Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La costituzione di parte civile effettuata dal curatore nell'interesse di una eredità giacente si intende revocata di diritto, anche a prescindere dall'espressa rinunzia, quando l'eredità è stata accettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 29485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29485 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Матти
85 29 485 /0 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda sezione penale
U.P. del 19 maggio 2009 Sent. n. Wep del of Reg. gen. n. 36334/06
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Esposito, Presidente
1) Dott. Laurenza Nuzzo, Consigliere
Consigliere est. 2) Dott. Francesco Monastero,
3) Dott. Antonio Prestipino, Consigliere
4) Dott. Giuseppe Bronzini, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di OÈ LA, AL IA IO, ON
OP e dalla parte civile estromessa, avv. Tagliero, curatore dell'eredità giacente di
SO IA, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, in data 6 aprile 2005, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11 aprile 2003 dal Tribunale di Savona, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN EN, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, concedeva a ON OP il beneficio della sospensione condizionale della pena, estrometteva la parte civile revocando le conseguenti statuizioni adottate dal giudice di primo grado e confermava nel resto la impugnata sentenza;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Francesco Monastero;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio,
limitatamente all'estromissione della parte civile eredità giacente, in persona del curatore, con conferma delle statuizioni civili adottate in primo grado, e il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 11 aprile 2003, il Tribunale di Savona dichiarava OÈ LA responsabile del reato di circonvenzione di incapaci, limitatamente ai fatti riguardanti la redazione del testamento olografo e la predisposizione di false ricevute fatte firmare dalla parte offesa SO IA, per avere, abusando dello stato di deficienza fisica e psichica, indotto la stessa a compiere atti pregiudizievoli sotto il profilo economico, e la lu condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 (duemila/00) di multa.
Con la medesima sentenza gli imputati AL IA IO e ON OP venivano dichiarati responsabili del reato di ricettazione di alcuni assegni bancari emessi su un c/c della parte offesa mentre l'imputato IN EN veniva assolto dal reato di falso - per aver attestato falsamente, nell'esercizio della professione sanitaria, la lucidità mentale ed il possesso delle relative facoltà in capo alla SO IA - perché il fatto non costituisce reato.
A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica per la posizione di IN EN, e dagli imputati, la Corte di appello di Genova, in data 6 aprile 2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN EN, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, concedeva a ON OP il beneficio della sospensione condizionale della pena, estrometteva la parte civile revocando le conseguenti statuizioni adottate dal giudice di primo grado, e confermava nel resto la impugnata sentenza.
Dopo aver ricostruito la vicenda processuale, la Corte territoriale, con specifico riferimento alla posizione dell'imputata OÈ, individuava le caratteristiche, in astratto, del delitto di circonvenzione di incapaci - rilevando che lo stato di deficienza psichica non
2 consiste in uno stato di completa assenza delle facoltà mentali ma in una riduzione anche solo temporanea della sfera volitiva, intellettiva o affettiva ed affermava che, in
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concreto, nel caso di specie doveva ritenersi sussistente una condizione di indebolimento delle medesime facoltà della persona offesa al momento dei fatti così da renderla vulnerabile ad azioni approfittatrici di terzi.
Dopo aver ricordato le dichiarazioni testimoniali, soprattutto di operatori sanitari, che imponevano le richiamate conclusioni, la Corte territoriale si soffermava sulla responsabilità dell'imputata osservando, da un lato, che la persona offesa, dopo la scomparsa della sorella, avvenuta nel 1996, aveva instaurato un rapporto di dipendenza pressoché totale con le persone che provvedevano alla sua assistenza e, dall'altro, che lo stato di deficienza psichica della stessa SO era ben riconoscibile dalla OÈ avendo quest'ultima prestato assistenza all'anziana donna fin dal 1995, frequentandone l'abitazione tutti i pomeriggi ed occupandosi anche della gestione della casa.
Quanto, poi, alle specifiche imputazioni, la Corte, con riferimento ai libretti di risparmio sui quali erano stati effettuati numerosi prelevamenti, nel giro di soli otto mesi, per un importo complessivo di 64.000.000 di lire, sottolineava la valenza probatoria dei fogli di agenda firmati in bianco dall'anziana donna, rinvenuti e sequestrati presso l'abitazione dell'imputata nonché di altri fogli contenenti le date e gli importi dei prelievi sui libretti al portatore, con firma della medesima SO per ricevuta: somme, peraltro, del tutto sproporzionate rispetto alle reali esigenze di vita della parte offesa.
