Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
L'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale comporta la caducazione automatica degli atti di esecuzione di detta sentenza, eventualmente compiuti.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile: delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamentoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 3 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3638
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 029527/2008
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IC, N. IL 01/09/1969;
avverso ALTRO del 08/08/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. GERACI Vincenzo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 18 settembre 2007 e depositata il 3 ottobre 2007, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Pesaro 12 ottobre 2004, ha rideterminato la pena, inflitta all'appellante imputato, AR NI, in ragione di anni uno, mesi tre, giorni quindici di reclusione ed Euro 650,00 di multa, previo assorbimento del delitto di truffa nel concorrente delitto previsto e punito dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197,
confermando, nel resto, la decisione impugnata.
L'estratto contumaciale della sentenza è stato notificato a AR, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di ufficio, avvocata Mauda Mengarelli, il 19 ottobre 2007.
E, in difetto di impugnazione, il cancelliere ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza in data 20 novembre 2007. 2. - Con istanza del 25 luglio 2008 il condannato chiede la restituzione nel termine.
AR espone: ha avuto notizia della condanna solo in seguito alla notificazione, eseguita il 2 luglio 2008, del decreto di esecuzione, con contestuale sospensione, emesso il 20 giugno 2008 dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona e del provvedimento di cumulo delle pene di pari data;
pur avendo nominato con l'atto di gravame il difensore di fiducia (l'avvocato Gianfranco Di Florio) e pur avendo contestualmente dichiarato domicilio presso la propria residenza in Riccione, al viale Panzini n. 4, non aveva tuttavia ricevuto la notificazione del decreto di citazione davanti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado;
e neppure il difensore di fiducia aveva ricevuto alcun avviso;
sicché, senza sua colpa, non era stato posto a conoscenza ne' della celebrazione dell'appello, ne' della condanna;
la richiesta di restituzione nel termine è, pertanto, tempestiva. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 30 settembre 2008, obietta che il ricorrente nulla adduce "circa la mancata notificazione della sentenza"; sicché priva di pregio è la denunzia della "nullità per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello"; l'imputato, infatti, avrebbe dovuto dedurre il vizio con la impugnazione della sentenza;
e "la tutela rafforzata apprestata nei confronti del contumace" dalla novella dell'art. 175 c.p.p., comma 3, "non vale a superare .. l'avvenuta rituale comunicazione del provvedimento conclusivo"; mentre le dedotte "patologie procedimentali restato estranee alla fisionomia dell'istituto di cui all'art. 175 c.p.p". 4. - La richiesta è fondata.
Le osservazioni del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte non sono conferenti: il ricorrente - contrariamente all'assunto del Pubblico Ministero - denunzia proprio di non aver avuto conoscenza della sentenza di condanna della Corte di appello di Ancona, notificata presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art.161 c.p.p., comma 4.
Ricorre, dunque, l'ipotesi della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, prevista dall'art. 175 c.p.p., comma 3. Dagli atti non risulta - ne' si hanno ragioni di supporre - che il condannato "abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione". Conseguono l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare e la trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 176 c.p.p., comma 2, alla Corte territoriale per la rinnovazione della notificazione all'imputato dell'avviso di deposito, con l'estratto, della sentenza del 18 settembre 2007. Nessuna formale declaratoria - peraltro non richiesta - deve essere adottata in merito ad atti di esecuzione eventualmente compiuti, i quali restano caducati ipso jure per effetto della restituzione nel termine (v. Sez. 6, 18 aprile 1995, n. 1377, Balil, massima n. 201032; e cfr. Sez. 2, 17 maggio 1966, n. 2036, Stagno, massima n. 102475).
P.Q.M.
Restituisce AR NI nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Ancona 18 settembre 2007 e dispone trasmettersi gli atti alla suddetta Corte per gli adempimenti di cui all'art. 176 c.p.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009