Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adopera violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, immediatamente dopo il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2010, n. 36723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36723 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 23/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2963
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 15900/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV IS N. IL *22/11/1981*;
2) YS AN N. IL *07/03/1987*;
avverso la sentenza n. 2519/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SO AV e SC N\ hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, in data 13.1.2010 con cui, in parziale riforma della sentenza 29.4.2009 del GIP presso il Tribunale di Genova, veniva ridotta la pena loro inflitta, per il reato di tentata rapina aggravata, rispettivamente, ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa e ad anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa essendo state già concesse in primo grado al solo SC\, le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 equivalenti all'aggravante ed i benefici di legge.
SO\ deduceva:
1) erronea applicazione degli artt. 56 e 624 c.p., posto che, nella specie, doveva configurarsi il tentativo di furto e non di rapina, essendosi limitato a prelevare dai banchi di vendita 14 bottiglie di champagne senza conseguirne l'effettivo ed esclusivo possesso, stante il continuo controllo del personale addetto alla sorveglianza, come accertato dal primo giudice;
2) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche anche in relazione all'art. 133 c.p., in contrasto con la effettuata riduzione della pena in considerazione della giovane età e le condizioni di vita dell'imputato.
SC\ lamentava:
1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla denegata derubricazione del reato di tentata rapina nella fattispecie di furto tentato;
la Corte di merito aveva, peraltro, attribuito ad entrambi gli imputati un'aggressione nei confronti di persona appartenente all'arma dei carabinieri e del dipendente del supermercato, IS IO, non tenendo conto che, secondo la denuncia di quest'ultimo, al SC\ non era stata attribuita alcuna azione violenta;
erroneamente, quindi, non era stata applicata la disciplina dell'art. 116 c.p. per escludere il concorso di esso SC\ nel reato di tentata rapina, ascrivibile soltanto al SO\;
2) manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116 c.p., comma 2, attesa la condotta dell'imputato diretta alla commissione di un furto e non già di una rapina;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
In ordine alla prima censura svolta da entrambi i ricorrenti, in aderenza alla giurisprudenza prevalente della S.C. (Cfr. Cass. n. 29477/2008; n. 3769/2008) va ribadito che integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adopera violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, immediatamente dopo il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui, come accertato nel caso di specie. La norma incriminatrice di cui all'art. 628 c.p., comma 2 va, infatti, integrata con la norma generale sul delitto tentato sicché non si richiede, in ipotesi di tentativo, l'effettivo impossessamento del bene altrui, essendo, invece, sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento stesso, mediante violenza o minaccia e che la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso. Occorre, in particolare, tener presente che, secondo la disciplina del delitto tentato, ai fini della qualificazione giuridica di un determinato fatto storico, si richiede che la relativa valutazione sia effettuata al temine della condotta posta in essere dall'imputato e che quando, l'azione non si compie o l'evento non si verifica, deve aversi riguardo alla condotta complessivamente realizzata fino all'intervento di fattori esterni interruttivi. Nella specie è stato accertato che i due imputati prelevavano le bottiglie dai banchi di vendita e le nascondevano in un sacchetto e, subito dopo cercavano di allontanarsi ripercorrendo a ritroso il percorso del supermercato, reagendo con violenza nei confronti di coloro che erano intervenuti per bloccarli, nel tentativo di impossessarsi della refurtiva e di garantirsi l'impunità.
La mancata concessione delle attenuanti generiche,, nei confronti del SO\ è stata adeguatamente motivata con riferimento alla negativa personalità ed al non apprezzabile comportamento processuale dell'imputato stesso sicché non è consentita, in sede di legittimità, una diversa valutazione al riguardo. I giudici di appello hanno negato il riconoscimento, nei confronti del SC\, dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., n. 2 con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, laddove hanno evidenziato il ruolo essenziale svolto dallo stesso nell'azione criminosa, con riferimento alle "modalità della sottrazione ed al peso degli oggetti (14 bottiglie)" (riposte in parte nelle tasche da detto imputato).
Del tutto generica e, come tale inammissibile è, infine, la doglianza sub 3) sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. I ricorsi, alla stregua di quanto osservati, vanno rigettati. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010