La Corte rigettava sul punto anche l'eccezione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza specificando che nel capo di imputazione risultava congruamente contestata la circostanza, elemento della fattispecie complessa, della predisposizione di false ricevute a saldo fatte firmare dalla persona offesa
Analoghe considerazioni venivano poste anche con riferimento al testamento olografo in favore della stessa OÈ, in sostituzione del precedente con il quale era stata nominata erede la nipote: numerosi indizi, analiticamente indicati, avevano indotto la
Corte a ritenere sussistente, anche in tale occasione, la induzione richiesta per integrare la fattispecie di reato contestata.
3 La Corte prendeva, poi, in considerazione le posizioni degli altri imputati che erano stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione degli assegni bancari di cui al capo a) della rubrica ed osservava, in particolare, che l'uscita dai c/c della SO della complessiva somma di lire 103.000.000 tramite sei assegni bancari, emessi a favore di persone che non avevano mai intrattenuto alcun rapporto con la stessa parte offesa, la firma tremolante, incerta, ed apposta al di fuori dello spazio riservato alla firma di traenza, facevano ritenere certa la sussistenza del reato in capo ai portatori degli assegni medesimi: la Corte territoriale prendeva, poi, in considerazione analiticamente le varie posizioni, escludeva la asserita configurabilità dell'art. 712 cod. pen. e rigettava specifiche eccezioni procedurali.
Infine, il giudice di appello, con specifico riferimento alla curatela dell'eredità giacente, costituitasi parte civile nel procedimento penale, preso atto dell'avvenuta rinuncia, debitamente autorizzata dal giudice tutelare, seguita dell'accettazione dell'eredità da parte della OÈ, estrometteva la stessa parte civile revocando, per l'effetto, le conseguenti statuizioni civili. веч Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli imputati OÈ, AL e ON nonché il curatore dell'eredità giacente della SO IA.
Il difensore del AL deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521
c.p.p.: all'imputato era stato contestato il fatto di aver ricevuto gli assegni di cui alla rubrica da tale TI ma era stato poi condannato per avere ricevuto gli stessi assegni dal ON che, a sua volta, li avrebbe ricevuti da una delle sorelle OÈ.
Ad avviso della difesa, si sarebbe pertanto verificata una evidente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il difensore della OÈ deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla stessa sussistenza del fatto, sia in relazione al capo di imputazione relativo alla redazione del testamento olografo sia in relazione a quello relativo ai prelevamenti dai libretti di risparmio.
Osserva il ricorrente che nella specie sarebbe del tutto privo di motivazione il punto relativo all'induzione mediante abuso, elemento essenziale del reato di cui si discute: il mancato intervento del medico curante o di uno specialista per accertare le condizioni dell'anziana donna o il mancato intervento del notaio, tramite la scelta del testamento olografo che tale presenza non richiedeva, sono circostanze, ad avviso del ricorrente, del tutto neutre che non avrebbero consentito, da sole, l'affermazione di responsabilità dell'imputata.
Analoghe considerazioni, ad avviso del ricorrente, devono porsi con riferimento ai prelevamenti dai libretti di risparmio laddove la condotta induttiva sarebbe stata ricavata esclusivamente dal possesso, da parte dell'imputata, dei fogli firmati in bianco, circostanza, quest'ultima, chiaramente insufficiente allo scopo.
In ogni caso, conclude sul punto il ricorrente, vi sarebbe stata una palese violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: la OÈ, alla quale era stata contestata la condotta di aver indotto la SO a compiere atti pregiudizievoli consistenti in numerosi prelevamenti dai quattro c/c di risparmio al portatore, era stata poi condannata per avere ottenuto dalla parte offesa le firme "di quietanza" su fogli firmati in bianco, liberatorie di prelevamenti autonomamente posti in essere dalla stessa imputata, previa appropriazione dei libretti medesimi.
