsica e periartrite scapolo omerale bilaterale, polianchilosi diffusa invalidante". Ha poi posto tali infermità in relazione alla necessità di aiuto per attendere ai propri bisogni primari, osservando come tale necessità risultava correttamente motivata e basata su adeguati esami. Ha quindi evidenziato che tali conclusioni trovavano anche conferma nella sostanziale coincidenza con il parere reso dal consulente nominato nel primo grado di giudizio. La censura di violazione di legge, pertanto, è priva di ogni consistenza, non ravvisandosi alcun contrasto tra quanto accertato ed argomentato dal Tribunale ed il dettato legislativo. Analogamente privo di fondamento è il preteso vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza. Con il terzo, quarto e quinto motivo, il ricorrente denuncia, subordinatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.) e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), evidenziando come il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso fosse stato proposto direttamente dalla parte, CO FA, nonostante l'avvenuto accertamento, da parte del Tribunale di Messina, del diritto dello stesso FA all'indennità di accompagnamento a causa del deficit psichico riscontrato (idiozia cerebropatica). Pertanto, considerato che a causa del deficit psichico la parte non sarebbe in grado di compiere gli atti quotidiani, ne discendeva la nullità del rapporto processuale avendo il FA, affetto da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Ne discendeva altresì la nullità della procura ad agire in quanto rilasciata da incapace assoluto con ripercussione sulla decisione del Tribunale intervenuta nel giudizio de quo, anch'essa affetta da nullità. Siffatte critiche sono infondate. Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, l'articolo 75 cod. proc. civ., indicando le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente incapaci e non pure a quelle colpite da incapacità naturale non ancora interdette o inabilitate cioè si riferisce ad una posizione giuridica e non ad una condizione fisico-psichica. Occorre, pertanto, che sia stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione o che sia stato nominato all'incapace un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; Cass.3 dicembre 1994 n. 10425). Applicando tali principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi la dedotta incapacità processuale della intimata e la conseguente nullità del rapporto processuale e della sentenza. Con gli ultimi tre motivi, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Assume in proposito il Ministero che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica, risolvendosi in un accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, sarebbe inammissibile, in quanto non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio, ma sarebbe dovuto discendere da un apposito giudizio camerale, ai sensi degli artt. 712 e ss. c.p.c. Anche tali censure sono prive di fondamento. 5 Invero come sopra chiarito-, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18 del 1980, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene effettuato l'accertamento giudiziario, onde la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art.712 e ss. c.p.c. non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 10,00, oltre € 1.500,00 per onorari. Roma, 11 dicembre 2002. Il Consigliere est.Il Cons Il Presidente Taluater Veslotts Ru dawille FULIERE Depositato in Cancelleria Oggi 24 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Gluck farme