Infine, anche lo stato di deficienza psichica della SO sarebbe stato ritenuto con motivazione palesemente insufficiente e contraddittoria: ad avviso della difesa, infatti, la circostanza che nel mese di settembre, ad oltre quattro mesi dai fatti, le condizioni di salute della SO fossero estremamente precarie, non autorizza la conclusione che anche nel precedente mese di maggio la parte offesa non fosse in grado di determinarsi autonomamente essendo viceversa ben possibile che le condizioni di salute della SO si siano rapidamente deteriorate nel giro di pochi mesi.
Il ON deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, quanto al primo motivo, il ricorrente osserva all'imputato era stato contestato il fatto di aver ricevuto gli assegni di cui alla rubrica da tale TI ma era stato poi condannato per avere ricevuto gli stessi assegni da altre persone e segnatamente da una delle sorelle OÈ. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe pertanto verificata una evidente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
5 Il ricorrente deduce, poi, violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cp.p., con riferimento alle dichiarazioni del NC, posto che lo stesso si sarebbe sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato.
Infine, la parte civile curatore dell'eredità giacente della SO IA, premesso a) di essersi costituita parte civile sia nel procedimento poi definito con sentenza dibattimentale dell'11 aprile 2003, sia nel procedimento poi definito con rito abbreviato in data 8 maggio 2001, procedimenti poi riuniti in appello e decisi entrambi con la impugnata decisione, b) che mentre il giudice del rito abbreviato aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile eredità giacente fu
SO IA viceversa, il giudice dibattimentale non aveva disposto nulla a favore della stessa parte civile in quanto la stessa eredità giacente, dopo l'accettazione dell'eredità da parte della OÈ aveva ritenuto, su conforme parere del Giudice tutelare, di revocare la costituzione di parte civile, c) che dopo tali sentenze, la curatrice dell'eredità giacente aveva espressamente chiesto al Presidente del Tribunale di Savona se dovesse proseguire nell'amministrazione dei beni ereditari nonostante l'accettazione dell'eredità da parte della OÈ, d) che il Presidente del Tribunale aveva disposto che il curatore proseguisse nel suo incarico non sussistendo i presupposti per la chiusura dell'eredità giacente, e) che, pertanto, del tutto inopinatamente la Corte di appello aveva disposto l'estromissione della parte civile e la conseguente revoca delle statuizioni civili già emesse in primo grado;
f) che l'art. 532 c.c. prevede che il curatore dell'eredità giacente cessi dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata;
tutto ciò premesso deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 82 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento sia all'ambito di operatività della rinuncia sia alla interpretazione dell'art. 532
C.C.
In particolare, con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente osserva che l'art. 82 cod. proc. pen. prevede una ipotesi di revoca espressa e due tassative ipotesi di revoca presunta, allorché la parte civile non presenti le conclusioni ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che l'espressa revoca di costituzione di parte civile presentata nei confronti della OÈ e degli altri imputati del procedimento che era proseguito con la fase dibattimentale, non poteva ritenersi estesa
6 anche al procedimento conclusosi con il rito abbreviato nei confronti di NO TR
AN, procedimento nel quale non vi era stata alcuna revoca, né espressa né tacita.
E l'avvenuta riunione dei due procedimenti penali in appello non può in alcun modo modificare il dato normativo.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la erroneità della motivazione con riferimento al provvedimento di estromissione della parte civile che sarebbe stato pronunciato sul presupposto, del tutto erroneo che la rinuncia riguardasse anche il procedimento definito con il rito abbreviato, procedimento nel quale, viceversa, nessuna rinuncia era mai stata presentata.
Con l'ultimo motivo, la ricorrente rileva che la dottrina e la giurisprudenza formatasi in merito all'art. 532 c.c. ha affermato che l'accettazione dell'eredità non comporta automaticamente la cessazione delle funzioni del curatore dell'eredità giacente ben lec potendo il curatore proseguire nelle sue funzioni se, come nella specie avvenuto, debitamente autorizzato.
Considerato in diritto
Iniziando l'esame con il ricorso della parte civile, curatela dell'eredità giacente, questo collegio osserva che se è vero che il presupposto perché si verifichi una situazione di giacenza è che l'eredità non sia stata accettata, è altresì vero che l'aditio determina di diritto la cessazione della curatela e delle funzioni del curatore, a prescindere dalla espressa rinuncia, peraltro nella specie presentata: ne consegueche non può configurarsi una sorta di rinuncia parziale alla costituzione di parte civile, che riguardi cioè solo alcuni procedimenti e non altri considerato che anche ove non fosse intervenuta alcuna rinuncia, la cessazione dalla funzioni opererebbe de iure.
La revoca della costituzione di parte civile, portata a conoscenza dell'ufficio competente per entrambi i procedimenti penali nei quali era stata esercitata l'azione civile, ha, pertanto, determinato automaticamente l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che al giudice penale viene inibita qualsivoglia pronuncia, anche meramente confermativa, in ordine alle statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto.
7 Peraltro, anche la dottrina e la giurisprudenza richiamate dal ricorrente si limitano ad individuare le residue funzioni del curatore (dopo l'accettazione dell'eredità), concernenti specificamente l'accertamento della validità dell'atto, della sua effettiva provenienza dal chiamato alla successione, e della validità ed efficacia dell'accettazione: requisiti formali, quindi, che nulla hanno a che vedere con la legittimazione processuale a proseguire l'azione civile nel processo penale.
Né può legittimamente ritenersi che l'espressa revoca della costituzione non si estenda anche al procedimento conclusosi con il rito abbreviato: la riunione dei procedimenti, operata in via preliminare dal giudice di secondo grado, non consente diversa soluzione trattandosi, peraltro, di revoca espressa che trae la sua fonte direttamente dalla legge per la avvenuta accettazione dell'eredità, evenienza, quest'ultima, che spiega la sua efficacia nei confronti di tutti.
Gli altri ricorsi sono inammissibili trattandosi, nella sostanza, di mere reiterazioni delle censure già prospettate in sede di impugnazione ed ampiamente delibate dalla Corte territoriale.
In particolare, quanto al ricorso OÈ, questo collegio osserva che la Corte di appello, dopo aver preso in considerazione gli elementi strutturali della fattispecie in esame, ha rilevato che, nel caso di specie, tali requisiti erano sicuramente sussistenti alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, e ha logicamente concluso per la sussistenza di uno rapporto di dipendenza pressoché totale tra la parte offesa e l'imputata.
Le argomentazioni della Corte territoriale in base alle quali sono stati ritenuti sufficienti gli elementi di prova emersi a carico dell'imputata, con specifico riferimento sia al testamento olografo che ai libretti di assegni, appaiono corrette, aderenti al dato normativo e, per l'effetto incensurabili in sede di legittimità.
Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla condotta induttiva che, ha rilevato la Corte, non deve "essere necessariamente riportata ad episodi specifici❞ ben potendo trarsi da elementi precisi e concordanti come la stessa natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato.
Considerazioni pressoché analoghe devono porsi con riferimento ai ricorsi ON e
AL. Il difensore del AL deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521
c.p.p.: all'imputato era stato contestato il fatto di aver ricevuto gli assegni di cui alla rubrica da tale TI ma era stato poi condannato per avere ricevuto gli stessi assegni dal ON che, a sua volta, li avrebbe ricevuti da una delle sorelle OÈ.
Il ON, a sua volta, deduce violazione di legge osservando, con un primo motivo, che gli era stato originariamente contestato di aver ricevuto gli assegni di cui alla rubrica da tale TI, ma era stato poi condannato per avere ricevuto gli stessi assegni da altre persone e segnatamente da una delle sorelle OÈ, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
e deducendo, con un secondo motivo, violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni del NC, posto che lo stesso si sarebbe sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato.
Tutte le suesposte censure sono state ampiamente delibate dalla Corte territoriale con motivazione, in fatto, aderente alle emergenze dibattimentali e, in diritto, pienamente conformi al dato normativo: a fronte delle considerazioni della Corte territoriale, precise, analitiche e del tutto condivisibili (fr., in particolare, da p. 31 a p. 46),
i ricorrenti si limitano a riproporre le medesime censure senza sottoporre a questa Corte valutazioni nuove o diverse e mostrando, in estrema sintesi, di aver tenuto in non cale le motivazioni dei giudici di merito: ne consegue, per tabulas, la inammissibilità dei ricorsi.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
OÈ, ON e AL, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
Al rigetto del ricorso della parte civile consegue il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di OÈ LA, ON OP e AL IA
IO e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese processuali nonché ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende;
9 rigetta il ricorso della parte civile, curatela dell'eredità giacente, in persona del curatore, che condanna, in solido con gli imputati, al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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IN DEPOSITATO
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